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Bur n. 64 del 14 giugno 2019


Materia: Informatica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 147 del 03 giugno 2019

Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione a seguito dell'interruzione dell'attività di recupero energetico. Presa d'atto integrazioni al PMC.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto dell'interruzione dell'attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, con conseguente avvio dello stesso in torcia. Contestualmente, si prende atto di alcune integrazioni al PMC proposte dalla Ditta Geo Nova S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi, attualmente in fase di gestione post-operativa.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 49 del 30.05.2014 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas, ubicata in via Toniolo, Località Pezzan in Comune di Istrana (TV), secondo il progetto approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 68/ECO/B del 22.12.1989 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dal Piano di Adeguamento approvato con DGRV n. 1235 del 08.05.2007 e, per quanto inerente le aree interne al perimetro di discarica, dal piano di reinserimento ambientale trasmesso in data 12.12.2005 e dalla relativa variante trasmessa in data 26.10.2010 con le precisazioni della nota regionale del 10.02.2011, protocollo n. 66772.

PRESO ATTO che, con successivo decreto regionale n. 1 del 9 gennaio 2017, il provvedimento sopra richiamato, rilasciato alla Ditta Geo Nova S.p.a. è stato volturato a favore della Ditta Geo Nova S.r.l. a seguito della variazione della ragione sociale comunicata con nota del 14.11.2016.

VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 22 del 10.04.2018 con il quale, su istanza della Ditta, è stata approvata la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi (denominata revisione 2.0 del 12.06.2017).

VISTO il Decreto del Direttore ad interim dell’area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 51 del 20.07.2018 con il quale è stato approvato, con alcune modifiche, il Piano finanziario aggiornato, relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi, trasmesso dal Gestore con nota del 17.04.2018.

VISTI gli esiti dell’ispezione integrata ambientale eseguita da ARPAV presso l’impianto di discarica in parola nel corso del 2017, trasmessi con nota n. 122622 del 22.12.2017, acquisita al prot. reg. n. 539824 del 28.12.2017.

CONSIDERATO in particolare che nel corso dell’ispezione integrata ambientale ARPAV ha rilevato il superamento del limite di 150 mg/Nm3 stabilito al punto 6 del DDR n. 49/2014 per il parametro COT, relativamente alle emissioni in atmosfera in uscita dai camini dei motori di generazione elettrica installati, alimentati dal biogas prodotto dalla discarica.

VISTA la nota n. 35883 del 30.01.2018 con la quale i competenti Uffici regionali, alla luce dei suddetti esiti, hanno diffidato il Gestore a rispettare il limite in questione e, contestualmente, hanno chiesto una specifica relazione tecnica attestante lo stato di funzionamento del sistema di cogenerazione e degli altri stadi di abbattimento e, qualora non fosse in grado di rispettare il limite previsto dalla normativa vigente per il COT, un cronoprogramma dettagliato e opportunamente cadenzato di adeguamento con la scelta della soluzione tecnica proposta.

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra Regione e Ditta in merito alla corretta interpretazione del suddetto limite relativo al COT ed alla necessità di installare apposito post-combustore a valle dei motori di cogenerazione.

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico di coordinamento del 17.05.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 210830 del 05.06.2018.

CONSIDERATO in particolare che, nell’ambito del suddetto incontro, emergeva che la produzione e la qualità del biogas prodotto dalla discarica erano in diminuzione e veniva pertanto richiesto alla Ditta di effettuare una valutazione di carattere tecnico ed economico sull’opportunità di installare il post-combustore proposto, ovvero di interrompere definitivamente l’attività di recupero energetico.

VISTA la nota del 26.07.2018, acquisita al prot. reg. n. 321065 del 01.08.2018, con cui la Ditta ha trasmesso i risultati della valutazione effettuata, ritenendo che sussistano ragioni – sia tecniche che economiche – per disporre la chiusura dei cogeneratori installati presso la discarica di Istrana e, conseguentemente, l’avvio del metano residuo prodotto direttamente a combustione in torcia.

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico di coordinamento del 11.10.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 436923 del 26.10.2018.

CONSIDERATO che nell’incontro di cui sopra i rappresentanti degli Enti prendevano atto del fatto che non erano più ravvisabili le condizioni minime, sia dal punto di vista tecnico che economico, per il riutilizzo energetico del biogas prodotto dalla discarica e concordavano pertanto sulla necessità di interruzione dell’attività di recupero energetico, con conseguente avvio del biogas estratto alla torcia già presente nel sito.

CONSIDERATO che, al termine del medesimo incontro di cui sopra, veniva chiesto alla Ditta di trasmettere quanto segue:

  • una proposta in merito alle specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria previste al punto 13 del decreto regionale n. 49/2014, le cui modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV;
  • una relazione, redatta da un tecnico qualificato, che attesti l’adeguatezza della torcia installata alle condizioni attuali e previste di produzione di biogas, tale da garantire il rispetto dei requisiti tecnici del D. Lgs. n. 36/2003;
  • un eventuale aggiornamento delle modalità di monitoraggio previste dal PMC al fine di verificare il corretto funzionamento della torcia, con particolare riferimento ai parametri previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, nonché alle caratteristiche quali-quantitative del biogas estratto; a tal fine dovrà essere effettuata dal Gestore una valutazione delle condizioni di sicurezza e fattibilità tecnica dell’eventuale campionamento delle emissioni della torcia;
  • il cronoprogramma delle attività per la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica ed il ripristino dell’area.

VISTA la nota del 21.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 473930 del 22.11.2018, come integrata – su richiesta degli Uffici regionali – con la successiva nota del 22.01.2019, acquisita al prot. reg. n. 28270 del 23.01.2019, con la quale la Ditta ha fornito riscontro a quanto richiesto dagli Enti nel succitato incontro del 11.10.2018.

CONSIDERATO in particolare, che nella succitata nota del 22.01.2019, la Ditta ha evidenziato, in merito alla valutazione di fattibilità tecnica dell’eventuale campionamento delle emissioni della torcia, di ritenere che non vi siano le condizioni idonee ad un campionamento secondo metodi ufficiali e validati.

VISTA la nota n. 2019/6856 del 04.02.2019, acquisita al prot. reg. n. 54622 del 08.02.2019 con la quale la Provincia di Treviso ha espresso alcune perplessità in merito alle valutazioni della Ditta sulla non fattibilità del controllo delle emissioni della torcia ed ha altresì preso atto delle integrazioni al cronoprogramma trasmesse dalla stessa con la medesima nota del 22.01.2019.

VISTA la nota n. 2019-0025962/U del 12.03.2019, acquisita al prot. reg. n. 99710, con la quale l’ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle modifiche al PMC proposte dalla Ditta, evidenziando che il PMC presentato non prevede le modalità di verifica richiamate nel verbale dell’incontro tecnico del 11/10/2018 relativamente alla corretta modalità di funzionamento della torcia, con particolare riferimento ai parametri previsti dal D.Lgs. 36/2003 (temperatura, ossigeno e tempo di ritenzione ed evidenziando, conseguentemente, l’opportunità di integrare in tal senso il PMC, anche in considerazione di quanto richiesto dalla Provincia di Treviso con la nota sopra richiamata.

VISTA la nota datata 04.04.2019, acquisita al prot. reg. n. 138394 del 05.04.2019, con cui la Ditta, su richiesta degli Uffici regionali di recepire nel PMC le indicazioni fornite da Provincia ed ARPAV, ha trasmesso le integrazioni al PMC vigente (rev. 2.0 del 12.06.2017) con riferimento ai controlli previsti alla torcia, prevedendo la rilevazione in automatico, con registrazione in continuo, dei parametri “Temperatura” e “Ossigeno”, nonché la determinazione, con la medesima frequenza, del tempo di ritenzione dei fumi attraverso il metodo di calcolo illustrato nella documentazione tecnica trasmessa.

PRESO ATTO che nella medesima nota sopra richiamata, la Ditta ha ribadito altresì, come già affermato con nota del 22.01.2019, la non fattibilità del controllo delle emissioni della torcia come ulteriore attività di monitoraggio.

VISTA la nota regionale n. 157984 del 18.04.2019 con cui è stato chiesto alla Provincia di Treviso e all’ARPAV di trasmettere il proprio parere definitivo alle modifiche al PMC proposte dalla Ditta con la succitata nota.

VISTA la nota n. 2019-0043463/U del 30.04.2019, acquisita al prot. reg. n. 173668 del 03.05.2019, con la quale l’ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso ha espresso il proprio parere in merito alle integrazioni al PMC trasmesse dalla Ditta con nota del 04.04.2019, ritenendo che la registrazione in continuo dei parametri previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 risponda a quanto richiesto.

CONSIDERATO che l’ARPAV, nella medesima nota del 30.04.2019, ha altresì evidenziato quanto segue:

  • di non ritenere completamente giustificate alcune assunzioni relative alle modalità di calcolo del tempo di ritenzione, in particolare il fattore moltiplicativo adottato che tiene conto anche del flusso di aria comburente, proponendo di utilizzare per il calcolo i parametri reali della composizione e portata del biogas in ingresso unitamente ai dati misurati dell’ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in continuo;
  • in alternativa di ritenere comunque che debba essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza delle assunzioni fatte per il parametro tempo di ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati misurati in continuo, o eventualmente mediante misure dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.

VISTA la nota n. 2019/0028270 del 07.05.2019, acquisita al prot. reg. n. 179102 del 08.05.2019, con la quale la Provincia di Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alle integrazioni al PMC trasmesse dalla Ditta con nota del 04.04.2019, condividendo quanto espresso da ARPAV con la succitata nota del 30.04.2019. 

RITENUTO di dare atto, con il presente provvedimento, dell’avvenuta interruzione dell’attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, per il venir meno delle condizioni minime di funzionamento dei motori di cogenerazione, con il conseguente avvio di tutto il biogas estratto alla torcia già presente nel sito.

RITENUTO di prescrivere al Gestore di procedere con la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica secondo il cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota del 22.01.2019.

RITENUTO di prendere atto delle integrazioni al PMC di cui alla nota della Ditta del 04.04.2019 precisando – sulla base delle osservazioni formulate dall’ARPAV nella nota del 30.04.2019 – che, ai fini del calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di combustione all’interno della torcia, dovranno essere utilizzati i parametri reali della composizione e portata del biogas in ingresso unitamente ai dati misurati dell’ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in continuo; in alternativa, dovrà essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza delle assunzioni fatte per il parametro tempo di ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati misurati in continuo, o eventualmente mediante misure dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.

RAMMENTATO che il D. Lgs. n. 36/2003 all’Allegato 1, paragrafo 2.5, prevede che in caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29-sexies, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

RITENUTO che, nel caso specifico, il rispetto di valori accettabili di emissione dovrebbe essere garantito dal corretto dimensionamento ed esercizio della torcia in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e che, pertanto, i valori limite di emissione possono essere sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia già individuati nel PMC – rev. 2.0 del 12.06.2017, come integrato con nota della Ditta datata 04.04.2019, fatta salva la precisazione sopra richiamata relativa al calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di combustione.

RITENUTO di prendere atto delle modalità di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria di cui al punto 13 del DDR n. 49/2014, proposte dal Gestore in accordo con ARPAV con la succitata nota del 21.11.2018.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

  1. Di dare atto dell’avvenuta interruzione dell’attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, per il venir meno delle condizioni minime di funzionamento dei motori di cogenerazione, con il conseguente avvio di tutto il biogas estratto alla torcia già presente nel sito.
     
  2. Di prescrivere al Gestore di procedere con la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica secondo il cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota del 22.01.2019.
     
  3. Di aggiornare conseguentemente il decreto regionale n. 49 del 30.05.2014 come segue:
  • la prescrizione n. 5 è sostituita dalla seguente:
  1. Il presente provvedimento sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla torcia di emergenza.
  • la prescrizione n. 6 è stralciata, in quanto superata.
  1. Di prendere atto delle integrazioni al PMC di cui alla nota della Ditta del 04.04.2019 precisando – sulla base delle osservazioni formulate dall’ARPAV nella nota del 30.04.2019 – che, ai fini del calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di combustione all’interno della torcia, dovranno essere utilizzati i parametri reali della composizione e portata del biogas in ingresso unitamente ai dati misurati dell’ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in continuo; in alternativa, dovrà essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza delle assunzioni fatte per il parametro tempo di ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati misurati in continuo, o eventualmente mediante misure dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.
     
  2. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che i valori limite di emissione della torcia sono sostituiti, ai sensi dell’art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia già individuati nel PMC – rev. 2.0 del 12.06.2017, come integrato con nota della Ditta datata 04.04.2019, fatta salva la precisazione sopra riportata relativa al calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di combustione.
     
  3. Di prendere atto delle modalità di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria di cui al punto 13 del DDR n. 49/2014, proposte dal Gestore in accordo con ARPAV con nota del 21.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 473930 del 22.11.2018.
     
  4. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.
     
  5. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 49/2014, come modificato e integrato dai successivi Decreti n. 1/2017, n. 22/2018 e n. 51/2018.
     
  6. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
     
  7. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 – 31100 in Comune di Treviso, al Comune di Istrana (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. – Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Treviso, ad A.R.P.A.V. – Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
     
  8. Di far presente che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Fortunato

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