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Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 35 del 27 marzo 2019

Ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata "QUATTRINO" e sita in Comune di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti. L.R. n. 44/82.- L.R. 13/2018 - L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D.M. 27.09.2010 L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza alle ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” e sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione, sul medesimo sito, di una discarica per rifiuti inerti.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 27859 del 24.01.2017, con la quale le ditte Consorzio CO.GE.A. (C.F. 04451270237), con sede in Grezzana (VR) via Galileo Galilei n. 5 e Fasani Celeste s.r.l. . (C.F. 02903440234) con sede in Grezzana (VR) via Corso n. 40, hanno presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione unica regionale per la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che, con parere n. 24 del 28.03.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);

VISTO il decreto n. 43 del 19.06.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 24 del 28.03.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” sita in Comune di Erbezzo (VR) e realizzazione, sul medesimo, sito di una discarica per rifiuti inerti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che con decreto n. 43 del 19.06.2018 è stato inoltre stabilito che:

  • ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006, l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  • si dovrà provvedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 940/2017;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di variante al piano di coltivazione e realizzazione di una discarica di inerti, dista circa 1,2 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210006 e denominate “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”, circa 4,8 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210040 e denominate “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” e circa 6 Km dal sito S.I.C. individuato con il codice IT3210002 e denominato “Monti Lessini: Cascate di Molina” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 329/2017 in data 28.12.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:

  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Paranassius mnemosyne, Bombina variegata, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Bubo bubo, Dryocopus martius, Anthus campestris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 456125 del 09.11.2018 con cui il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 19.11.2018 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la prima Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, coinvolti a vario titolo nel procedimento;

DATO ATTO che la prima Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.11.2018, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e chiusura degli stessi alle ore 11,55, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale, sono state le seguenti:

  • si è preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 24 del 28/03/2018, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con prescrizioni), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28/12/2017, Allegato A al D.D.R. n. 43 del 19/06/2018;
  • si è preso atto del parere favorevole alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, espresso in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 6438 – Class. 34.19.04.04/33.1, acquisita al protocollo regionale 112724 in data 20/03/2017 e successiva nota n. 7160 – Class. Class. 34.19.04.04/33.1, acquisita al protocollo regionale 114715 in data 26/03/2018;
  • vi è stata una descrizione sintetica degli interventi proposti da parte dei rappresentanti del Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste S.r.l.;
  • si è preso atto delle prescrizioni impartite dalla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia e riportate nel parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 24 del 28/03/2018, rilevando tuttavia la necessità di alcune specificazioni, in relazione alla sopravvenuta normativa regionale in materia di Attività estrattive (L.R. n. 13/2018 e L.R. n. 15/2018).
  • il Presidente ha quindi invitato il proponente, a specificazione di quanto stabilito in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A., a produrre la seguente documentazione:
  1. documentazione illustrativa della ricomposizione ambientale in variante, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 4 della L.R. n. 13/2018, in particolare planimetria e sezioni, a scala non inferiore a 1:2.000, a firma di professionista abilitato nonché relazione tecnica esplicativa, relativamente alle aree di cava non oggetto di stralcio;
  2. relazione tecnica contenente la quantificazione del materiale utile complessivo alienabile dalla cava, con particolare riferimento al confronto tra le volumetrie asportabili autorizzate con D.G.R. n. 2322 del 30/07/2004 e quelle previste dal progetto di variante, nell’ipotesi di totale asporto del materiale da riutilizzarsi per la ricomposizione ambientale nella porzione di cava destinata a discarica e ciò anche al fine di verificare l’ammissibilità della variante non sostanziale;
  3. computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione, separatamente per le due porzioni di cava in attività;

consegnando, a tal fine, brevi manu ai proponenti l’elenco dei documenti da produrre.

  • le ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste S.r.l. si sono impegnate a consegnare la documentazione richiesta nel termine di 15 (quindici) giorni dalla presente data.
  • si è preso atto delle prescrizioni impartite da ARPAV, riportate nel parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 24 del 28/03/2018;
  • si è preso atto del parere favorevole della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti subordinatamente:
  1. al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Comitato regionale V.I.A. n. 24 del 24/03/2018, con le seguenti precisazioni:
  • la prescrizione di cui al punto 2.4, tenuto conto di quanto di quanto previsto dal Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, è riformulata come segue: venga rispettata la distanza minima per le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione di almeno 150 m (L.R. n. 3/2000, art. 32), esclusa la casa del custode dell’impianto, destinata anche ad ufficio dello stesso.
  • l’impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura sommitale dovrà essere realizzata in argilla conformemente alle indicazioni contenute alla prescrizione di cui al punto 4.5. 
  • entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto dovrà essere trasmessa la modellazione degli aero-dispersi richiesta con la prescrizione di cui al punto 2.5.
  • ai fini dell’attuazione della prescrizione di cui al punto 4.3, entro lo stesso termine di cui sopra, dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo dell’argine di confinamento previsto per la regimazione delle acque meteoriche provenienti da monte comprensivo dei dati dimensionali dello stesso e dei relativi elaborati grafici.
  • ai fini dell’attuazione della prescrizione di cui al punto 4.4, si specifica che le acque di dilavamento dei rifiuti, opportunamente trattate come da progetto e riutilizzate in situ, previa verifica qualitativa delle stesse, non sono classificabili come rifiuti. Il riutilizzo è consentito se le concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/2006 rispettano le soglie individuate nella medesima tabella. Nel caso in cui le acque trattate non possono essere riutilizzate in sito le stesse devono essere allontanate dal sito come rifiuti ed avviate presso idonei impianti di trattamento autorizzati;
  1. al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  • è demandata alla Provincia di Verona, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2000 e dalla D.G.R. n. 2166/2006, la verifica sotto il profilo istruttorio del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione rifiuti prevista dal progetto di cui trattasi; a tal fine il Gestore della discarica è pertanto tenuto a presentare alla Provincia di Verona, anche per singoli lotti come già previsto dal progetto presentato, la comunicazione e la documentazione indicate all’art. 25, commi 3, 4 e 6 della sopra richiamata L.R. n. 3/2000. Conseguentemente la Provincia, nei termini indicati dall’art. 26, comma 2 della medesima legge, rilascerà il relativo provvedimento di autorizzazione all’esercizio, sulla scorta dell’accertato rispetto delle condizioni poste con l’approvazione del progetto e, comunque, per l’apprestamento di tutte le opere propedeutiche all’esercizio dell’attività, ivi compresi i necessari presidi ambientali;
  • le garanzie finanziarie da presentare alla Provincia di Verona ai sensi del citato art. 25 della L.R. n. 3/2000, dovranno essere corredate da apposita relazione di calcolo degli importi da garantire con riferimento ai singoli lotti; tale relazione dovrà essere predisposta sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario allegato al progetto come aggiornati in relazione alle prescrizioni formulate in merito alle modalità di impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura;
  • ai sensi dell’art. 24 comma. 4 della L.R. n. 3/2000 si specifica che le tempistiche per l’inizio dei lavori e la messa in esercizio della discarica sono quelle previste dal progetto e legate, pertanto, alle tempistiche di avanzamento dell’attività di cava.
  • per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è emersa la necessità di precisare:
  1. l’esistenza o meno di un presidio del luogo e se lo stesso sarà a carattere permanente ovvero limitato ai periodi di attività lavorativa;
  2. la previsione di un approvvigionamento d’acqua per i servizi igienici all’interno del box prefabbricato e le modalità di gestione degli scarichi dei servizi igienici;
  3. le modalità di rifornimento carburante dei mezzi meccanici operanti all’interno dell’area di cava/discarica;

e, al riguardo, l’Ulss n. 9 Scaligera ha chiesto che la Ditta proponente approfondisca i sopraindicati aspetti con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

  • è stato chiesto al proponente di predisporre tutta la documentazione tecnica ai fini edilizi e relativa autorizzazione, approfondendo gli aspetti connessi alla gestione degli scarichi e al riutilizzo delle acque reflue;

VISTA la nota in data 29.11.2018, pervenuta in Regione il 30.11.2018 ed acquisita al prot. n. 496631 del 05.12.2018, con la quale la ditta Fasani celeste s.r.l. ha presentato documentazione integrativa al progetto di variante alla coltivazione di cava e realizzazione di una discarica per inerti, a recepimento e chiarimento di quanto emerso in sede di prima Conferenza dei Servizi del 19.11.2018;

VISTA la nota prot. n. 511203 del 14.12.2018 con cui Il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 20.12.2018 alle ore 14.30 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la seconda Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato tutte le Amministrazioni e gli Enti, ciascuno per le proprie competenze, già oggetto di prima convocazione;

DATO ATTO che la seconda Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 20.12.2019, con inizio dei lavori alle ore 15,15 e chiusura degli stessi alle ore 16,00, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:

  • è stata registrata la presenza delle ditte proponenti il progetto in esame, Fasani Celeste s.r.l., rappresentata nell’occasione dal Sig. Fasani Celeste (che riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società) e Consorzio CO.GE.A., rappresentato nell’occasione da Patrizia Tezza (che riveste la carica di Rappresentante dell’impresa), della U.O. Ciclo dei Rifiuti nella persona del Dott. Diego De Caprio e della Direzione regionale Commissioni Valutazioni nella persona del direttore dott. Luigi Masia, nonché l’assenza di tutti gli altri Enti e Amministrazioni invitate a partecipare, ciascuna per il proprio ambito di competenza;
  • è stato approvato il verbale della prima seduta svoltasi in data 19 novembre 2018;
  • è stato illustrato sommariamente il progetto di variante al piano di coltivazione della cava e di realizzazione sul sito di una discarica per rifiuti inerti, dando particolare evidenza alla documentazione esplicativa e di chiarimento presentata da ultimo dalle ditte proponenti, in risposta alle richieste emerse nel corso della prima seduta decisoria del 19 novembre 2018 e che riguardavano aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche del sito di discarica nonché alla definizione del progetto di sistemazione ambientale in variante della cava, da realizzare qualora la discarica di inerti all’interno del sito estrattivo non trovasse esecuzione;
  • si è preso atto che la documentazione esplicativa e di chiarimento relativa alla sistemazione ambientale in variante della cava, è stata valutata favorevolmente dalla competente Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia;
  • è stato precisato, dal rappresentante della U.O. Ciclo dei Rifiuti, che, dal parere favorevole con prescrizioni, già espresso dalla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti sul progetto della discarica nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi, può essere stralciata la prescrizione di cui al 4° alinea, dal momento che la stessa risulta assolta dai contenuti della documentazione esplicativa e di chiarimento relativamente alla regimazione e gestione delle acque meteoriche;
  • è stata registrato, come espresso dal proprio rappresentante, il parere favorevole della Regione alla variante al piano di coltivazione della cava, ribadendo quanto contenuto nel verbale della prima seduta decisoria svoltasi in data 19.11.2018, con le modificazioni e integrazioni esaminate nel corso della seduta e con le prescrizioni contenute nei pareri e provvedimenti favorevoli espressi dalle Strutture regionali;
  • è stato preso atto dell’assenza di tutti gli altri Enti e Amministrazioni invitate, delle quali, ai sensi dell’art. n. 14 ter comma 7 della Legge n. 241/1990, si intende acquisito l'assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 17.01.2019 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia per entrambe le ditte;

PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

PRESO ATTO che l’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e a vincolo idrogeologico e che la Soprintendenza competente ha espresso parere favorevole in sede di procedura di V.I.A. per il rilascio della compatibilità ambientale, disposta con decreto n. 43 del 19.06.2018;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l’art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI il D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.M. 27.09.2010, la L.R. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. 3/2000 e ss.mm.ii..

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 24 del 28.03.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A), relativamente al progetto di variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” e sita in Comune di Erbezzo (VR) e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di cui alla domanda in data 23.01.2017;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 43 del 19.06.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al piano di coltivazione della cava e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel parere n. 24/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in seconda seduta conclusiva in data 20.12.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);
     
  4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alle ditte Consorzio CO.GE.A. (C.F. 04451270237), con sede in Grezzana (VR) via Galileo Galilei n. 5 e Fasani Celeste s.r.l. . (C.F. 02903440234) con sede in Grezzana (VR) via Corso n. 40 la variante al piano di coltivazione della cava di marmo denominata “QUATTRINO” sita in Comune di Erbezzo (VR) e la realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di cui alla domanda in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 27859 del 24.01.2017, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (elaborato n. 01);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (scale varie) (elaborato n. 02);
  • INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA (scala 1:500) (elaborato n. 03);
  • STATO DI FATTO: PLANIMETRIA QUOTATA (scala 1:500) (elaborato n. 04);
  • STATO DI PROGETTO AUTORIZZATO con D.G.R.V. n. 2322 del 30.07.2004 e ss.mm.ii. (scala 1:500) (elaborato n. 05);
  • STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA FONDO CAVA (scala 1:500) (elaborato n. 06);
  • STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA PIANO POSA RIFIUTI (scala 1:500) (elaborato n. 07);
  • STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA TETTO RIFIUTI (scala 1:500) (elaborato n. 08);
  • STATO DI VARIANTE: PLANIMETRIA QUOTATA RICOMPOSIZIONE FINALE (scala 1:500) (elaborato n. 09);
  • STATO DI VARIANTE: SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI (scala 1:500) (elaborato n. 10);
  • STATO DI VARIANTE: SEZIONI TRASVERSALI E LONGITUDINALI raffronto stato attuale, stato autorizzato, stato di variante (scala 1:500) (elaborato n. 11);
  • STATO DI VARIANTE: FASI REALIZZATIVE E VIABILITA’ (scala 1:1000) (elaborato n. 12);
  • STATO DI VARIANTE: PARTICOLARI (scale varie) (elaborato n. 13);
  • DISTANA ABITAZIONISTABILMENTE OCCUPATE, VISURE CATASTALI EDIFICI CONSIDERATI, DISPONIBILITA’ EDIFICIO DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DEL CUSTODE (elaborato n. 14);
  • RELAZIONE GEOLOGICA (elaborato n. 15);
  • PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (PGO) (elaborato n. 16);
  • PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA (PGPO) (elaborato n. 17);
  • PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC) (elaborato n. 18);
  • PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE (PRA) (elaborato n. 19);
  • PIANO FINANZIARIO (elaborato n. 20);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI PROCEDURA V.INC.A. (elaborato n. 21);
  • PIANO DI SICUREZZA (elaborato n. 22);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (elaborato n. 23);
  • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato n. 24);
  • VISURA CAMERALE CONSORZIO CO.GE.A., VISURE CATASTALI, DISPONIBILITA’ DELL’AREA DI DISCARICA, CDU RILASCIATO DAL COMUNE DI ERBEZZO (elaborato n. 25);
  • S.I.A. – QUADRO PROGRAMMATICO E PROGETTUALE (elaborato n. 26);
  • S.I.A. – QUADRO AMBIENTALE (elaborato n. 27);
  • SINTESI NON TECNICA (elaborato n. 28);
  • STATO DI VARIANTE PARTICOLARI integrazione dicembre 2018 (elaborato n. 13);
  • RIFERIMENTI CARTOGRAFICI integrazione dicembre 2018 (scale varie) (tavola n. 1);
  • PLANIMETRIA STATO ATTUALE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 2);
  • PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 3);
  • PLANIMETRIA STATO DI RICOMPOSIZIONE IN VARIANTE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 4);
  • SEZIONI COMPARATIVE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 5);
  • COMPUTO METRICO OPERE RICOMPOSIZIONE integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 6);
  • RELAZIONE TECNICA integrazione dicembre 2018 (scala 1:500) (tavola n. 7).
  1. di autorizzare alle ditte Consorzio CO.GE.A. e Fasani Celeste S.r.l., per i motivi di cui in premessa, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ambientale, i lavori della variante al piano di coltivazione della cava e realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti di cui al punto n. 4), dando atto che i lavori medesimi risultano compatibili con il vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area;
     
  2. di stabilire che l’autorizzazione ambientale e paesaggistica di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, atto autonomo e presupposto, è efficace per un periodo di 5 anni dalla data del presente provvedimento ovvero fino alla scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
     
  3. di stabilire che il presente decreto, costituisce modifica e integrazione al piano di coltivazione della cava come autorizzato con D.G.R. n 2322 del 30.07.2004 e successive integrazioni e modificazioni;
     
  4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 329/2017 in data 28.12.2017 della struttura competente in materia;
     
  5. di fare obbligo alle ditte di concludere i lavori relativi all’intervento entro il 19.06.2023. Decorso detto termine, fatta salva eventuale proroga, concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
     
  6. di fare obbligo alle ditte di osservare, ciascuna per le parti di propria competenza, le seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. mantenere separate fisicamente le due distinte attività durante la realizzazione degli interventi ma anche per l’intero esercizio delle attività, comprese le relative viabilità di servizio;
  2. conformare la morfologia ricompositiva finale della parte di cava non interessata dall’intervento di discarica, al profilo finale della discarica;
  3. caratterizzare il materiale impiegato nella realizzazione della ricomposizione ambientale della parte di cava non interessata dalla discarica, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 761/2010 e D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014, per quanto riguarda l’eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità alla DGR 464/2010. Tale materiale dovrà avere idonee caratteristiche ossia rispettare i limiti di cui alla colonna A Tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero inferiori, o uguali, ai valori di fondo naturale presenti nell’area più vasta in cui è situata la cava, con riferimento allo studio 2011 di ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (e aggiornamento 2016);
  4. stralciare il codice CER 10.12.08 dai codici richiesti, perché non ricompreso fra quelli riportati nel parere provinciale n. 119/2001 e nella tabella 1 al D.M. 27/09/2010 vigente;
  5. allestire l’impermeabilizzazione del fondo, delle pareti della copertura sommitale della discarica conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003, utilizzando 0,5 m di argilla anziché 1,0 m di limi di granito come previsto nel progetto presentato;
  6. rispettare la distanza minima delle discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali (per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili) dagli edifici destinati ad abitazione di almeno 150 metri (L.R. n. 3/2000, art. 32), esclusa la casa del custode dell’impianto, destinata anche quale ufficio dell’impianto medesimo;
  7. effettuare, entro 60 giorni dalla consegna o notifica del presente provvedimento, la modellizzazione degli aero-dispersi che prenda in considerazione le emissioni generate dall’attività di discarica, intese anche come scarico e messa a dimora dei rifiuti e trasmettere la relativa documentazione a Regione e Provincia;
  8. definire nella gestione delle acque meteoriche, entro 60 giorni dalla consegna o notifica del presente provvedimento, mediante apposita documentazione, il recapito finale, le modalità di convogliamento e l’invarianza idraulica sul recettore delle acque gestite come rifiuto che saranno stoccate nelle cisterne in attesa di essere smaltite;
  9. svolgere, entro sei mesi dall’avvio in esercizio dell’impianto di discarica, una verifica acustica volta a confermare le previsioni progettuali e il relativo documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V.;
  10. evitare, durante i lavori di coltivazione, la diffusione di polveri anche mediante l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera e dei contesti circostanti;
  11. riutilizzare in situ per l’umidificazione delle sedi carrabili e delle porzioni a verde le acque meteoriche di dilavamento del corpo rifiuti esclusivamente previo opportuno trattamento, come previsto nel progetto presentato, e verifica qualitativa delle stesse. Tali acque potranno essere quindi essere riutilizzate per gli scopi individuati qualora le concentrazioni dei parametri individuati dalla tabella 4 dell’Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 rispettino le soglie dalla medesima stabilite. Qualora le acque, ancorché trattate, non possano essere riutilizzate in sito, dovranno essere allontanate quali rifiuti ed avviate presso idonei impianti di trattamento autorizzati;
  12. prevedere, al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri nel corso sia dell’attività di coltivazione di cava sia di esercizio della discarica, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti e per il conferimento dei rifiuti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l’evolversi degli standard d’omologazione europea;
  13. rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 329/2017 del 28.12.2017, e cioè:
  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Paranassius mnemosyne, Bombina variegata, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Bubo bubo, Dryocopus martius, Anthus campestris, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  1. di vietare, al fine di evitare possibili emissioni odorigene, il conferimento presso l’impianto di discarica in parola di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (ad esempio il vetro codice CER 20.01.02);
     
  2. di demandare alla Provincia di Verona, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 2166/2006, la verifica sotto il profilo istruttorio del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione rifiuti prevista dal progetto di cui trattasi. A tal fine il Gestore della discarica è pertanto tenuto a presentare alla Provincia di Verona, anche per singoli lotti come già previsto dal progetto presentato, la comunicazione e la documentazione indicate all’art. 25, co. 3, 4 e 6 della sopra richiamata L.R. n. 3/2000. Conseguentemente la Provincia, nei termini indicati dall’art. 26, co. 2 della medesima legge, rilascerà il relativo provvedimento di autorizzazione all’esercizio, sulla scorta dell’accertato rispetto delle condizioni poste con l’approvazione del progetto e, comunque, per l’apprestamento di tutte le opere propedeutiche all’esercizio dell’attività, ivi compresi i necessari presidi ambientali;
  1. di presentare alla Provincia di Verona, unitamente alle garanzie finanziarie ai sensi del citato art. 25 della L.R. n. 3/2000, apposita relazione di calcolo degli importi da garantire riferiti ai singoli lotti. Tale relazione dovrà essere predisposta sulla base dei costi indicati nel Piano finanziario allegato al progetto presentato, come aggiornati in relazione alle prescrizioni formulate in merito alle modalità di impermeabilizzazione di fondo, sponde e copertura del sito oggetto di attività di discarica;
     
  2. di specificare che, ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000, le tempistiche per l’inizio dei lavori e la messa in esercizio della discarica sono quelle previste dal progetto e legate, conseguentemente, alle tempistiche di avanzamento dell’attività di cava;
     
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
     
  4. di stabilire che, relativamente all’attività di coltivazione della cava, la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
     
  5. di fare obbligo alle ditte titolari dell’autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava e alla realizzazione sul medesimo sito di una discarica per rifiuti inerti, di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dalle due attività;
     
  6. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
     
  7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Erbezzo, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
     
  8. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

35_Allegato_A_394970.pdf
35_Allegato_B_394970.pdf

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