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Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 28 del 21 marzo 2019

LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato F.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è autorizzato il conferimento dei rifiuti nel nuovo lotto di discarica denominato F

Il Direttore

PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l’allegato parere della commissione regionale V.I.A. n. 227 del 11.03.2009, è stato:

  • espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
  • approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio,
  • rilasciata un’Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l’avvio dei lavori nell’ambito del Sistema integrato di Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016 che prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all’AIA di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia l’autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

DATO ATTO che la documentazione da presentare per il rilascio dell’A.I.A. all’esercizio di ciascuno dei nuovi lotti, così come previsto dai succitati provvedimenti, è la seguente:

  • Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
  • Certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
  • Documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 36/03 e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell’impianto;
  • Il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.

DATO ATTO che, sempre sulla scorta di quanto stabilito dalla succitata DGR. n. 994 del 2009, l’inizio del conferimento dei rifiuti in discarica per i lotti D, E ed F è demandata ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio (ora Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio) subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui sopra nonché alle risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Verona con l’avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 26/2007.

VISTA la nota prot. n. IC-SIN/648-18/mm del 21.12.2018 con cui la Ditta ha confermato l’incarico di tecnico responsabile della gestione per la vasca FV1 e per tutto il lotto F di ampliamento della discarica al Geom. Antonello Tosi, nonché, trasmesso la seguente documentazione:

  • Dichiarazione redatta dal Direttore dei lavori attestante l’ultimazione dei lavori relativi alla vasca FV1 - Lotto F;
  • Certificato di collaudo della vasca FV1 - lotto F del 13.12.2018;
  • Relazione tecnica di approntamento - Collaudo vasca FV1, redatta dal Controllore indipendente, attestante l’applicazione del Piano di Sorveglianza e controllo ex art. 8 del D. Lgs. n. 36/03 per la fase di realizzazione delle vasche.

VISTO l’avvio del procedimento e indizione di conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, trasmesso dalla Direzione Ambiente con nota prot. 43808 del 01.02.2019.

VISTA la nota prot. n. 10316 del 30.01.2019 con cui ARPAV di Verona ha comunicato gli esiti dell’attività di verifica e controllo preventiva condotta dall’Agenzia sulla documentazione presentata dalla Ditta Le. Se. Spa relativamente alla vasca FV1 – Lotto F della discarica di cui trattasi.

VISTA la nota prot. n. 7135 del 07.02.2019, acquisita al prot. regionale con n. 59873 del 12.02.2019, con cui la Provincia di Verona ha comunicato che, in relazione alle verifiche e ai controlli preventivi con avvalimento di ARPAV, sui materiali utilizzati per le opere di allestimento delle vasche FV1 e sulle dichiarazioni/certificazioni di collaudo, devono considerarsi come risultanze del Settore Ambiente della Provincia le valutazioni espresse dal Dipartimento provinciale ARPAV di Verona nel parere di cui al punto precedente.

DATO ATTO che con nota prot. n. IC-SIN/447-15/MM del 28.09.2015 la Ditta ha comunicato che le garanzie finanziarie sono prestate ai sensi della DGR n. 2721 del 29.12.2014 e che le somme per la “ricomposizione finale della discarica” e per la “gestione post-operativa” sono estese a tutti i lotti in ampliamento D, E ed F ed accantonate secondo le modalità disposte dalla Provincia di Verona (prot. n. 2349/E del 04.03.2003).

ATTESO che, come per il lotto D, anche nel nuovo lotto F, appare necessario che:

  • le procedure di intervento per l’aspirazione del percolato prodotto in situazioni anomale devono espressamente prevedere che il tempo previsto per il rientro della non conformità sia comunque al massimo di 48 ore;
  • in caso di battenti superiori ai 2 metri, entro 72 ore i pozzi devono comunque essere ricondotti sotto il livello di battente di 1 metro.

RITENUTO che i rifiuti provenienti dalle attività di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta, identificati con codice EER 19 13 02, per tale ragione, sono classificati come rifiuti speciali e pertanto sottoposti a caratterizzazione ai sensi del D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, prima del loro conferimento in discarica. 

ATTESO che, nel caso in cui i rifiuti riesumati nella bonifica del 1° tratto in alveo della discarica e codificati con EER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 01 non rispondano al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, dovranno essere gestiti mediante avvio a trattamento o smaltiti in altro impianto autorizzato.

DATO ATTO che i rifiuti identificati con il codice EER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, derivanti dalle operazioni di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta potranno essere conferiti in discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D. M. 24 giugno 2015, nel rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi, convocata il 20.02.2019, ai sensi dagli art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, tenuto conto dei pareri favorevoli inviati da Comune di Legnago, Provincia di Verona e ARPAV, ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della medesima Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO che la ditta con nota prot. n. IC-SIN/099-19/mm, acquisita al prot. reg. n. 101049 del 12.03.2019, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste in occasione della succitata Conferenza di Servizi.

CONSIDERATO che la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con atto n. 171200045/6 rilasciato il 22.06.2018.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’attività prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nell’All. VIII alla Parte II, al punto 5.4, che legittimi l’esercizio della vasca FV1 del lotto F.

decreta

  1. La Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa (di seguito Ditta), con sede legale in località Torretta – 37045 - Legnago (VR), CF. 02430500245, titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) rilasciata al “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)”, è tenuta a proseguire sollecitamente le attività di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica, nel rispetto di quanto approvato con DGR n. 994/2009, integrata con DDDA n. 146/2016 e a garantire, comunque, la rimozione di tutti i rifiuti presenti nel primo tratto in alveo entro il 01.01.2020.
  2. Alla Ditta è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente al lotto F della discarica ubicata all’interno del Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta – Legnago (VR).
  3. L’ A.I.A. rilasciata con il presente atto legittima:
    • l’esercizio della nuova vasca FV 1 del lotto F in ampliamento della discarica di Torretta;
    • l’esercizio delle restanti vasche del lotto F, così come da progetto approvato (parere V.I.A. n. 227/09 di cui alla DGR n. 994/2009), subordinatamente al rispetto di quanto previsto alla successiva prescrizione.
  4. L’inizio dei conferimenti di rifiuti nelle altre vasche del lotto F, ad esclusione della vasca FV1 - oggetto della presente autorizzazione - potrà avvenire previo invio, da parte della ditta LE. SE. Spa, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV di Verona della seguente documentazione:
    • dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singole vasche);
    • certificato di collaudo delle opere (anche per singole vasche);
    • documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell’impianto;
    • il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
  5. L’esercizio ordinario di ciascuna delle ulteriori vasche del lotto F è subordinato alle favorevoli risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 33/85 s.m.i.), poste in essere dalla Provincia di Verona con l’avvalimento di ARPAV, che devono essere positivamente concluse entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiamata al precedente punto.
  6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie da effettuarsi, mediante accantonamento, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR. n. 2721 del 29.12.2014 e in conformità alle modalità disposte dalla Provincia di Verona con la nota prot. n. 2349/E del 04.03.2003 garantendo, nel tempo, il mantenimento in validità delle stesse.
  7. La Ditta è tenuta a stipulare una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale e a presentare alla Provincia di Verona l’attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
  8. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV di Verona variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
  9. Conformemente all’art. 29-octies, comma 3, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha la medesima validità del provvedimento da cui trae origine (DGR n. 994/2009) e pertanto scade il 21.04.2021.
  10. L’eventuale domanda di riesame della presente autorizzazione, ai sensi del comma 5, art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., potrà essere presentata dalla ditta entro la data di scadenza indicata al punto precedente.
  11. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle modalità realizzative, operative e gestionali contenute nel progetto approvato con la DGR n. 994/2009, integrato con DDDA n. 146/2016.
  12. L’attività che potrà essere svolta nel nuovo lotto di discarica denominato F, con riferimento all’Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, è l’operazione D1 – Deposito sul o nel suolo e i rifiuti che potranno essere conferiti sono quelli individuati nell’Allegato A del DDDA n. 146/2016.
  13. I rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta, codificati con il EER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) e con il EER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 01), potranno essere conferiti nei restanti nuovi lotti in ampliamento della discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D. M. 24 giugno 2015, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e nel rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.
  14. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 36/03, la ditta deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità dal D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015. Per i rifiuti, non ricompresi nella precedente prescrizione 13, che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate, di norma, ogni 1.000 mc conferiti e, comunque, con frequenza non superiore a 1 anno; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento senza caratterizzazione analitica. Solo per i rifiuti EER 191212 provenienti dall’impianto di Ca’ del Bue le verifiche di conformità devono essere effettuate con frequenza almeno semestrale.
  15. Le terre provenienti dalla rimozione della copertura del 1° tratto in alveo della discarica oggetto di bonifica potranno essere utilizzate nel lotto F nel rispetto di quanto stabilito per le “terre e rocce da scavo” dall’art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i., nonché, di quanto disposto dalle circolari regionali del Dipartimento Ambiente n. 88720 del 28.02.2014 e n. 353596 del 21.08.2017. In caso contrario dovranno essere gestiti come rifiuti nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 e di quanto previsto nel PMC approvato.
  16. Nel caso in cui i rifiuti riesumati nella bonifica del 1° tronco in alveo della discarica e codificati con EER 17 05 04 e EER 19 13 02, non rispondano al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, dovranno essere gestiti mediante avvio a trattamento o smaltiti in altro impianto autorizzato.
  17. La Ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata:
    1. ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia al progetto approvato e in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche;
    2. ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs n. 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura;
    3. alla Provincia di Verona sono demandati gli atti necessari allo svincolo degli accantonamenti;
    4. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente.
  18. L’attività nel lotto F di discarica dovrà avvenire, in fase operativa e post operativa, nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa approvati con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009 su conforme parere n. 227 del 11/03/2009 della Commissione VIA.
  19. La gestione post operativa del lotto F dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni in conformità al piano di gestione post operativa approvato, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.
  20. La Ditta dovrà adottare modalità e frequenze di asportazione del percolato atte a garantire un battente non superiore ad 1 m, nei pozzi di drenaggio. È escluso da tale prescrizione il primo tratto in alveo della discarica, oggetto di bonifica e ripristino ambientale, per il quale le modalità di gestione del percolato sono previste nello specifico progetto di risanamento e dovranno essere attuate in modo da garantire il mantenimento del livello minimo possibile di percolato nel corpo della discarica.
  21. Superamenti del battente di percolato oltre il limite di massima cautela (1,0 m) potranno essere tollerati solo in situazioni “emergenziali” causate da eccezionali condizioni meteorologiche, in periodi di notevole e persistente piovosità. In tali situazioni la ditta è comunque tenuta ad asportare il percolato in continuità, per quantitativi non inferiori a 180 mc/g e, mediamente, a 4.500 mc/mese, garantendo il rientro entro i limite prescritto nel più breve tempo possibile.
  22. Nei casi di superamento del limite di massima cautela (1,0 m) di cui ai precedenti punti, la ditta è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti di controllo sull’accaduto specificando:
    • i valori di battente rilevati;
    • le azioni di asportazione del percolato messe in atto;
    • la tempistica stimata per il rientro della non-conformità.
  23. Il materiale derivante dal processo di igienizzazione, utilizzato per la copertura periodica dei rifiuti collocati in discarica, deve rispettare, anche per le attività svolte nel lotto F, i limiti di accettabilità riportati nella tabella E allegata alla DGR n. 568/2005.
  24. L’abbancamento definitivo dei rifiuti nelle nuove vasche del lotto F deve essere effettuato con criteri di elevata compattazione al fine di evitare successivi fenomeni di instabilità del corpo della discarica.
  25. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato.
  26. Di subordinare il conferimento di “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, EER 200399, all’acquisizione del preventivo nulla osta da parte della competente Amministrazione provinciale.
  27. Durante le fasi di gestione operativa e post operativa, con periodicità almeno annuale ed entro il 28 febbraio, la ditta deve provvedere ad inviare alla Regione del Veneto, alle Province di Verona e di Rovigo, all’ARPAV- Dipartimenti Provinciali di Verona e di Rovigo, ai Comuni di Legnago e di Bergantino una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, ed in particolare:
  • i quantitativi dei rifiuti in ingresso suddivisi per tipologia e EER ed il loro andamento mensile;
  • quantità e qualità dei rifiuti in uscita dall’impianto per EER (bilancio annuale);
  • consumo di risorse idriche (tipologia di approvvigionamento, fase di utilizzo, consumi annuali);
  • consumi/produzione di energia;
  • consumi di combustibili;
  • consumi di sostanze (additivi, reagenti, ecc.);
  • i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno) e recupero energetico (kWh) con il relativo andamento mensile;
  • i quantitativi e volumi dei materiali utilizzati per la ricopertura giornaliera e finale;
  • il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • i quantitativi di percolato prodotto da ogni pozzo (m3/anno), nonché le modalità e i quantitativi smaltiti ed il relativo andamento mensile, al fine di poter correlare queste ultime con i parametri meteo climatici e quindi poter eseguire un bilancio idrico del percolato;
  • indagini periodiche del rumore, secondo le frequenze previste dalla normativa di settore.
  1. La ditta è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione a Provincia e ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
  2. La ditta dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e al Dipartimento ARPAV di Verona ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, che dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Verona e di ARPAV- Dipartimento di Verona.
  3. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 e dell’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale, i controlli previsti dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009.
  4. Anche i collaudi funzionali delle nuove vasche del lotto F dovranno contenere informazioni sulle specifiche tecniche con l’indicazione dei codici dei singoli rotoli di prodotto geotessile forniti in cantiere.
  5. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre, dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000.
  6. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita. Dovrà altresì essere evitato l’imbrattamento della viabilità esterna alla discarica ricorrendo, tra l’altro, all’uso del sistema di pulizia delle ruote.
  7. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato e assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
  8. L’individuazione del Lotto F della discarica e delle relative vasche di coltivazione è riportato nell’Allegato A che è posto a corredo del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, resta fatta salva ogni altra prescrizione individuata nella DGR n. 994/2009, come integrato dal DDDA n. 146/2016.
  10. Di notificare il presente provvedimento alla società LE.SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in loc. Torretta – 37045 Legnago (VR), al Comune di Legnago (VR), alle Province di Verona e di Rovigo, all’ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Verona e di Rovigo, al Comune di Bergantino (RO).
  11. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  12. Di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  13. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

28_Allegato_A_394967.pdf

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