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Bur n. 48 del 14 maggio 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 5 del 26 marzo 2019

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla non ammissione di associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale devono inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
  • il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
  • l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
  • dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dispone che tutti gli enti indicati nel comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolgono, in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale, individuate all’art. 5 del Codice, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro delle organizzazioni di volontariato (art. 101);
  • dato atto inoltre che ai sensi dell’art.35 e seguenti del Codice le associazioni di promozione sociale devono:
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
  • svolgere l’attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
  • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • assicurare i propri volontari contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi   allo svolgimento  dell'attività   di   volontariato,   nonché   per   la responsabilità civile verso i terzi;
  • vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
  • preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
  • viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all’applicazione del Codice del Terzo settore che affermano:
  • che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle associazioni costituitesi  prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, si applicano la normative vigenti al momento della costituzione delle associazioni medesime;
  • l’immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessaria ai fini della costituzione di un’organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione sociale, se avvenuta dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
  • l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
  • l’obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell’anno 2018;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
  • l’iscrizione o la reiscrizione di n. 9 associazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 29 associazioni, già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  • la regolarizzazione dell’iscrizione riferita al triennio 2015-2018 per l’Associazione A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo (C.F. 93001480297) nonché la conferma per il triennio prossimo, con scadenza 09.02.2021, senza garanzia del possesso dei requisiti né estensione di alcuna efficacia ai circoli aderenti;
  • la non ammissione di n. 19 Associazioni per le motivazioni meglio specificate nell’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
  • richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
  • ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
  • ricordato che :
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 9 Associazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 30 Associazioni,  evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizione come indicato nel citato allegato;
  3. la non ammissione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 19 associazioni, individuate nell’Allegato C, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
  4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

5_Allegato_A_DDR_5_26-03-2019_393829.pdf
5_Allegato_B_DDR_5_26-03-2019_393829.pdf
5_Allegato_C_DDR_5_26-03-2019_393829.pdf

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