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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 174 del 19 aprile 2019
Decreto di diniego all'istanza di concessione idraulica inerente la costruzione di una rampa in terra battura entro l'alveo del torrente Tramignola, in Via Tramignola nel Comune di Cazzano di Tramigna (VR) Richiedenti: nel Comune di Cazzano di Tramigna L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n° 9605 Cartella d'archivio n°843.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza prot. n. 285955 del 30/05/2008; - Voto n. 66 del 03/06/2015; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/05/2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Il Direttore
PREMESSO che, con istanza prot. n. 285955 del 30/05/2008, il Comune di Cazzano di Tramigna (omissis), in persona del sindaco pro tempore, ha richiesto il rilascio di concessione idraulica inerente la costruzione di una rampa in terra battura entro l'alveo del torrente Tramignola, in Via Tramignola nel Comune di Cazzano di Tramigna (VR);
PREMESSO che, tale richiesta era motivata dalla necessità di superare il dislivello di 70cm creatosi con la costruzione della nuova briglia di blocchi di pietra nel letto del torrente Tramignola, a cura del Genio Civile di Verona che creava un ostacolo alla continuità del percorso in alveo, utilizzato saltuariamente per raggiungere alcuni terreni agricolo esistenti sul versante in destra orografica;
PRESO ATTO del parere contrario espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici della Provincia di Verona, nell’Adunanza del 03/06/2015 con voto n. 66;
CONSIDERATO che la richiesta in oggetto riduce la funzione idraulica del Torrente Tramignola, in quanto l’installazione della rampa in terra battuta elimina il “salto” della briglia alla quale la rampa è appoggiata ed, inoltre, favorisce le erosioni sulla sponda opposta;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18”;
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18”;
decreta
Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
Allegati (omissis)
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