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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 43 del 30 aprile 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 132 del 17 aprile 2019

R.D. 523/1904 - Concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del Po di Brondolo, a nord del ponte Rantin, mediante T.O.C., con tubazione metallica di diametro 114,3 mm (DN 100), nei comuni di Loreo e Rosolina (RO) e concessione demaniale temporanea per strada di accesso ad area di cantiere in levante del Po di Brondolo, su mapp. 28-12 del fg 3 del comune di Loreo e su mapp. 826-653 del fg 4 del comune di Rosolina. Pratica PB_AT00010 Concessionario: Snam Rete Gas S.p.A.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 22.01.2019 dalla Snam Rete Gas S.p.A. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 22.01.2019 Prot. n. 26294; Pareri: - C.T.R.D. del 23.05.2017 voto n. 43; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 20.03.2019; Disciplinare n. 4936 del 12.04.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.01.2019 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto la concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del Po di Brondolo, a nord del ponte Rantin, mediante T.O.C., con tubazione metallica di diametro 114,3 mm (DN 100), nei comuni di Loreo e Rosolina (RO) e concessione demaniale temporanea per strada di accesso ad area di cantiere in levante del Po di Brondolo, su mapp. 28-12 del fg 3 del comune di Loreo e su mapp. 826-653 del fg 4 del comune di Rosolina;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 43 nell’adunanza del 23.05.2017 relativo al solo attraversamento descritto in oggetto;

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 20.03.2019;

VISTO che in data 12.04.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – L.R. 54/2012, art. 18”

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Snam Rete Gas S.p.A. (omissis) con sede a (omissis) la concessione idraulica demaniale per l'attraversamento del Po di Brondolo, a nord del ponte Rantin, mediante T.O.C., con tubazione metallica di diametro 114,3 mm (DN 100), nei comuni di Loreo e Rosolina (RO) e concessione demaniale temporanea per strada di accesso ad area di cantiere in levante del Po di Brondolo, su mapp. 28-12 del fg 3 del comune di Loreo e su mapp. 826-653 del fg 4 del comune di Rosolina, con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.04.2019 iscritto al n. 4936 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  1. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  2. Il canone annuo, relativo al 2019, sia per l’attraversamento mediante t.o.c. che per la concessione temporanea della strada di accesso all’area di cantiere è complessivamente pari ad Euro 319,98 (trecentodiciannove/98) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  3. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  4. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

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