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Bur n. 40 del 26 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 15 del 06 febbraio 2019

Aggiornamento, ex art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 73 del 20.10.2009 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in Via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI) sito n. 9. Gestore: ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. con sede legale in via Ferraretta, 20 - Arzignano.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto di una modifica non sostanziale inerente la provenienza dei rifiuti conferiti nella discarica di cui trattasi presentata dalla società Acque del Chiampo S.p.A., in qualità di gestore e, conseguentemente si provvede al relativo aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

Il Direttore

PREMESSO che con il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 73 del 20/10/2009 è stata confermata alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del 30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad Arzignano (VI) in via Ottava Strada.

RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del 31.03.2011, n. 31 del 10 maggio 2013, n. 09 del 12.03.2015 e n. 73 del 16.11.2015, con i quali sono state apportate alcune modifiche e integrazioni all’autorizzazione di cui sopra.

VISTA la nota del 30 novembre 2018 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 492240 del 03 dicembre 2018), con la quale il Gestore ha trasmesso, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006, una comunicazione di modifica ritenuta dalla medesima “non sostanziale”.

PRESO ATTO che la modifica di cui sopra è relativa alla possibilità di smaltire nella discarica di cui trattasi i rifiuti di cui ai CER 190801 (vaglio) e 190802 (sabbie) provenienti dagli impianti di depurazione di Montecchio e Lonigo, nonché dalla stazione di sollevamento di Montorso V.no; gli stessi CER sono oggi autorizzati, infatti, limitatamente ai rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano.

CONSIDERATO che, a seguito dell’apposita richiesta di osservazioni formulata dai competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti con nota n. 502323 del 10.12.2018, è pervenuto il nulla osta della Provincia di Vicenza (acquisito al prot. reg. n. 511037 del 14.12.2018).

VISTA la nota regionale n. 16761 del 15 gennaio 2019 con la quale i competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, sulla base dell’istruttoria condotta e tenuto conto dei pareri pervenuti, hanno confermato la non sostanzialità – ai sensi degli artt. 5 e 29 –nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - della modifica proposta.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.

RITENUTO pertanto, di prendere atto della modifica non sostanziale in questione e di aggiornare conseguentemente l’AIA di cui al DSR n. 73/2009 e ss.mm.ii.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di prendere atto della modifica non sostanziale comunicata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota del 30 novembre 2018 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 492240 del 03 dicembre 2018) e relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in Via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI) – sito n. 9.
     
  2. di modificare conseguentemente, ai sensi dell’art. 29-nonies co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per la discarica di cui trattasi con DSR n. 73/2009 e ss.mm.ii. sostituendo le prescrizioni riportate nella tabella del punto 5 del DSR n. 73/2009 in corrispondenza dei CER 190801 (Vaglio) e 190802 (Rifiuti dell’eliminazione della sabbia) con le seguenti:
  • CER 190801 (Vaglio): “Limitatamente a rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo, nonché dalla stazione di sollevamento di Montorso V.no”.
  • CER 190802 (Rifiuti dell’eliminazione della sabbia): “Limitatamente a rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo”.
  1. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 73 del 20.10.2009, come modificato dai successivi decreti n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del 31.03.2011, n. 31 del 10 maggio 2013, n. 09 del 12.03.2015 e n. 73 del 16.11.2015.
     
  2. di comunicare il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V.- Direzione Generale, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale Vicenza e ad ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.
     
  3. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
     
  4. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

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