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Bur n. 43 del 30 aprile 2019


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n. 109 del 29 novembre 2018

L.R. 28.01.1982, n. 8. Programma per la soppressione dei passaggi a livello in Comune di Venezia. Realizzazione della viabilità sostitutiva dei passaggi a livello ubicati ai Km 4 083 (privato), 5 272 (privato), 6 704 (privato) e 7 690 (privato) del Raccordo ferroviario Bivio Mirano - Bivio Carpenedo. Impegno e liquidazione dell'importo di € 104.099,26 in favore del Comune di Venezia, radiato dalla contabilità regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone il reimpegno e la liquidazione dell’importo di Euro 104.099,26 in favore del Comune di Venezia, quale saldo del contributo originariamente assegnato per la realizzazione del programma in oggetto e , in parte, successivamente radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. è determinato in € 104.099,26 il contributo a favore del Comune di Venezia, per la realizzazione dell’intervento denominato Programma di eliminazione del passaggio a livello in Comune di Venezia per la realizzazione della viabilità sostitutiva dei passaggi a livello su Raccordo ferroviario Bivio Mirano – Bivio Carpenedo alle progressive al Km 4+083(privato), al Km 5+272 (privato), al Km 6+704 (privato) e al Km 7+690 (privato)”;
  2. di reimpegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’importo di € 104.099,26 in favore del Comune di Venezia, quale saldo finale del contributo assegnato con DGR n. 3905 del 30/12/2002, a valere sul capitolo n. 45325 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, denominato “Finanziamento per la realizzazione degli interventi interessanti le tratte ferroviarie del territorio regionale, comprese le tratte relative al 1° Stralcio dei lavori del S.F.M.R., nel quadro degli investimenti relativi alla eliminazione dei passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali (art. 9, comma 4, L.R. 11/09/2000, n. 19)”, dando atto che la spesa di cui trattasi rientra nell’art. 002, con codifica del V livello U.2.03.01.02.003 “contributi agli investimenti a comuni”;
  3. di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata di cui al punto 2, a favore del Comune di Venezia, è prevista interamente entro l’anno 2018, sulla base della documentazione trasmessa dal predetto Comune con nota acquisita al protocollo regionale n. 463351 del 14/11/2018;
  4. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno di cui al punto 2. è giuridicamente perfezionata;
  5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  6. di dare atto che l’obbligazione di cui al precedente punto 2 rientra nella natura di debito di tipo non commerciale;
  7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
  10. di pubblicare per estratto il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco d'Elia

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