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Bur n. 38 del 19 aprile 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 20 del 13 febbraio 2019

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Gestore: Ditta PRO-IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Progetto "Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva" Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/2018): determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi. Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 per modifica sostanziale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito di istanza di parte, si adotta – relativamente al progetto di cui trattasi – la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e si rilascia, contestualmente, una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per modifica sostanziale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) – località Casetta e gestita dalla società PRO-IN S.r.l.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto di “Recupero e ampliamento volumetrico dell’ex discarica 2B in località Casetta” approvato con DDGRV n. 1932/2004 e n. 3301/2004.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 175 del 30.12.2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e 92/2012) con cui è stata rilasciata alla Ditta PRO-IN S.r.l., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17.12.2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativamente all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, nella configurazione del progetto sopra richiamato, per l’attività soggetta al D. Lgs. n. 59/2005, individuata al punto 5.4 dell’allegato I della medesima disposizione di legge (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1780 del 03.10.2013, con cui sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGR n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010.

RICHIAMATO il DSR n. 104 del 30.12.2013, con cui è stata rinnovata, a favore della Società PRO-IN S.r.l. (nel seguito “Gestore”), l’A.I.A. per la discarica di cui trattasi.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale (DDR) n. 68 del 20.08.2014 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 con presa d’atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo e del nuovo Piano Finanziario”.

RICHIAMATA la DGR n. 918 del 20.07.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale VIA n. 495 del 17.12.2014, ha confermato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, nonché le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, già autorizzate con DGR n. 1780/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come modificata e integrata dalle prescrizioni di cui al medesimo parere n. 495/2014.

RICHIAMATI i successivi DDDR n. 70 del 03.11.2015 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii. in esito al procedimento di VIA conclusosi con DGRV n. 918 del 20 luglio 2015” e n. 17 del 01.02.2017 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013, inerente lo strato di drenaggio del biogas ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione di copertura”.

VISTA l’istanza presentata in data 17.05.2017, acquisita al prot. reg. n. 193039, con la quale il Gestore ha richiesto, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto denominato “Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva” della discarica di cui trattasi, e contestuale procedura per rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che il progetto di cui sopra costituisce, ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, modifica sostanziale dell’impianto.

VISTA la documentazione integrativa, acquisita al prot. reg. n. 284207 del 11.07.2017, presentata dal Gestore in ottemperanza alla richiesta degli Uffici regionali della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, e da questi inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti con nota n. 292624 del 17.07.2017.

VISTA la nota regionale n. 292377 del 17.07.2017, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’avvio del procedimento con decorrenza dal 11.07.2017.

RICHIAMATO il DDR n. 111 del 28.12.2017, con il quale è stata modificata, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii., prorogando di 12 mesi, nelle more della conclusione del succitato procedimento di VIA, i termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica.

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta con nota del 26.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 242463, relativa all’istanza presentata in data 17.05.2017.

VISTO il parere n. 43 del 03.10.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 03.10.2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto oggetto dell’istanza sopra richiamata.

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui al parere n. 43 del 03.10.2018, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 03.10.2018 si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR), per le motivazioni già espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2017, trasmessa con nota n. 17079 del 18.08.2017 (acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. in data 18.08.2017, prot. n. 353052).

VISTO il DDR n. 97 del 16.11.2018, con il quale è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto in questione, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel parere n. 43 del 03.10.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui all’Allegato A al medesimo DDR n. 97/2018.

RICHIAMATA in particolare la prescrizione n. 3 riportata nel sopra citato parere, che prevede la trasmissione da parte del Gestore, ai fini dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, della seguente documentazione integrativa:

  • una relazione tecnica illustrativa delle modalità di realizzazione dell’eventuale copertura provvisoria da porre in opera al termine del conferimento delle nuove volumetrie di rifiuti, nonché delle modalità e frequenze di monitoraggio degli assestamenti;
     
  • un cronoprogramma dettagliato ed aggiornato relativo alla fase dei nuovi conferimenti di rifiuti ed alle fasi successive di posa in opera dell’eventuale copertura provvisoria, monitoraggio degli assestamenti e realizzazione della copertura definitiva della discarica;
     
  • il Piano Finanziario aggiornato nel rispetto delle nuove volumetrie assentite e della densità media dei rifiuti indicata in progetto e pari a 1,6 t/m3.

CONSIDERATO che il DDR n. 97/2018 decreta al punto 6 di trasmettere il medesimo provvedimento alla Direzione Ambiente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 568/2018.

VISTA la nota regionale n. 504933 del 11.12.2018, con la quale, ai sensi della DGR n. 568/2018, è stata convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto di cui trattasi.

VISTA la nota provinciale n. 75655 del 13.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 511082 del 14.12.2018, avente ad oggetto “Riscontro a convocazione Conferenza di Servizi del 20/12/2018”, con cui la Provincia di Verona – Area funzionale servizi in campo ambientale, nel comunicare l’impossibilità a parteciparvi, ha espresso nel merito alcune considerazioni.

VISTA la nota del 17.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 514206 del 18.12.2018, con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla prescrizione n. 3 dell’allegato A al DDR n. 97/2018.

VISTI gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20.12.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 23974 del 21.01.2019.

CONSIDERATO che, in merito alle modalità di realizzazione della copertura provvisoria dei rifiuti al termine del conferimento delle nuove volumetrie autorizzate con il presente provvedimento, gli Enti hanno assentito, in alternativa a quanto proposto dal Gestore, alla realizzazione degli strati di copertura fino alla posa dello strato di drenaggio del biogas e rottura capillare, opportunamente protetto dal geotessile di progetto e coperto a sua volta dai teli in LDPE che oggi ricoprono i rifiuti.

CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza di Servizi è stata evidenziata la necessità di aggiornare il cronoprogramma relativo alle fasi di copertura provvisoria e chiusura dei lotti di discarica, trasmesso dal Gestore con la succitata nota del 17.12.2018, sulla base di quanto assentito dagli Enti.

CONSIDERATO che nella Conferenza di Servizi di cui sopra, gli Uffici regionali, richiamata la succitata nota provinciale del 13.12.2018, hanno esposto agli Enti le proprie considerazioni in merito agli aspetti evidenziati dalla Provincia di Verona nella medesima nota, integralmente riportate nel verbale trasmesso con nota regionale n. 23974 del 21.01.2019.

CONSIDERATO che, relativamente al problema degli impatti odorigeni sollevato dal Comune di Sommacampagna a seguito delle segnalazioni dei cittadini, gli Enti hanno individuato le seguenti prescrizioni da inserire nell’Autorizzazione Integrata Ambientale:

  • l’effettuazione della copertura dei rifiuti a fine giornata;
     
  • l’effettuazione di rilevazioni odorigene da parte del responsabile dell’esecuzione del PMC sul perimetro della discarica e in punti sensibili all’esterno della stessa, in occasione della rimozione dei teli provvisori che attualmente ricoprono i rifiuti;

in aggiunta alla prescrizione n. 5 del parere n. 43 del 03.10.2018 del Comitato Tecnico Regionale VIA:

Il Gestore, al fine di minimizzare gli impatti odorigeni, dovrà prestare particolare cura alle operazioni, propedeutiche alla ripresa dei conferimenti, di rimozione dei teli impermeabili provvisori che allo stato attuale ricoprono tutta la discarica, ad esempio evitando le giornate ventose e/o procedendo per piccole aree di intervento.

PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi sono state condivise le seguenti prescrizioni aggiuntive, proposte dai competenti Uffici regionali, relativamente alle modalità di ripresa dei conferimenti in discarica ed al Piano di Monitoraggio e Controllo:

 Ripresa dei conferimenti

  • Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV di Verona, nonché al Comune di Sommacampagna, il raggiungimento, per singolo lotto, della massima quota di baulatura dei rifiuti in D1 prevista dal progetto approvato, nonché l’esatta quantificazione in tonnellate dei rifiuti conferiti in D1. A tale comunicazione andrà allegato un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del capping.
     
  • Il Gestore dovrà altresì comunicare agli stessi soggetti di cui sopra l’avvenuta realizzazione della copertura provvisoria, per singolo lotto, mediante una relazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori al progetto approvato e l’esecuzione di tutte le verifiche effettuate per il collaudo degli strati/materiali messi in opera. A tale comunicazione andrà allegato un ulteriore rilievo topografico eseguito da idoneo tecnico abilitato.
     
  • Al termine del previsto periodo di monitoraggio degli assestamenti, l’effettiva fattibilità di procedere al completamento della copertura dovrà essere preventivamente attestata dal Direttore dei Lavori con apposita comunicazione da inviare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Prescrizioni relative al monitoraggio delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS):

  • Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti.
     
  • Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo.
     
  • Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento.

Prescrizioni relative alla frequenza di campionamento dei rifiuti in ingresso, individuate sulla base delle considerazioni espresse dagli Uffici regionali in merito a quanto evidenziato dalla Provincia di Verona con nota del 13.12.2018:

  • I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t. Per lotti di dimensioni < 1.000 t deve essere prevista l’effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. La Ditta è tenuta ad individuare il criterio di scelta casuale dei campioni da prelevare e a specificarlo nel PMC.
     
  • I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.
     
  • Qualora il Gestore riscontri nell’ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l’altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l’ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi è stata distribuita agli Enti una tabella, predisposta dai competenti Uffici regionali, comprensiva delle prescrizioni da inserire nell’A.I.A., aggiornate in base all’evoluzione normativa ed ai provvedimenti emanati nel tempo relativi alla discarica in parola, con evidenziate le prescrizioni aggiuntive di cui al punto precedente, con la richiesta di formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data della seduta della Conferenza.

PRESO ATTO che nei termini sopra indicati e, comunque, fino ad oggi, non sono pervenute agli Uffici regionali osservazioni da parte degli Enti in merito alle prescrizioni aggiornate.

CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza di Servizi l’ARPAV ha evidenziato la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica in recepimento delle nuove prescrizioni autorizzative.

PRESO ATTO del parere favorevole dell’Amministrazione regionale espresso in sede di Conferenza dal Direttore ad interim della U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di Presidente della medesima Conferenza, giusta delega del sottoscritto Direttore regionale della competente Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

PRESO ATTO del parere non favorevole del Comune di Sommacampagna, espresso in sede di Conferenza, per le seguenti motivazioni:

  • il conferimento di una ulteriore quantità di 19.000 m3 di rifiuti deve essere considerato un ampliamento della discarica esistente in quanto:
  • in considerazione del peso specifico (1,6 t/m3) desunto nel progetto si avrebbe un conferimento di ulteriori 30.400 t di rifiuto che comporta un aumento del 12,5% della quantità di rifiuti finora conferiti ed autorizzati (come riportato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26.06.2017);
     
  • l’ultimo volume autorizzato con decreto regionale è pari a 200.000 m3 (come precisato in Conferenza di Servizi);
  • di fatto questo ampliamento è in contrasto con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30/2015;
     
  • l’ampliamento della discarica si realizzerebbe su una vecchia discarica 2B, già ampliata nel 2004 che ha presentato notevoli problematiche di produzione di grandi quantità di percolato che tuttora viene allontanato dal vecchio impianto.

PRESO ATTO di quanto espresso, in sede di Conferenza, dagli Uffici regionali in riferimento alle motivazioni addotte dal Comune di Sommacampagna a supporto del proprio dissenso, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale del 21.01.2019:

  • l’intervento in questione non si configura come un ampliamento della discarica in quanto il volume massimo complessivo di 216.000 m3, ritenuto autorizzabile in fase istruttoria nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, era già stato valutato precedentemente, sempre in sede di VIA (DDGRV n. 1932/2004 e n. 3301/2004), ed autorizzato con il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (DSR n. 175/2008). La riduzione della volumetria a 200.000 m3 risulta dall’approvazione, su istanza della Ditta stessa, di una variante al progetto originario che prevedeva l’arretramento del corpo discarica all’esterno delle fasce di rispetto dalle civili abitazioni. Considerato che, prima dell’accoglimento della richiesta di modifica non sostanziale, il volume utile sottoposto a procedura di VIA ed autorizzato era pari a 216.000 m3, si è ritenuto che l’ulteriore conferimento di rifiuti fino al raggiungimento di tale volume massimo non si configurasse come effettivo ampliamento;
     
  • alla luce di quanto sopra, l’intervento non ricade nel divieto imposto dall’art. 15 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30/2015, come peraltro già accertato dal Comitato Tecnico Regionale VIA;
     
  • per quanto riguarda la produzione di percolato, il problema segnalato dal Comune è relativo alla vecchia discarica 2B, separata fisicamente da quella oggi in discussione, ed alla precedente gestione (Ditta Ve-part); con la nuova gestione (Ditta Pro-In) e la realizzazione del progetto di recupero volumetrico approvato nel 2004 la problematica relativa al percolato è nettamente migliorata.

PRESO ATTO della condivisione dal punto di vista tecnico, dichiarata dall’ARPAV in Conferenza di Servizi, delle valutazioni e prescrizioni aggiuntive discusse e concordate nella medesima sede, con particolare riferimento al PMC ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-quater, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, al termine della discussione, alla luce di tutto quanto emerso e sopra richiamato, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza di Servizi decisoria, indetta nell’ambito della procedura autorizzatoria unica regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, con l’approvazione del progetto di cui trattasi, l’autorizzazione dell’intervento ed il rilascio del relativo provvedimento di A.I.A. subordinatamente al rispetto delle precisazioni e prescrizioni individuate nell’ambito della medesima Conferenza.

 CONSIDERATO che il succitato Direttore regionale si è comunque riservato di approfondire la natura e la valenza del parere espresso dalla Provincia di Verona – Area funzionale servizi in campo ambientale con la sopra citata nota provinciale del 13.12.2018.

DATO ATTO che, sulla base degli approfondimenti effettuati con gli Uffici amministrativi della Direzione Ambiente, rammentato che, nel caso in cui l’effettuazione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14, co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. avvenga in forma simultanea e modalità asincrona:

  • ai sensi dell’art. 14-ter, co. 3, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
     
  • ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

 il “Riscontro a convocazione Conferenza di Servizi del 20/12/2018” fatto pervenire dalla Provincia di Verona con la nota sopra richiamata, non si può configurare alla stregua di un parere contrario né dal punto di vista formale, ai sensi di quanto sopra, né dal punto di vista sostanziale in ragione, non solo di quanto puntualmente controdedotto dagli Uffici regionali e riportato nel verbale della Conferenza stessa, ma anche in considerazione del fatto che il medesimo “riscontro” non fornisce alcun elemento di informazione concludente, e di segno contrario all’approvazione, neppure circa la responsabilità concernente gli impatti odorigeni che “ogni tanto” (si riporta nella nota provinciale) sembrerebbero caratterizzare l’area limitrofa alla discarica in parola.

VISTA la nota del 19.12.2018 del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al prot. reg. n. 520901 del 20.12.2018 e pervenuta all’attenzione degli Uffici regionali competenti solo successivamente all’effettuazione della Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO che con la nota di cui sopra il Consorzio ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla medesima Conferenza, esprimendo al contempo il proprio parere favorevole all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, con prescrizione, per quanto attiene la valutazione di compatibilità idraulica.

RITENUTO di far propria, condividendola, la prescrizione formulata che di seguito si riporta:

 Il sistema di dispersione nel suolo delle acque meteoriche realizzato all’interno del bacino di laminazione dovrà garantire una portata di infiltrazione continuativa non inferiore ai 60 l/sec.

CONSIDERATO che, nella formulazione del proprio dissenso, il Comune di Sommacampagna ha riproposto un presunto vincolo normativo (contrasto con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali) che risulta già stato ampiamente esaminato e confutato nell’istruttoria del Comitato regionale VIA (si rinvia in particolare ai paragrafi 4 e 5 dell’Allegato A al DDR n. 97/2018).

CONSIDERATO che l’ulteriore motivazione posta a fondamento del succitato dissenso, di natura discrezionale (notevoli problematiche di produzione di percolato) non risulta pertinente in quanto riferibile alla vecchia discarica 2B, fisicamente separata dalla discarica oggetto del procedimento autorizzatorio in esame, ed alla precedente gestione.

RITENUTA pertanto prevalente, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 della L. 241/1990, tra quelle espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla seduta della Conferenza del 20.12.2018 tramite i rispettivi partecipanti, la posizione espressa dalla Regione del Veneto, confermando in tal senso le conclusioni della medesima Conferenza di Servizi.

RITENUTO in conclusione, di procedere, sulla base del favorevole parere di compatibilità ambientale di cui al DDR n. 97/2018, degli esiti della succitata seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 20.12.2018, nonché delle considerazioni sopra riportate, all’adozione - ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 - della determinazione motivata di conclusione della medesima Conferenza relativamente all’istanza presentata dalla Ditta in data 17.05.2017 (prot. reg. n. 193039) ed all’allegato progetto, come integrato dalla documentazione acquisita al prot. reg. n. 284207 del 11.07.2017, n. 242463 del 26.06.2018 e n. 514206 del 18.12.2018.

PRESO ATTO che la succitata determinazione motivata di conclusione comprende – ai sensi del comma 7 del medesimo articolo – il provvedimento di VIA, già rilasciato con il DDR n. 97/2018 (Allegato A), e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

RITENUTO di rilasciare contestualmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per modifica sostanziale, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle precisazioni e prescrizioni individuate nell’ambito della medesima Conferenza, nonché della prescrizione proposta dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota del 19.12.2018.

PRESO ATTO che con il presente provvedimento si sostituiscono pertanto, a decorrere dalla data di notifica, l’AIA vigente di cui al DSR n. 104/2013 ed ai successivi decreti regionali di modifica.

RICHIAMATO l’art. 25, co. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che: Il provvedimento di VIA […] ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […].

CONSIDERATO che il sopra richiamato DDR n. 97/2018 stabilisce che il provvedimento di VIA ha validità temporale pari alla durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e che, decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

PRESO ATTO che l’AIA vigente al momento dell’emanazione del DDR n. 97/2018 era il sopra richiamato DDR n. 104/2013, con validità fino al 29.12.2025.

RITENUTO pertanto di precisare che l’efficacia temporale del provvedimento di VIA di cui al DDR n. 97/2018 debba intendersi fino al succitato termine del 29.12.2025, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 4/2016.

VISTA la D.G.R. n. 568/2018.

decreta

  1. È adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi effettuata nell’ambito della procedura autorizzatoria unica regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della presentazione dell’istanza di parte richiamata in premessa e relativa al progetto denominato “Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva”.
  2. Detta determinazione comprende – ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 27-bis – il provvedimento di VIA, già rilasciato con il DDR n. 97/2018 (Allegato A), e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto di cui sopra.
  3. È contestualmente rilasciata la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per modifica sostanziale, relativa alla discarica di cui trattasi, per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  4. La volumetria utile della discarica in parola, per effetto dell’approvazione del progetto sopra richiamato, ammonta a 216.000 m3 (inteso come spazio geometrico della discarica destinato al conferimento in D1 dei rifiuti); in termini di peso il quantitativo massimo di rifiuti conferibili, corrispondente al volume incrementale di 16.000 m3, è fissato in 25.600 tonnellate, al netto dei quantitativi di rifiuti valutati ai sensi del successivo n. 17, prima della ripresa dei conferimenti.

Termini dell’autorizzazione

  1. Sulla base di quanto disposto con DGR n. 918 del 20 luglio 2015, l’impianto in oggetto è classificato in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 7 del D.M. 27.09.2010.
  2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Pro-In S.r.l., con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona, C.F. – P. IVA n. 03702730239.
  3. La Ditta Pro-In S.r.l. è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.
  1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento.
  2. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV-DAP Verona, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
  3. Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
  1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni:
  1. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).
  2. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio temporaneo dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box (D15).
  3. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio del percolato prodotto dal corpo discarica e delle acque di percolazione delle aree di stoccaggio nelle apposite cisterne (D15).
  4. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R5) mediante l’utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del capping della discarica.
  5. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti utilizzate per le succitate operazioni di recupero (R5) in uno o più box appositamente dedicati.
  6. Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di ruscellamento sulla copertura del corpo rifiuti e seconda pioggia della viabilità di ingresso all’area servizi
  7. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici.

Garanzie finanziarie

  1. Si prende atto del piano finanziario aggiornato presentato con nota del 17.12.2018 in ottemperanza al punto 3 del parere del Comitato Regionale VIA n. 43 del 03.10.2018.
  2. Il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie in essere al presente provvedimento; le relative appendici di polizza dovranno essere trasmesse, prima della ripresa dei conferimenti di rifiuti, alla Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
  1. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie prestate l’importo delle stesse potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest’ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente e fatto salvo quanto previsto al successivo punto e).
  2. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta, come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’art. 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell’Autorità competente). 
  3. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per la fase di gestione post-operativa, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, potrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post gestione e salvo che non sia possibile dimostrare entro la medesima data che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente – fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l’avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito.
  4. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell’Autorizzazione.
  5. L’importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell’attività di gestione post-operativa della discarica, ovvero del singolo lotto, dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.
  1. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il Gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 8.c e salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40% prevista dalla DGRV n. 2721/2014.

Realizzazione dell’impianto

  1. Per quanto riguarda il sistema di allontanamento e scarico delle acque meteoriche ed i lavori di ripristino dell’area, compreso il sistema di copertura definitiva del corpo discarica, la Ditta dovrà attenersi ai progetti approvati, come da ultimo modificati ed integrati dal progetto di variante presentato contestualmente alla domanda, datata 17.05.2017, di procedura di VIA, autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell’AIA.
  2. Il sistema di dispersione nel suolo delle acque meteoriche realizzato all’interno del bacino di laminazione dovrà garantire una portata di infiltrazione continuativa non inferiore ai 60 l/sec.
  3. Relativamente all’arretramento del corpo discarica all’esterno delle fasce di rispetto da abitazioni civili, proposto dalla Ditta in data 10 ottobre 2011 (prot. reg. n. 468680 dell’11.10.2011), la stessa è tenuta a rispettare quanto stabilito con DSRA n. 18/2012 in base al parere CTRA n. 3760/2012 di cui si riportano di seguito le prescrizioni.
  1. La canaletta per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere prevista a valle degli argini secondari, lungo tutto il perimetro della discarica.
  2. Dovranno essere regolarmente realizzati i tre pozzi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle porzioni dei lotti 1 e 5 non interessate dallo smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal progetto approvato. Tali acque dovranno essere di norma rilanciate nella canaletta perimetrale esterna della discarica: solo nel caso in cui le analisi chimiche periodiche evidenziassero superamenti dei limiti allo scarico nel recettore finale, le stesse andranno convogliate alle cisterne di raccolta del percolato, così come previsto dalla variante presentata dalla Ditta nel giugno del 2008.
  3. Le superfici dei lotti 1 e 5 non interessate dallo smaltimento di rifiuti dovranno essere piantumate con barriere arboree, con modalità da concordare preventivamente con il Servizio forestale regionale: resta inteso che, al fine di non pregiudicare l’efficienza della copertura finale e di non incidere sui costi di manutenzione della stessa, non potranno essere utilizzate essenze arboree di piano alto, o comunque, essenze con apparati radicali profondi.
  4. Relativamente alle caratteristiche dei materiali naturali ed artificiali, utilizzati per la realizzazione del capping sulle porzioni dei lotti 1 e 5 non interessate dal conferimento dei rifiuti, la Ditta è tenuta ad adottare le specifiche tecniche previste dal progetto di realizzazione della discarica, come eventualmente modificate dalle varianti approvate.

Ripresa dei conferimenti

  1. La Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento - un cronoprogramma dettagliato e aggiornato relativo alla fase dei nuovi conferimenti di rifiuti ed alle fasi successive di posa in opera della copertura provvisoria, monitoraggio degli assestamenti e realizzazione della copertura definitiva della discarica, sulla base di quanto assentito nella seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 20.12.2018.
  2. La ripresa dei conferimenti di rifiuti nell’ambito delle operazioni di smaltimento D1 autorizzate potrà essere effettuata previa presentazione alla Regione, alla Provincia di Verona ed all’ARPAV di apposita relazione tecnica comprensiva:
  • degli esiti dei rilievi topografici periodici eseguiti a partire dal raggiungimento delle quote finali di progetto avvenuto nel corso del quarto trimestre del 2016;
  • dell’individuazione dei cedimenti avvenuti;
  • dei quantitativi di rifiuti necessari per le eventuali operazioni di riprofilatura (rispetto alla massima quota di baulatura prevista dal progetto approvato con DDGRV n. 1932/2004 e n. 3301/2004);
  • dell’individuazione planimetrica delle aree interessate dalle operazioni di cui sopra;
  • delle modalità e delle tempistiche previste per le operazioni di riprofilatura.

I quantitativi di rifiuti dovranno essere espressi sia in m3, sia in tonnellate, fermo restando che il quantitativo massimo in termini di peso dovrà essere calcolato sulla base della densità media di 1,6 t/m3, in analogia a quanto definito per il volume incrementale assentito con il presente provvedimento (16.000 m3).

  1. Il Gestore, al fine di minimizzare gli impatti odorigeni, dovrà prestare particolare cura alle operazioni, propedeutiche alla ripresa dei conferimenti, di rimozione dei teli impermeabili provvisori che allo stato attuale ricoprono tutta la discarica, ad esempio evitando le giornate ventose e/o procedendo per piccole aree di intervento.
  2. In occasione della rimozione dei teli provvisori che attualmente ricoprono i rifiuti, dovranno essere effettuate delle rilevazioni odorigene da parte del responsabile dell’esecuzione del PMC sul perimetro della discarica e in punti sensibili all’esterno della stessa.
  3. Il Gestore dovrà provvedere alla copertura giornaliera dei rifiuti conferiti: tale copertura potrà essere utilmente effettuata con i teli provvisori in LDPE già presenti in discarica, salvo diversa proposta dello stesso che, in ogni caso, dovrà essere formalmente assentita dai competenti Uffici regionali, sentiti nel merito Provincia, ARPAV e Comune di Sommacampagna.
  4. Non dovranno essere in alcun caso superate le quote di massima baulatura dei rifiuti riportate nella Tavola 3 – Planimetria del tetto rifiuti da assestare (di variante) allegata al progetto presentato.
  5. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV di Verona, nonché al Comune di Sommacampagna, il raggiungimento, per singolo lotto, della massima quota di baulatura dei rifiuti in D1 prevista dal progetto approvato, nonché l’esatta quantificazione in tonnellate dei rifiuti conferiti in D1. A tale comunicazione andrà allegato un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del capping.
  6. Il Gestore dovrà altresì comunicare agli stessi soggetti di cui sopra l’avvenuta realizzazione della copertura provvisoria, per singolo lotto, mediante una relazione a firma del Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori al progetto approvato e l’esecuzione di tutte le verifiche effettuate per il collaudo degli strati/materiali messi in opera. A tale comunicazione andrà allegato un ulteriore rilievo topografico eseguito da idoneo tecnico abilitato.
  7. La copertura provvisoria dovrà essere realizzata mediante la posa degli strati di copertura previsti dal progetto approvato, fino allo strato di drenaggio del biogas e rottura capillare, opportunamente protetto dal geotessile di progetto e coperto a sua volta dai teli in LDPE che oggi ricoprono i rifiuti.
  8. Il Gestore potrà realizzare lo strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi mediante l’utilizzo dei rifiuti e con le modalità individuate nella variante non sostanziale comunicata con nota del 01.07.2016 (acquisita al prot. reg. n. 262545 del 06.07.2016).
  9. I rifiuti utilizzati per la realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5 del D.M. 27.09.2010, fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 35.
  10. Al termine del previsto periodo di monitoraggio degli assestamenti, l’effettiva fattibilità di procedere al completamento della copertura dovrà essere preventivamente attestata dal Direttore dei Lavori con apposita comunicazione da inviare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune.

Rifiuti conferibili

  1. I rifiuti conferibili in discarica sono i rifiuti non pericolosi e non putrescibili a prevalente matrice inorganica identificati, mediante codifica C.E.R. con relativa descrizione merceologica, nell’Allegato B al presente decreto.
  2. In particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile.
  3. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.
  4. Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell’elenco europeo dei codici C.E.R. ad eccezione dei codici 10.02.12, 10.03.28, 10.04.10, 10.05.09, 10.06.10, 10.08.20, 10.11.09 e 10.11.10) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell’elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il Gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma.
  5. I rifiuti con codice C.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa.
  6. Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l’ha originato, l’impianto dove è stato trattato ed il processo di trattamento.
  7. Per quanto riguarda i rifiuti (in ingresso) identificati con codice CER aa.bb.99 - nello spazio per le annotazioni dei relativi formulari di trasporto - dovranno essere sempre precisate le caratteristiche del rifiuto stesso e il dettagliato ciclo produttivo di origine.
  8. Sono autorizzate, alla luce del punto 2, le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull’eluato previste dal D.M. 27.09.2010 riconosciute dalla DGRV n. 918/2015 sulla base del favorevole parere della Commissione Regionale VIA n. 495/2014:

Parametro

Limiti di Concentrazione Tabella 5
D.M. 27/09/2010
(mg/l)

Fattore moltiplicativo
rispetto a Tab. 5
D.M. 27/09/2010

Limite
concesso
in deroga
(mg/l)

Cromo totale

1

3

3

Molibdeno

1

3

3

Nichel

1

3

3

Antimonio

0,07

2,86

0,2

Selenio

0,05

3

0,15

Zinco

5

3

15

Fluoruri

15

3

45

DOC

100

10

1.000

TDS

10.000

2

20.000

 

  1. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 35, i rifiuti conferiti in discarica dovranno essere conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall’art. 6 del D.M. 27 settembre 2010.
  2. Sulla base dell’istanza presentata dalla Ditta in data 27 maggio 2011 e di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010, come modificato dal successivo D.M. 24 giugno 2015, il controllo sui valori relativi ai solfati ed ai cloruri è sostituito con il controllo sul valore del TDS (totale di solidi disciolti); resta inteso che relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del D.M. 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.
  3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 36/2003, il Gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai succitati criteri di ammissibilità; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m3 conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.
  4. La verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dalla DGR n. 2254 dell’8 agosto 2008.
  5. Sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto.

Gestione dell’impianto

  1. La Ditta deve gestire la discarica in parola nel rispetto dell’art. 177, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 36/2003, secondo quanto previsto nel piano di gestione operativa presentato contestualmente alla domanda, datata 17.05.2017, di procedura di VIA, autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell’AIA e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
  2. Il battente di percolato nei pozzi della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi (approvata con DGRV n. 1932/2004 e ss.mm.ii.) dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve di norma superare 1,0 m dal fondo della discarica, al netto della nicchia di 0,2 m su cui è poggiato il singolo pozzo di estrazione. In caso di superamento del battente di massima cautela (1,0 m) del percolato, il Gestore ne darà comunicazione agli Enti di controllo specificando:
  1. misure rilevate del battente;
  2. azioni adottate in termini di asportazione programmata di percolato;
  3. tempo previsto per il rientro della non-conformità, che al massimo deve essere di 48 ore dall’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.

Il Gestore è tenuto altresì a comunicare agli Enti di controllo l’avvenuto rientro della non conformità nei tempi previsti, allegando i dati relativi alle reali precipitazioni del periodo di notevole piovosità (confrontati con i dati di piovosità normale) ed i dati relativi all’asportazione giornaliera del periodo in questione, a partire dalla rilevazione del superamento e fino all’avvenuto rientro nel limite di 1,0 m.

  1. La suddetta situazione “emergenziale” potrà essere giustificata solo se verificata a seguito di periodi di notevole piovosità ed in presenza di una costante asportazione di percolato dalla discarica.
  2. Fatto salvo quanto sopra, in alcun caso potrà essere superato nei succitati pozzi il battente di 1,5 metri, al netto della nicchia di 0,2 m su cui è poggiato il singolo pozzo di estrazione; nei pozzi della discarica già esistente alla data di approvazione dell’ampliamento di cui trattasi deve essere invece sempre rispettato il limite di 1,0 m al netto della quota di pescaggio di 0,55 m delle pompe dei singoli pozzi di estrazione.
  3. Presso i pozzi della discarica già esistente alla data di approvazione dell’ampliamento di cui alla DGRV n. 3301/2004, in caso di sostituzione delle pompe sommerse, devono essere installate pompe con quota di pescaggio non superiore a 0,55 m e di ciò deve essere data comunicazione preventiva a Regione, Provincia ed ARPAV.
  4. Si richiama comunque la Ditta, sulla base di quanto evidenziato da ARPAV – Dip. di Verona, ad un’attenta e costante gestione del parco serbatoi di stoccaggio del percolato al fine di far fronte ad eventuali e puntuali picchi di carico dello stesso.
  5. In fase di gestione della discarica devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni.
  1. Deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio.
  2. Deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all’interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza.
  3. Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi.
  4. Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l’allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
  5. Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato.
  6. Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
  7. Dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l’ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa vigente.
  8. A completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell’esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti.
  9. Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L’accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
  10. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.
  11. Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.
  12. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione.
  13. Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all’impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
  14. L’area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.

Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l’accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.

  1. La Ditta è tenuta inoltre ad osservare le prescrizioni del collegio di collaudo riportate nel certificato di collaudo funzionale dell’area servizi e del lotto 2 datato 24 novembre 2008 ed, in particolare, le seguenti.
  1. Durante la gestione operativa dovrà essere eseguito un idoneo monitoraggio della stabilità degli argini perimetrali secondo modalità da definire e controllare in corso d’opera con il “controllore indipendente” (leggasi responsabile dell’esecuzione del PMC).
  2. Dovrà essere curato il mantenimento dell’inerbimento antierosione lungo il paramento esterno dell’argine perimetrale.
  1. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area, secondo quanto previsto dai progetti approvati, come integrati da ultimo dal progetto allegato alla domanda, datata 17.05.2017, di procedura di VIA, autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell’AIA, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
  2. È fissato al 31.12.2019, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica (sia in D1 che in R5).
  3. È fissato al 30.06.2020, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.
  4. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Sommacampagna la seguente documentazione:
  1. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000;
  2. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell’esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
  1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV – DAP competenti per territorio, variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell’impianto, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
  2. La gestione in fase post-operativa della discarica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato alla domanda, datata 17.05.2017, di procedura di VIA, autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell’AIA e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
  3. La gestione post-operativa della discarica deve avvenire per un periodo di almeno 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell’Autorità competente dell’approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
  4. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sommacampagna (VR).

Piano di monitoraggio e controllo

  1. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali Pro-In S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo – revisione n. 9 – Novembre 2015, incluso tra gli elaborati presentati contestualmente alla domanda di VIA, così come integrato e/o modificato dalle seguenti prescrizioni.
  1. Il monitoraggio dell’acido solfidrico nell’aria ambiente della discarica può essere sospeso, almeno fintantoché, dalle misure eseguite nei pozzi di controllo dell’impianto, continueranno ad ottenersi riscontri negativi della presenza di tale sostanza nel gas di discarica.
  2. Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti.
  3. Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo.
  4. Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento.
  5. I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t. Per lotti di dimensioni < 1.000 t deve essere prevista l’effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. La Ditta è tenuta ad individuare il criterio di scelta casuale dei campioni da prelevare e a specificarlo nel PMC.
  6. I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.
  7. Qualora il Gestore riscontri nell’ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l’altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l’ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.
  1. La Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti interessati - entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento - una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica sulla base del progetto approvato e di tutte le pertinenti precisazioni e prescrizioni aggiuntive discusse e concordate nella seduta della Conferenza di Servizi del 20.12.2018; è demandata ad ARPAV la verifica del corretto recepimento di quanto richiesto.
  2. Dovrà essere effettuato un monitoraggio sull’impianto che preveda:
  1. Monitoraggi di avifauna effettuati e a carico del titolare dell’impianto con frequenza di un monitoraggio al giorno da parte della Proprietà e di uno ogni tre mesi da parte di un ornitologo esperto secondo il protocollo e le tabelle di rilevazione riportate nella “RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE” redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l.
  2. La raccolta dei dati con il protocollo standardizzato, contenuto nella relazione citata al punto precedente, dovrà essere inviata dal Titolare dell’impianto mensilmente ad ENAC D.O. ed alla Società di Gestione dell’Aeroporto “Valerio Catullo“ di Verona Villafranca S.p.A. in formato elettronico per facilitarne la successiva analisi.
  3. Le essenze arboree ed arbustive da utilizzare durante la realizzazione di rimboschimenti, piantumazioni o altre attività sono contenute nella “RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PROIN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE” redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l., al punto 10 del paragrafo 6.2
  4. La Ditta deve provvedere all’invio di rapporti annuali degli esiti di tale monitoraggio a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sommacampagna, fermo restante l’obbligo degli invii mensili ai soggetti e con le modalità individuate alla lettera b).
  1. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
  2. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
  3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l’ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
  4. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.
  5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il Gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all’ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post-operativa, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
  6. Il Gestore dovrà inoltre presentare alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR) ed al Dipartimento Prov.le ARPAV di Verona, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull’ecotassa).
  7. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  8. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il Gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
  9. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 189/2017 del 10.08.2017 (acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 347227 in data 11.08.2017), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento dell’attività:
  1. l’attuazione degli interventi proposti non dovranno essere in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 187/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007, allegato E, e dalla DGR n. 786/2016;
  2. ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Disposizioni finali

  1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il presente provvedimento revoca, a decorrere dalla data di notifica, il DSR n. 104/2013 e i DDDR n. 68/2014, n. 70/2015, n. 17/2017 e n. 111/2017.
  3. Il provvedimento di VIA di cui al DDR n. 97/2018 ha validità temporale, sulla base di quanto riportato in premessa, fino al 29.12.2025; decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
  4. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Pro-In S.r.l con sede legale in Via Copernico, n. 21 – 37135 Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, all’Ulss 9 Scaligera, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ENAC – Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, all’ENAC – Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo, all’ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Est – Direzioni Operazioni Venezia c/o Aeroporto “Marco Polo”, all’ENAC – Direzione Aeroportuale Nord-Est – Direzione Aeroportuale Verona c/o Aeroporto “Marco Polo”, alla Società Gestione Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca S.p.A., alla Direzione Commissioni Valutazioni, alla Direzione regionale Operativa.
  6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

20_Allegato_A_DDR_20_13-02-2019_392349.pdf
20_Allegato_B_DDR_20_13-02-2019_392349.pdf

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