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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 20 del 13 febbraio 2019
Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) località Casetta. Gestore: Ditta PRO-IN S.r.l., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Progetto "Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva" Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/2018): determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi. Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 per modifica sostanziale.
Con il presente provvedimento, a seguito di istanza di parte, si adotta – relativamente al progetto di cui trattasi – la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e si rilascia, contestualmente, una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per modifica sostanziale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) – località Casetta e gestita dalla società PRO-IN S.r.l.
Il Direttore
RICHIAMATO il progetto di “Recupero e ampliamento volumetrico dell’ex discarica 2B in località Casetta” approvato con DDGRV n. 1932/2004 e n. 3301/2004.
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 175 del 30.12.2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e 92/2012) con cui è stata rilasciata alla Ditta PRO-IN S.r.l., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17.12.2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativamente all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, nella configurazione del progetto sopra richiamato, per l’attività soggetta al D. Lgs. n. 59/2005, individuata al punto 5.4 dell’allegato I della medesima disposizione di legge (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1780 del 03.10.2013, con cui sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGR n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010.
RICHIAMATO il DSR n. 104 del 30.12.2013, con cui è stata rinnovata, a favore della Società PRO-IN S.r.l. (nel seguito “Gestore”), l’A.I.A. per la discarica di cui trattasi.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale (DDR) n. 68 del 20.08.2014 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 con presa d’atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo e del nuovo Piano Finanziario”.
RICHIAMATA la DGR n. 918 del 20.07.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale VIA n. 495 del 17.12.2014, ha confermato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, nonché le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, già autorizzate con DGR n. 1780/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come modificata e integrata dalle prescrizioni di cui al medesimo parere n. 495/2014.
RICHIAMATI i successivi DDDR n. 70 del 03.11.2015 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii. in esito al procedimento di VIA conclusosi con DGRV n. 918 del 20 luglio 2015” e n. 17 del 01.02.2017 “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013, inerente lo strato di drenaggio del biogas ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione di copertura”.
VISTA l’istanza presentata in data 17.05.2017, acquisita al prot. reg. n. 193039, con la quale il Gestore ha richiesto, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto denominato “Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva” della discarica di cui trattasi, e contestuale procedura per rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO che il progetto di cui sopra costituisce, ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, modifica sostanziale dell’impianto.
VISTA la documentazione integrativa, acquisita al prot. reg. n. 284207 del 11.07.2017, presentata dal Gestore in ottemperanza alla richiesta degli Uffici regionali della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, e da questi inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti con nota n. 292624 del 17.07.2017.
VISTA la nota regionale n. 292377 del 17.07.2017, con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’avvio del procedimento con decorrenza dal 11.07.2017.
RICHIAMATO il DDR n. 111 del 28.12.2017, con il quale è stata modificata, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 104 del 30.12.2013 e ss.mm.ii., prorogando di 12 mesi, nelle more della conclusione del succitato procedimento di VIA, i termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica.
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta con nota del 26.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 242463, relativa all’istanza presentata in data 17.05.2017.
VISTO il parere n. 43 del 03.10.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 03.10.2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto oggetto dell’istanza sopra richiamata.
CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui al parere n. 43 del 03.10.2018, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, nella medesima seduta del 03.10.2018 si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR), per le motivazioni già espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2017, trasmessa con nota n. 17079 del 18.08.2017 (acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. in data 18.08.2017, prot. n. 353052).
VISTO il DDR n. 97 del 16.11.2018, con il quale è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto in questione, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel parere n. 43 del 03.10.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., di cui all’Allegato A al medesimo DDR n. 97/2018.
RICHIAMATA in particolare la prescrizione n. 3 riportata nel sopra citato parere, che prevede la trasmissione da parte del Gestore, ai fini dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, della seguente documentazione integrativa:
CONSIDERATO che il DDR n. 97/2018 decreta al punto 6 di trasmettere il medesimo provvedimento alla Direzione Ambiente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 568/2018.
VISTA la nota regionale n. 504933 del 11.12.2018, con la quale, ai sensi della DGR n. 568/2018, è stata convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto di cui trattasi.
VISTA la nota provinciale n. 75655 del 13.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 511082 del 14.12.2018, avente ad oggetto “Riscontro a convocazione Conferenza di Servizi del 20/12/2018”, con cui la Provincia di Verona – Area funzionale servizi in campo ambientale, nel comunicare l’impossibilità a parteciparvi, ha espresso nel merito alcune considerazioni.
VISTA la nota del 17.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 514206 del 18.12.2018, con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla prescrizione n. 3 dell’allegato A al DDR n. 97/2018.
VISTI gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20.12.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 23974 del 21.01.2019.
CONSIDERATO che, in merito alle modalità di realizzazione della copertura provvisoria dei rifiuti al termine del conferimento delle nuove volumetrie autorizzate con il presente provvedimento, gli Enti hanno assentito, in alternativa a quanto proposto dal Gestore, alla realizzazione degli strati di copertura fino alla posa dello strato di drenaggio del biogas e rottura capillare, opportunamente protetto dal geotessile di progetto e coperto a sua volta dai teli in LDPE che oggi ricoprono i rifiuti.
CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza di Servizi è stata evidenziata la necessità di aggiornare il cronoprogramma relativo alle fasi di copertura provvisoria e chiusura dei lotti di discarica, trasmesso dal Gestore con la succitata nota del 17.12.2018, sulla base di quanto assentito dagli Enti.
CONSIDERATO che nella Conferenza di Servizi di cui sopra, gli Uffici regionali, richiamata la succitata nota provinciale del 13.12.2018, hanno esposto agli Enti le proprie considerazioni in merito agli aspetti evidenziati dalla Provincia di Verona nella medesima nota, integralmente riportate nel verbale trasmesso con nota regionale n. 23974 del 21.01.2019.
CONSIDERATO che, relativamente al problema degli impatti odorigeni sollevato dal Comune di Sommacampagna a seguito delle segnalazioni dei cittadini, gli Enti hanno individuato le seguenti prescrizioni da inserire nell’Autorizzazione Integrata Ambientale:
in aggiunta alla prescrizione n. 5 del parere n. 43 del 03.10.2018 del Comitato Tecnico Regionale VIA:
Il Gestore, al fine di minimizzare gli impatti odorigeni, dovrà prestare particolare cura alle operazioni, propedeutiche alla ripresa dei conferimenti, di rimozione dei teli impermeabili provvisori che allo stato attuale ricoprono tutta la discarica, ad esempio evitando le giornate ventose e/o procedendo per piccole aree di intervento.
PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi sono state condivise le seguenti prescrizioni aggiuntive, proposte dai competenti Uffici regionali, relativamente alle modalità di ripresa dei conferimenti in discarica ed al Piano di Monitoraggio e Controllo:
Ripresa dei conferimenti
Piano di Monitoraggio e Controllo
Prescrizioni relative al monitoraggio delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS):
Prescrizioni relative alla frequenza di campionamento dei rifiuti in ingresso, individuate sulla base delle considerazioni espresse dagli Uffici regionali in merito a quanto evidenziato dalla Provincia di Verona con nota del 13.12.2018:
CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi è stata distribuita agli Enti una tabella, predisposta dai competenti Uffici regionali, comprensiva delle prescrizioni da inserire nell’A.I.A., aggiornate in base all’evoluzione normativa ed ai provvedimenti emanati nel tempo relativi alla discarica in parola, con evidenziate le prescrizioni aggiuntive di cui al punto precedente, con la richiesta di formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data della seduta della Conferenza.
PRESO ATTO che nei termini sopra indicati e, comunque, fino ad oggi, non sono pervenute agli Uffici regionali osservazioni da parte degli Enti in merito alle prescrizioni aggiornate.
CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza di Servizi l’ARPAV ha evidenziato la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica in recepimento delle nuove prescrizioni autorizzative.
PRESO ATTO del parere favorevole dell’Amministrazione regionale espresso in sede di Conferenza dal Direttore ad interim della U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di Presidente della medesima Conferenza, giusta delega del sottoscritto Direttore regionale della competente Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
PRESO ATTO del parere non favorevole del Comune di Sommacampagna, espresso in sede di Conferenza, per le seguenti motivazioni:
PRESO ATTO di quanto espresso, in sede di Conferenza, dagli Uffici regionali in riferimento alle motivazioni addotte dal Comune di Sommacampagna a supporto del proprio dissenso, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale del 21.01.2019:
PRESO ATTO della condivisione dal punto di vista tecnico, dichiarata dall’ARPAV in Conferenza di Servizi, delle valutazioni e prescrizioni aggiuntive discusse e concordate nella medesima sede, con particolare riferimento al PMC ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-quater, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, al termine della discussione, alla luce di tutto quanto emerso e sopra richiamato, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza di Servizi decisoria, indetta nell’ambito della procedura autorizzatoria unica regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, con l’approvazione del progetto di cui trattasi, l’autorizzazione dell’intervento ed il rilascio del relativo provvedimento di A.I.A. subordinatamente al rispetto delle precisazioni e prescrizioni individuate nell’ambito della medesima Conferenza.
CONSIDERATO che il succitato Direttore regionale si è comunque riservato di approfondire la natura e la valenza del parere espresso dalla Provincia di Verona – Area funzionale servizi in campo ambientale con la sopra citata nota provinciale del 13.12.2018.
DATO ATTO che, sulla base degli approfondimenti effettuati con gli Uffici amministrativi della Direzione Ambiente, rammentato che, nel caso in cui l’effettuazione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14, co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. avvenga in forma simultanea e modalità asincrona:
il “Riscontro a convocazione Conferenza di Servizi del 20/12/2018” fatto pervenire dalla Provincia di Verona con la nota sopra richiamata, non si può configurare alla stregua di un parere contrario né dal punto di vista formale, ai sensi di quanto sopra, né dal punto di vista sostanziale in ragione, non solo di quanto puntualmente controdedotto dagli Uffici regionali e riportato nel verbale della Conferenza stessa, ma anche in considerazione del fatto che il medesimo “riscontro” non fornisce alcun elemento di informazione concludente, e di segno contrario all’approvazione, neppure circa la responsabilità concernente gli impatti odorigeni che “ogni tanto” (si riporta nella nota provinciale) sembrerebbero caratterizzare l’area limitrofa alla discarica in parola.
VISTA la nota del 19.12.2018 del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al prot. reg. n. 520901 del 20.12.2018 e pervenuta all’attenzione degli Uffici regionali competenti solo successivamente all’effettuazione della Conferenza di Servizi.
PRESO ATTO che con la nota di cui sopra il Consorzio ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla medesima Conferenza, esprimendo al contempo il proprio parere favorevole all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi, con prescrizione, per quanto attiene la valutazione di compatibilità idraulica.
RITENUTO di far propria, condividendola, la prescrizione formulata che di seguito si riporta:
Il sistema di dispersione nel suolo delle acque meteoriche realizzato all’interno del bacino di laminazione dovrà garantire una portata di infiltrazione continuativa non inferiore ai 60 l/sec.
CONSIDERATO che, nella formulazione del proprio dissenso, il Comune di Sommacampagna ha riproposto un presunto vincolo normativo (contrasto con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali) che risulta già stato ampiamente esaminato e confutato nell’istruttoria del Comitato regionale VIA (si rinvia in particolare ai paragrafi 4 e 5 dell’Allegato A al DDR n. 97/2018).
CONSIDERATO che l’ulteriore motivazione posta a fondamento del succitato dissenso, di natura discrezionale (notevoli problematiche di produzione di percolato) non risulta pertinente in quanto riferibile alla vecchia discarica 2B, fisicamente separata dalla discarica oggetto del procedimento autorizzatorio in esame, ed alla precedente gestione.
RITENUTA pertanto prevalente, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 della L. 241/1990, tra quelle espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla seduta della Conferenza del 20.12.2018 tramite i rispettivi partecipanti, la posizione espressa dalla Regione del Veneto, confermando in tal senso le conclusioni della medesima Conferenza di Servizi.
RITENUTO in conclusione, di procedere, sulla base del favorevole parere di compatibilità ambientale di cui al DDR n. 97/2018, degli esiti della succitata seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 20.12.2018, nonché delle considerazioni sopra riportate, all’adozione - ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 - della determinazione motivata di conclusione della medesima Conferenza relativamente all’istanza presentata dalla Ditta in data 17.05.2017 (prot. reg. n. 193039) ed all’allegato progetto, come integrato dalla documentazione acquisita al prot. reg. n. 284207 del 11.07.2017, n. 242463 del 26.06.2018 e n. 514206 del 18.12.2018.
PRESO ATTO che la succitata determinazione motivata di conclusione comprende – ai sensi del comma 7 del medesimo articolo – il provvedimento di VIA, già rilasciato con il DDR n. 97/2018 (Allegato A), e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
RITENUTO di rilasciare contestualmente una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per modifica sostanziale, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle precisazioni e prescrizioni individuate nell’ambito della medesima Conferenza, nonché della prescrizione proposta dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota del 19.12.2018.
PRESO ATTO che con il presente provvedimento si sostituiscono pertanto, a decorrere dalla data di notifica, l’AIA vigente di cui al DSR n. 104/2013 ed ai successivi decreti regionali di modifica.
RICHIAMATO l’art. 25, co. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che: Il provvedimento di VIA […] ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […].
CONSIDERATO che il sopra richiamato DDR n. 97/2018 stabilisce che il provvedimento di VIA ha validità temporale pari alla durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e che, decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
PRESO ATTO che l’AIA vigente al momento dell’emanazione del DDR n. 97/2018 era il sopra richiamato DDR n. 104/2013, con validità fino al 29.12.2025.
RITENUTO pertanto di precisare che l’efficacia temporale del provvedimento di VIA di cui al DDR n. 97/2018 debba intendersi fino al succitato termine del 29.12.2025, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. 4/2016.
VISTA la D.G.R. n. 568/2018.
decreta
Termini dell’autorizzazione
Garanzie finanziarie
Realizzazione dell’impianto
I quantitativi di rifiuti dovranno essere espressi sia in m3, sia in tonnellate, fermo restando che il quantitativo massimo in termini di peso dovrà essere calcolato sulla base della densità media di 1,6 t/m3, in analogia a quanto definito per il volume incrementale assentito con il presente provvedimento (16.000 m3).
Rifiuti conferibili
Parametro
Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)
Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 D.M. 27/09/2010
Limite concesso in deroga (mg/l)
Cromo totale
1
3
Molibdeno
Nichel
Antimonio
0,07
2,86
0,2
Selenio
0,05
0,15
Zinco
5
15
Fluoruri
45
DOC
100
10
1.000
TDS
10.000
2
20.000
Gestione dell’impianto
Il Gestore è tenuto altresì a comunicare agli Enti di controllo l’avvenuto rientro della non conformità nei tempi previsti, allegando i dati relativi alle reali precipitazioni del periodo di notevole piovosità (confrontati con i dati di piovosità normale) ed i dati relativi all’asportazione giornaliera del periodo in questione, a partire dalla rilevazione del superamento e fino all’avvenuto rientro nel limite di 1,0 m.
Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l’accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
Piano di monitoraggio e controllo
Disposizioni finali
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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