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Bur n. 27 del 22 marzo 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 42 del 24 dicembre 2018

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Croce rossa italiana. D.Lgs. 178/2012, D.Lgs. 117/2017 e L.R. 40/1993.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente all’iscrizione di diritto dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Croce rossa italiana.

Il Direttore

  • visto il D.Lgs. 28/09/2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183” e s.m.i.;
     
  • visto l’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore”, che modifica gli articoli 1 comma 1 e 1 bis del citato D.Lgs. 178/2012;
     
  • dato atto che quanto disposto dall’art.1 comma 1 del D.Lgs. 178/2012, così come novellato dal Codice del terzo settore dispone, tra l’altro, che  la Croce Rossa italiana “è una persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile ed è iscritta di diritto nel Registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del Registro nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto  dal presente decreto, il Codice del Terzo settore di cui all’art. 1 comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
     
  • dato atto che l’art. 1 bis aggiunge che “I comitati locali e provinciali …. sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il Codice del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
     
  • visto l’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/17 secondo cui “il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”, nello specifico nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
     
  • considerato che il legislatore ha riconosciuto all’associazione Croce rossa Italiana e ai suoi Comitati non solo la qualifica di organizzazione di volontariato di diritto ma anche il diritto all’effettiva iscrizione, anche in deroga ad eventuali previsioni recate dalle norme attuative della L. 266/1991 nelle parti mantenute vigenti per effetto del regime transitorio;
     
  • vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 14899 del 12.12.2018 laddove evidenzia” l’opportunità che ciascuna regione e provincia autonoma proceda tempestivamente a riallineare la situazione di diritto con quella di fatto”, in conformità alle previsioni del Codice del terzo settore;
     
  • considerato che al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale risultano iscritti n. 22 Comitati locali e provinciali dell’Associazione Croce Rossa Italiana;
     
  • preso atto che il Comitato provinciale di Verona (C.F. 04226080234), iscritto al Registro della promozione sociale con il codice PS/VR0224, ha comunicato con Pec del 20.03.2018 la chiusura dell’associazione poiché, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 178/2012 non possono sussistere due Associazioni di Croce Rossa italiana sul medesimo territorio;
     
  • vista la richiesta di iscrizione formulata dal Comitato di Feltre, C.F. 0118832025 e le successive integrazioni;
  • ritenuto pertanto di:
  • iscrivere al Registro regionale del volontariato n. 22 Comitati locali e provinciali, meglio evidenziati nell’Allegato A, e, contestualmente, cancellarli dal Registro della promozione sociale;
  • di iscrivere al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato il Comitato di Feltre, C.F. 0118832025, come da apposita istanza agli atti;
  • cancellare dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale il Comitato provinciale di Verona in seguito alla chiusura dell’associazione medesima;
  • preso atto che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
     
  • visto il D. Lgs. 178/2012;
     
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
     
  • vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14899 del 13.12.2018;
     
  • vista la Legge regionale n. 40/1993,
     
  • viste le Leggi regionali n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
     
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 22 Comitati locali o provinciali dell’Associazione Croce rossa italiana, meglio evidenziati nell’Allegato A, e la loro contestuale cancellazione dal Registro delle associazioni di promozione sociale;
     
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato del Comitato locale di Feltre, di cui all’Allegato A;
     
  3. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale  del Comitato provinciale di Verona per la chiusura dell’associazione medesima;
     
  4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
     
  5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

Allegato_A_390720.pdf

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