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Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 23 del 26 febbraio 2019

SIMEONI PIETRE s.n.c. di Simeoni Claudio & C. - Progetto di ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Coleri 1", autorizzata con DGR n. 4134 del 01.08.1995. Comune di localizzazione: Fumane (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto di ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Coleri 1", autorizzata con DGR n. 4134 del 01.08.1995, presentato dalla società SIMEONI PIETRE s.n.c. di Simeoni Claudio & C.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 4134 del 01/08/1995 con cui è stata autorizzata la cava in esame;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t), con riferimento a modifiche o estensioni di progetti di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da SIMEONI PIETRE SNC di Simeoni Claudio & C. (P.IVA.03185410234/C.F 02463800231), con sede legale in Sant’Anna d’Alfaedo in via Col. Marconi 5, e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 339946 del 16.08.2018 e successivamente integrata dal proponente con documentazione acquisita con nota n. 361488 del 05.09.2018;

VISTA la nota prot. n. 365944 del 10.09.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31.10.2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto consiste nell’ampliamento della cava di calcare lastrolare - Pietra della Lessinia - denominata “Coleri 1” inserita nell’ambito di un polo estrattivo esistente e ubicata nei pressi della località Coleri in Comune di Fumane (VR) e per la quale è previsto un piano di gestione dell’ampliamento in fasi di estrazione successive secondo delle percentuali di area di scavo e sistemazione rispetto all’area totale. Il progetto prevede di non movimentare l’ultimo quarto di area di scavo prima di aver ricomposto almeno un quarto dell’area scavata, riferita all’area di scavo completa di autorizzata e ampliamento. L’ampliamento comporterà una movimentazione complessiva di materiale pari a 128.843 mc, così ripartito:

  • 590 mc di terreno vegetale di spessore pari a 15 cm;
  • 108.268 mc di materiale di scoperta;
  • 19.985 mc di orizzonte estrattivo della “Pietra della Lessinia”;
  • 5.995 mc di scarto sull’orizzonte estrattivo (30%);
  • 13.989 mc di prodotto utile (70%);

Nella cava originaria sono ancora presenti 3.270 mc di materiale utile di cui 2.290 mc di commerciale e 980 mc di scarto.

La durata prevista della coltivazione è di circa 12 anni ed, in ogni caso, legata alla domanda di mercato.

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede la restituzione dell’area all’uso agricolo, come previsto dal vigente strumento urbanistico. Il profilo di sistemazione è congruente con quello generale delle cave vicine in modo da ottenere un’uniformità di intervento e di sistemazione finale dell’area. L’area di cava ed in particolare le scarpate subverticali createsi a seguito dei lavori di estrazione, verranno rimodellate utilizzando il materiale di scarto dell’attività estrattiva. Tale materiale verrà sistemato in strati compatti e successivamente ricoperto con il terreno vegetale, integrato con compost, per consentire un più veloce sviluppo del manto vegetale. Lo stoccaggio di tale materiale avverrà sui terreni a pendenza dolce con assenza di vegetazione. A completamento delle operazioni di ripristino si procederà alla ricostruzione del bosco dell’intera area di cava con la piantumazione di specie arboree, tipiche dei luoghi. Le operazioni di ripristino ambientale avverranno il più possibile durante il periodo di coltivazione, ogni qual volta si porti a termine l’attività di cava in un’area la cui sistemazione non crei intralcio alle operazioni nelle altre zone.

La superficie totale della cava è pari a 10.835 mq (cava originaria e ampliamento).

Il volume complessivo di materiale da utilizzare per la ricomposizione ambientale sia dell'ampliamento che della cava originaria sarà pari a circa 79.512 mc. Il materiale di scarto e di scoperta in eccesso, pari a circa 56.731 mc verrà utilizzato come materiale inerte per scopi commerciali.

Per la copertura finale, oltre al terreno vegetale accantonato durante lo scotico dei lotti di cava, di volume pari a 2.660 mc sarà necessario acquisire un ulteriore volume di terreno pari a circa 2.092 mc, al fine di garantire uno spessore uniforme non inferiore a 50 cm.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 421243 del 16.10.2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 224/2018, nella quale, si dichiara che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza e che sulla base del sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce si prescrive di:

  1. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Bubo bubo, Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum);
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 30.01.2019, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Considerato che la richiesta è relativa all’ampliamento della cava denominata “Coleri 1”, di proprietà della ditta “Simeoni Pietre SNC”, localizzata nella parte nordorientale del Comune di Fumane (VR);

Considerato che l’ampliamento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

Preso Atto che l’ampliamento avverrà per fasi di estrazione successive per cui non si prevede di movimentare l’ultimo quarto di cava prima di aver ricomposto almeno un quarto della cava scavata;

Considerato che il terreno vegetale di scotico verrà provvisoriamente stoccato in attesa di essere riutilizzato per il ripristino ambientale della cava e che anche il materiale di scoperta verrà stoccato per il ripristino dell’area e che il materiale in esubero sarà allontanato dall’area;

Dato Atto che la durata prevista della coltivazione è di circa 12 anni ed in ogni caso legata alla domanda del mercato;

Considerati i possibili impatti in fase di coltivazione e ripristino sulle seguenti componenti ambientali: Aria, Clima, Inquinamento luminoso, Acque superficiali, Acque sotterranee, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Fauna, Ecosistemi, Paesaggio e patrimonio culturale, Salute e benessere della popolazione, Demografia, Assetto territoriale, Assetto socio economico;

Preso Atto del parere acquisito con nota n. 421243 del 16 ottobre 2018 con cui l’U.O. VAS VINCA NUVV dichiara che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

Valutato che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa e che gli impatti negativi rilevati, riconducibili alla fase di estrazione, vengono di fatto pressoché annullati al termine della coltivazione mediante la sistemazione finale del sito di cava, che prevede la ricostruzione della morfologia originaria del suolo nei suoi caratteri essenziali generali nonché la ricostituzione della copertura erbacea e boschiva preesistente;

Considerato quanto proposto dalla ditta come mitigazione degli impatti individuati;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 30.01.2019, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.02.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 30.01.2019;

CONDIZIONI AMBIENTALI

  1. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Bubo bubo, Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie degli orno-ostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum);
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  3. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  4. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  5. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  6. richiamando quanto proposto dalla ditta, per limitare il sollevamento delle polveri, una volta accertate le condizioni anemologiche dell’area, si cerchi di evitare grossi spostamenti di materiale durante le giornate più critiche e eventualmente porre delle ulteriori barriere vegetali;
  7. richiamando quanto proposto dalla ditta, per evitare l’intorbidimento delle acque sotterranee con le acque usate per il taglio del materiale estratto, ricche di fango in sospensione, venga programmata la sigillatura delle fratture aperte sul piazzale di cava e un sistema di recupero delle stesse acque in appositi bacini impermeabili come imposto dalle direttive della Regione Veneto e dalla Provincia di Verona.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 30.01.2019, sono state approvate nella seduta del 18.02.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 30.01.2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con il rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società SIMEONI PIETRE SNC di Simeoni Claudio & C. (P.IVA.03185410234/C.F 02463800231), con sede legale in Sant’Anna d’Alfaedo in via Col. Marconi 5 (simeonipietresnc@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Fumane (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e alla Direzione Regionale Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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