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Bur n. 21 del 01 marzo 2019


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 35 del 21 febbraio 2019

Approvazione del modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica, da presentare alla Provincia competente per territorio per il rilascio, rinnovo, modifica della classificazione unica delle strutture ricettive complementari "rifugi alpini". Articolo 27, comma 2. DGR n. 109 del 5 febbraio 2019.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale per richiedere la classificazione unica dei rifugi alpini alla Provincia competente per territorio tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap), con il relativo modello regionale di asseverazione tecnica.

Il Direttore

 PREMESSO CHE

la tipologia della struttura ricettiva “rifugi“ era già prevista tra le strutture ricettive extralberghiere - ai sensi dell’articolo 25, della legge regionale n. 33/2002 - con la seguente distinzione:

- rifugi escursionistici, ai sensi del comma 15 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all’Allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica;

- rifugi alpini, ai sensi del comma 16 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all’allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata;

 DATO ATTO CHE

successivamente la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ha disciplinato i “rifugi”, all’articolo 27, comma 2, lettera e) tra le strutture ricettive complementari “rifugi alpini” che si caratterizzano per essere ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti;

la stessa l.r. n. 11/2013, all’articolo 31, prevede che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provveda ad individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i rifugi alpini;

ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 i rifugi, già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della l.r. n. 11/2013, entro dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31 sopra menzionato;

il punto 4 del Deliberato della citata DGR n. 109 del 2019 attribuisce al Dirigente della Direzione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto del modello regionale di domanda di classificazione unica delle strutture ricettive complementari “rifugi alpini”;

 CONSIDERATO CHE

in data 19 febbraio 2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento della Giunta regionale n. 109 del 2019 che individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive “rifugi alpini” ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera e) della citata l.r. n. 11/2013;

 dalla data di pubblicazione nel BUR della DGR n. 109/2019 disciplinante la classificazione delle strutture ricettive rifugi alpini sono abrogate - ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’articolo 51, della l.r. n. 11/2013 - le seguenti disposizioni della l.r. n. 33/2002: art. 25, comma 15 e comma 16; art. 26, comma 2 relativamente ai rifugi escursionistici e rifugi alpini e nel corrispondente Allegato G, la lettera c) “Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini”;

il titolare, che intende aprire una struttura ricettiva “rifugio alpino ”deve presentare alla Provincia competente per territorio - ai sensi dell’articolo 32 della l. r. n. 11/2013 e dell’articolo 11 della l. r. n. 45/2017 - la domanda di rilascio di classificazione unica – tramite il SUAP – secondo il modello regionale contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, con una dichiarazione sostitutiva indicante i requisiti di classificazione della struttura ricettiva e la sua capacità ricettiva, nonché il suo periodo di apertura;

nei casi di nuova apertura dei rifugi alpini o di modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva dei rifugi già classificati come rifugi alpini od escursionistici, si ritiene necessario allegare alla domanda di classificazione dei rifugi altresì l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti il numero dei posti letto, la conformità della nuova capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie, nonché la presenza dei requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, secondo il modello regionale contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento;

si ritiene, altresì, necessario allegare alla suddetta asseverazione del tecnico, secondo il modello regionale contenuto nell’Allegato B, la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;

DATO ATTO CHE

i titolari dei rifugi, già classificati come rifugi escursionistici - in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni – devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della l.r. n. 11/2013, entro dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del 19 febbraio 2019 del provvedimento della Giunta regionale n. 109 del 2019, ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 della citata l.r.;

analogamente, i titolari dei rifugi, già classificati come rifugi alpini - in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n.33 e successive modificazioni - devono ottenere la classificazione su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della l.r. n. 11/2013, entro dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del 19 febbraio 2019 del provvedimento della Giunta regionale n. 109 del 2019, ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 della citata l.r.;

i suddetti titolari di rifugi alpini od escursionistici, già regolarmente esercitati in vigenza della L.R.n. 33/2002, dovranno quindi presentare il modello regionale di domanda di classificazione, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, barrando nel modello citato, a seconda dei casi, una delle seguenti caselle:

¿ rinnovo della classificazione unica, se non c’è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione come rifugio alpino o rifugio escursionistico;

¿ modifica di classificazione unica, se vi è modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva oggetto della precedente classificazione come rifugio alpino od escursionistico;

nel caso di modifica di classificazione l’interessato deve presentare sia il modello di domanda di classificazione di cui all’ Allegato A, sia il modello di asseverazione di un tecnico abilitato contenuto nell’Allegato B, al presente provvedimento ; 

ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 della L.R.n.11/2013, i suddetti titolari di rifugi alpini od escursionistici, già regolarmente esercitati in vigenza della L.R. n. 33/2002, devono ottenere la classificazione, con l’eventuale asseverazione del tecnico abilitato, entro il termine perentorio del 19 febbraio 2020, salvo che abbiano ottenuto la proroga per ottenere la classificazione di rifugio alpino entro il termine massimo del 19 agosto 2020;

decorso inutilmente il termine del 19 febbraio 2020, o il termine prorogato senza che il rifugio - sia escursionistico sia alpino - già esercitato in vigenza della L.R. n. 33/2002, abbia ottenuto la classificazione unica come rifugio alpino, ai sensi della L.R.n.11/2013, il Comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio alpino od escursionistico inadempiente all’obbligo di classificazione ai sensi della L.R. n. 11/2013;

RITENUTO OPPORTUNO

 approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato A, al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia competente per territorio tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione unica delle strutture ricettive rifugi alpini di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 11/2013 e dell’articolo 11 della L.R. n. 45/2017 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 2019;

 prevedere nel modello regionale di cui sopra le seguenti tipologie di domanda al fine di includere le possibili situazioni riguardanti i rifugi alpini:

  • rilascio di classificazione unica per rifugio alpino di nuova apertura;
  • rinnovo della classificazione unica, se non c’è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione come rifugio alpino o rifugio escursionistico;
  • modifica di classificazione unica, se vi è modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva oggetto della precedente classificazione come rifugio alpino od escursionistico;

approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato B, al presente provvedimento, di asseverazione di un tecnico abilitato da allegare alla domanda di classificazione nel caso di nuova apertura di rifugio o nel caso di modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva di rifugi già classificati, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 11/2013, dell’articolo 11 della L.R. n. 45/2017 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 2019;

disporre che i modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

inserire i citati Allegati A e B sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;

pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel Bur e nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI

la legge n. 241/1990; la L.R. n. 45/2017;la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 109/2019

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di domanda per il rilascio, rinnovo, modifica della classificazione unica dei rifugi alpini, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare alla Provincia competente per territorio tramite il SUAP, in conformità alla DGR n. 109 del 2019;
  2. di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato B, al presente provvedimento, di asseverazione di un tecnico abilitato da allegare alla domanda di classificazione nel caso di nuova apertura di rifugio alpino o nel caso di modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva di rifugi già classificati, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 11/2013, dell’articolo 11 della L.R. n. 45/2017 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 2019;
  3. di dare atto che tutti i rifugi, già classificati in vigenza della L.R. n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono ottenere la denominazione e classificazione unica come rifugio alpino, ai sensi della L.R. n. 11/2013, entro il termine perentorio del 19 febbraio 2020, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta; 
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di disporre che il modello regionale di domanda di classificazione unica delle strutture ricettive rifugi alpini contenuto nell’Allegato A, sia il modello regionale di asseverazione tecnica, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  6. di inserire i citati Allegato A e Allegato B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
  7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

35_Allegato_A_DDR_35_21-02-2019_389062.pdf
35_Allegato_B_DDR_35_21-02-2019_389062.pdf

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