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Bur n. 1 del 02 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 110 del 06 dicembre 2018

Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR). Impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia l’autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo decreto.

RICHIAMATO il DDR n. 97 del 07.12.2017 con il quale, su istanza di parte, si è autorizzato il Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

PRECISATO che l’autorizzazione di cui al punto precedente è stata concessa per una durata di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento (14.12.2017).

RICHIAMATO il DDR n. 36 del 22.05.2018 con cui si è modificata l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., autorizzando l’inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate e, contestualmente, provvedendo ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell’autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.

VISTA la nota datata 16.09.2018, acquisita al prot. reg. n. 388269 del 25.09.2018, con cui la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC).

PRESO ATTO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., allegata alla succitata nota del 16.09.2018, i rifiuti in questione verrebbero ricevuti in D15 ed R13, e successivamente inviati ad impianti finali di smaltimento D10/recupero R1, collegati alla Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. con apposite omologhe o notifiche transfrontaliere.

PRESO ATTO che nella nota del 16.09.2018 la Ditta EURO Veneta S.r.l., a supporto dell’istanza presentata, evidenziava in particolare quanto segue:

  • la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi “è dettata dalle notevoli difficoltà degli attuali impianti finali, fornitori di Euro Veneta, a ricevere il CER” per il quale si chiede la deroga;
  • pur essendo stata aperta una notifica transfrontaliera per il conferimento del CER 19.12.11*, l’impianto “ha negato l’accesso per mancanza di spazi/manutenzione”;
  • non sono state trovate discariche disponibili al ritiro del CER 19.12.11*;

dichiarando in ogni caso che “darà comunque priorità al conferimento presso impianti di destino finali nazionali […] usufruendo dell’eventuale deroga per le situazioni di emergenza”.

VISTA la nota regionale n. 405436 del 05.10.2018, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti di cui al CER 19.12.11*, presso il suddetto impianto.

PRESO ATTO che non sono pervenuti nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del 08.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 464941 del 15.11.2018, con cui la Ditta ha trasmesso il Provvedimento Dirigenziale n. 258 del 04.06.2013, rilasciato dalla Provincia di Lecco, di rinnovo e modifica non sostanziale dell’AIA relativa all’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l.

VISTI i successivi Provvedimenti Dirigenziali, rilasciati dalla Provincia di Lecco, n. 316 del 11.08.2015 (di modifica sostanziale dell’AIA rilasciata con provvedimento n. 258 del 04.06.2013) e n. 166 del 23.05.2016 (di autorizzazione alla modifica non sostanziale ed aggiornamento dell’allegato tecnico dell’AIA della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l.), pubblicati sul sito dell’Amministrazione Provinciale.

VISTA la nota regionale n. 467542 del 16.11.2018, con cui si è chiesto alla Ditta EURO Veneta S.r.l.:

  • di chiarire se la criticità illustrata nella suddetta nota del 16.09.2018, relativamente alle spedizioni verso l’impianto estero collegato alla Ditta da una notifica transfrontaliera, si sia risolta o se persistano delle difficoltà, considerato che nei mesi di ottobre e novembre risulta che siano state effettuate due spedizioni e che i carichi siano stati accettati dall’impianto di destinazione;
  • di informare gli Uffici regionali se abbia valutato l’opportunità di aprire altre notifiche transfrontaliere, al fine di poter esportare il rifiuto in questione verso impianti di destinazione alternativi;
  • di indicare il periodo temporale della deroga richiesta, ritenuto congruo alla luce delle attuali esigenze.

VISTA la nota di riscontro del 22.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 476103, con cui la Ditta ha evidenziato quanto segue:

  • I due conferimenti di settembre e ottobre c.a. c/o impianto estero, sono avvenuti dopo un’attesa di ca. 6 mesi dalla notifica (aprile 2018): […] ad oggi, non abbiamo alcuna garanzia su una programmazione certa e definita in merito ai conferimenti futuri.
  • […] ci siamo attivati da parecchi mesi per ricercare impianti in tutta Europa ed aprire nuove collaborazioni […]. La situazione generale non è delle migliori sia in termini economici sia per i pochi spazi che difficilmente possono essere riservati ad un singolo soggetto.
  • […] disporre di alcune notifiche aperte (o degli accordi scritti con impianti di recupero/smaltimento), non garantisce appieno la possibilità di conferimento dei propri rifiuti.

 e ha chiesto l’autorizzazione al conferimento in deroga di cui trattasi “per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile”.

RITENUTO di concedere l’autorizzazione, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri, per una durata di 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere presentata ai competenti Uffici regionali almeno 60 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento.

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Provincia di Lecco e ad A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lecco, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC).

VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di autorizzare la Ditta EURO Veneta S.r.l., in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l., sito in Comune di Brivio (LC) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
  2. di specificare che i rifiuti oggetto della deroga assentita sono esclusivamente quelli riconducibili ai pacchetti di miscelazione autorizzati per i quali è prevista la destinazione D10/R1.
  3. di concedere l’autorizzazione in deroga di cui al precedente punto 1 per una durata di 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere presentata ai competenti Uffici regionali almeno 60 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento.
  4. di stabilire che la Ditta EURO Veneta S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione, nonché alla Provincia e all’ARPAV competenti per territorio i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l’impianto di cui al precedente punto 1 e quelli relativi al loro smaltimento finale (quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto di Brivio, date di invio agli impianti di incenerimento esteri ed estremi identificativi di detti impianti).
  5. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017 e n. 36 del 22.05.2018.
  6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, alla Provincia di Lecco e ad A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lecco.
  7. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  8. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

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