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Bur n. 1 del 02 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 105 del 26 novembre 2018

C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 32100 Belluno. Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Longhere in Comune di Trichiana (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. - rilasciata al Comune di Trichiana con DSR n. 1 del 3 gennaio 2012 e ss.mm.ii. Presa d'atto del parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017, approvazione della variante al progetto autorizzato e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva – sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017 – la variante al progetto autorizzato della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, presentata dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.). Conseguentemente si modifica la relativa Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 1 del 03.01.2012 e ss.mm.ii.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 1 del 03.01.2012 con il quale è stata rilasciata al Comune di Trichiana l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla discarica di cui trattasi per l’attività prevista al Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.

RICHIAMATI i successivi DSRA n. 7/2012, DSRA n. 93/2012 e DDR n. 22/2014 con cui è stato modificato e integrato il provvedimento autorizzativo di cui al punto precedente.

PRESO ATTO che con il sopra richiamato Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 22 del 13.03.2014 si è provveduto altresì a volturare, a favore della Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l., con sede legale in via Mezzaterra, 85 – 32100 Belluno, C.F./P.I. 01059480259, l’AIA rilasciata al Comune di Trichiana con DSRA n. 1/2012 e ss.mm.ii.

VISTA la nota datata 23.11.2016, acquisita al prot. reg. n. 458394, con la quale il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.), stante l’intenzione di procedere ad un ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, ha chiesto agli Uffici regionali un parere in merito alla corretta procedura amministrativa da applicare per il rilascio della relativa e necessaria autorizzazione.

CONSIDERATO che il progetto di ampliamento proposto prevede la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti – da realizzarsi in parte in sopraelevazione sull’esistente, e in parte in un nuovo catino a lato della stessa – e che i rifiuti che saranno conferiti nella parte in sopraelevazione sulla discarica esistente saranno separati, da quelli già conferiti, dall’impermeabilizzazione prevista per la porzione in ampliamento.

VISTA la nota n. 503620 del 21.12.2016, con la quale gli Uffici regionali, in riscontro alla succitata richiesta, evidenziavano quanto segue:

  • la nuova discarica risulta di competenza provinciale, sia per quanto riguarda l’approvazione che per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio.
  • il progetto di realizzazione della nuova discarica costituisce al contempo una modifica al progetto della discarica esistente, con particolare riferimento alle opere di sistemazione finale ed alle modalità di gestione e monitoraggio della fase di post – chiusura e, pertanto, lo stesso deve essere presentato, oltre che alla Provincia di Belluno, anche ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti previsti dall’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  • la modifica al progetto della discarica esistente è suscettibile di produrre effetti significativi sull’ambiente e, pertanto, dovrà essere assoggettata all’esame della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) ai sensi di quanto previsto dalla circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008.

e chiedevano altresì di acquisire, unitamente al progetto in parola, una specifica relazione che affronti in maniera puntuale le modifiche al progetto della discarica esistente, ivi comprese le modifiche ai piani ex art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2003, dimostrando altresì il raggiungimento delle finalità previste dal medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo 2.4.3 dell’Allegato 1.

VISTA la nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017, con la quale il C.I.P.A. ha presentato il progetto relativo all’ampliamento della discarica di cui trattasi per il conferimento di rifiuti inerti, comprensiva della relazione sopra richiamata.

PRESO ATTO che nella specifica relazione tecnica sulle modifiche da apportare all’impianto esistente (elaborato R 12) viene evidenziato quanto segue:

  • la modifica rispetto al progetto di chiusura autorizzato consiste in una traslazione verso l’alto del pacchetto di copertura finale, nel punto più elevato, di circa 7 m;
  • il Piano di ripristino allegato al progetto di ampliamento non differisce in modo sostanziale da quello previgente a corredo del Piano di adeguamento;
  • le previsioni di progetto hanno determinato la necessità di rivedere i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), relativo alla discarica esistente, in relazione alle modifiche che interverranno a seguito della realizzazione dell’ampliamento. Le modifiche al PMC riguardano le attività di monitoraggio e controllo da svolgere nella fase successiva alla realizzazione della barriera impermeabile di confinamento della nuova vasca in sopraelevazione. La revisione del PMC integra, inoltre, i contenuti prescrittivi del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di discarica, anche di soli inerti. Il nuovo documento è strutturato con riferimento alle diverse condizioni gestionali previste secondo le seguenti configurazioni: 1. Discarica inerti in fase di gestione operativa/ discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post – operativa. 2. Discarica inerti in fase di gestione post – operativa/ discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post – operativa.

VISTA la nota n. 64348 del 16.02.2017, con la quale gli Uffici regionali hanno confermato la necessità di sottoporre la variante presentata all’esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.), chiedendo al contempo agli Enti di trasmettere eventuali osservazioni.

PRECISATO che è stata sottoposta all’esame della C.T.R.A. esclusivamente la valutazione della variante che il progetto di ampliamento in parola comporta con riferimento al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi esistente, soggetta ad AIA regionale.

RICORDATO che, nel corso del 2015 e del 2016, sono stati registrati alcuni superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro 1.1 Dicloroetilene nei campioni d'acqua prelevati dalla rete piezometrica della discarica di cui trattasi, a seguito dei quali la Provincia di Belluno ha avviato, con note prot. n. 48785 del 02.11.2015 e prot. n. 37069 del 26.08.2016, due procedimenti al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alle verifiche ed adempimenti prescritti dall’art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006.

VISTO il parere della C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017 (Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) con cui è stato espresso:

  • che le modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi esistente, ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, contenute nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota n. 169 del 26 gennaio 2017 […], hanno carattere di non sostanzialità subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • Dovrà essere esclusa con ragionevole certezza l’influenza della discarica esistente sulla contaminazione da 1.1 Dicloroetilene riscontrata nella rete di piezometri presenti nell’area di riferimento.
    • Deve essere prevista la realizzazione di un sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.
    • La procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato di cui al punto 2.
  • che, alla luce della particolare situazione ambientale complessiva dell’area, la Provincia di Belluno debba valutare eventuali effetti cumulativi di impatto, anche al fine di attivare un’eventuale procedura di VIA.

VISTA la nota n. 116155 del 22.03.2017, con la quale gli Uffici regionali hanno comunicato al C.I.P.A. e agli Enti quanto espresso dalla C.T.R.A. con il sopra citato parere n. 4024 del 23.02.2017 e, contestualmente, che nulla osta alla realizzazione/attuazione delle modifiche di cui trattasi, fatta salva ogni valutazione di merito sull’ampliamento della discarica per rifiuti inerti oggetto di autonomo e distinto procedimento di competenza della Provincia di Belluno, e fatto salvo il parere della competente Autorità, sul medesimo progetto, in materia di autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che, nella medesima nota, si è altresì comunicato che – poiché la variante di cui trattasi comporta la modifica dell’AIA vigente relativa all’impianto esistente ed è quindi sottoposta al pagamento dei relativi oneri istruttori ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – l’emissione del provvedimento di modifica dell’AIA è subordinata al ricevimento di detti oneri istruttori, oltre che al favorevole esito del procedimento di competenza della Provincia di Belluno relativo alla realizzazione della nuova discarica per rifiuti inerti.

VISTA la nota prot. prov. n. 14434/eco del 29.03.2017, con la quale la Provincia di Belluno ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo all’istanza presentata dal C.I.P.A. con la sopra citata nota del 26.01.2017, e la contestuale interruzione dei termini al fine di consentire al C.I.P.A. l'avvio presso la competente struttura VIA Provinciale dell'istanza volta alla definizione di possibili impatti cumulativi mediante procedura di screening, in osservanza al parere n. 4024 rilasciato dalla C.T.R.A.

VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 1485 del 18.09.2017, con la quale l’istanza presentata da C.I.P.A. è stata esclusa dalla procedura di VIA, subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni, tra cui la necessità di dare corso alle iniziative volte ad escludere con ragionevole certezza l’influenza della discarica esistente sulla contaminazione da 1.1 Dicloroetilene riscontrata nei piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee.

VISTA la nota prot. prov. n. 49673/eco del 15.11.2017, con la quale la Provincia di Belluno ha riavviato il procedimento, interrotto con la sopracitata nota del 29.03.2017, e, contestualmente, ha convocato un incontro tecnico istruttorio ed indetto la Conferenza di Servizi decisoria, al fine di valutare il progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi esistente.

VISTA la nota regionale n. 501461 del 30.11.2017, con cui, in previsione del suddetto incontro tecnico istruttorio, sono state espresse alcune considerazioni sul progetto, al fine di acquisire da parte del proponente i necessari chiarimenti/integrazioni.

VISTE le conclusioni dell’incontro tecnico istruttorio del 30.11.2017, in cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori integrazioni/chiarimenti, oltre a quanto esplicitato dai competenti Uffici regionali con la suddetta nota del 30.11.2017; dette integrazioni sono state richieste dalla Provincia di Belluno al C.I.P.A. con nota n. 52191/eco del 30.11.2017, con la quale è stato trasmesso anche il verbale dell’incontro.

VISTO il parere prot. n. 25486-VE-Re del 01.12.2017 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (acquisito al prot. reg. n. 505888 del 04.12.2017), favorevole alla realizzazione della nuova discarica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, c. 1, lett. d) del D.P.C.M. n. 171/2014, così come modificato dal D.M. n. 44/2016, subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni relative alla tutela archeologica e paesaggistica.

VISTE le conclusioni della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla Provincia di Belluno con la nota del 15.11.2017 e svoltasi in data 12.01.2018, la quale, tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione e dei pareri pervenuti da Enti/Uffici, ha espresso all’unanimità parere favorevole all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto destinato allo smaltimento di rifiuti inerti in adiacenza e parziale sopra elevazione all'esistente discarica per rifiuti non pericolosi in località Longhere a Trichiana, con alcune prescrizioni.

CONSIDERATA in particolare, la prescrizione di subordinare la realizzazione dell’impianto alla conclusione favorevole del procedimento amministrativo avviato dalla Provincia di Belluno al fine di verificare l’esclusione dell’influenza della discarica esistente sulla contaminazione da solventi organo clorurati delle acque sotterranee presso il sito di Longhere.

PRESO ATTO altresì che, nell’ambito della medesima Conferenza, nel ritenere idoneo il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) presentato per la discarica per inerti, si demandava il raccordo tra detto PSC ed il PMC dell’esistente discarica per rifiuti non pericolosi all’atto della chiusura ed avvio della fase di post gestione della discarica in AIA Regionale.

VISTE le conclusioni dell’incontro tecnico svoltosi presso la sede della Provincia di Belluno in data 15.02.2018, in relazione ai superamenti delle CSC per il parametro 1.1 Dicloroetilene riscontrati nei campioni d'acqua prelevati dalla rete piezometrica della discarica di cui trattasi, il cui verbale è stato trasmesso dalla Provincia di Belluno con nota prot. prov. n. 8115/eco del 28.02.2018.

VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 465 del 29.03.2018, con la quale, in riferimento ai suddetti superamenti delle CSC riscontrati per il parametro 1.1 Dicloroetilene, sono stati chiusi i procedimenti avviati dalla stessa Provincia con note prot. n. 48785 del 02.11.2015 e prot. n. 37069 del 26.08.2016, dando atto di quanto segue:

 per quanto rilevato, si esclude con ragionevole certezza l'influenza della discarica esistente in merito alla contaminazione da solventi organo clorurati delle acque sotterranee atteso che gli esiti analitici trasmessi da Arpav a Gennaio 2018 confermano la presenza di solventi clorurati anche a monte idrogeologico della discarica.

VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018, di approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopra elevazione all’esistente discarica per rifiuti non pericolosi, di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n. 36/2003 e L.R. n. 3/2000.

VISTA la nota n. 295343 del 12.07.2018, con cui gli Uffici regionali, facendo seguito all’emanazione della succitata Determinazione provinciale n. 820 del 11.06.2018, hanno chiesto al Consorzio C.I.P.A.:

  • di provvedere al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità previste dalla DGRV n. 1519/2009, richiamando quanto già comunicato nella sopra citata nota regionale del 22.03.2017;
  • di trasmettere un cronoprogramma aggiornato relativo alle fasi di ultimazione della gestione operativa, di chiusura ed avvio della fase di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi esistente.

VISTA la nota del 24.07.2018, acquisita al prot. reg. n. 311211 del 25.07.2018, con cui il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso l’attestazione di pagamento degli oneri istruttori ed il cronoprogramma richiesto dagli Uffici regionali con nota del 12.07.2018.

PRESO ATTO che, sulla base del parere espresso dalla C.T.R.A. n. 4024 del 23.02.2017, le modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi esistente, contenute nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota n. 169 del 26.01.2017, si configurano come non sostanziali, ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni/condizioni.

PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione n. 1 di cui al succitato parere, è stata esclusa con ragionevole certezza l’influenza della discarica esistente sulla contaminazione da 1.1 Dicloroetilene riscontrata nella rete di piezometri presenti nell’area di riferimento.

RITENUTO di stabilire, in base alla prescrizione n. 3 del medesimo parere, che la procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.

RITENUTO di approvare la variante al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi – autorizzato con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 – a seguito dell’emanazione della citata Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018.

RITENUTO di modificare, conseguentemente, le prescrizioni n. 8.4, 8.7 e 11 del DSR n. 1/2012 come segue:

 8.4. per quanto riguarda i lavori di sistemazione finale, il gestore dovrà attenersi al progetto autorizzato con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 e dal progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopraelevazione all’esistente discarica per rifiuti non pericolosi, approvato con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018;

 8.7. la gestione della discarica in fase operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente Piano di gestione approvato con la succitata DGRV n. 3999 del 16/12/2008 e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

 11. Il Piano di gestione operativa richiamato al precedente punto 8.7 deve intendersi integrato ed aggiornato dal PMC approvato;

RITENUTO di eliminare la prescrizione n. 8.6 del DSR n. 1/2012, ritenuta superata in quanto le modalità di chiusura delle discarica sono definite dal progetto di variante approvato con il presente provvedimento.

RITENUTO di eliminare la prescrizione n. 8.12 del DSR n. 1/2012 e di demandare all’atto di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente l’individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa.

RITENUTO di demandare il raccordo tra il PMC dell’esistente discarica per rifiuti non pericolosi con il PSC approvato per la nuova discarica per rifiuti inerti, all’atto della chiusura e avvio della fase di gestione post-operativa della discarica in AIA Regionale.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
VISTE la DGR n. 242/2010 e la DGR n. 863/2012.

decreta

1.  Di prendere atto del parere n. 4024 del 23.02.2017 (Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale) espresso dalla C.T.R.A. sul carattere di non sostanzialità, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, delle modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Longhere in Comune di Trichiana, contenute nella proposta progettuale presentata dal C.I.P.A. con nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017.

2.  Di stabilire, sulla base del sopra citato parere della C.T.R.A., che la procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente potrà essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.

3.  Di approvare la variante al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi – autorizzato con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 – a seguito dell’emanazione della citata Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018.

4.  Di modificare le prescrizioni n. 8.4, 8.7 e 11 del DSR n. 1/2012 come segue:

 8.4. per quanto riguarda i lavori di sistemazione finale, il gestore dovrà attenersi al progetto autorizzato con decreto regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal piano di adeguamento approvato con DGRV n. 3999 del 16.12.2008 e dal progetto della nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopraelevazione all’esistente discarica per rifiuti non pericolosi, approvato con Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018;

 8.7. la gestione della discarica in fase operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente Piano di gestione approvato con la succitata DGRV n. 3999 del 16/12/2008 e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

 11. Il Piano di gestione operativa richiamato al precedente punto 8.7 deve intendersi integrato ed aggiornato dal PMC approvato;

5.  Di eliminare la prescrizione n. 8.6 del DSR n. 1/2012, ritenuta superata per quanto indicato in premessa.

6.  Di eliminare la prescrizione n. 8.12 del DSR n. 1/2012 e di demandare all’atto di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente l’individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa.

7.  Di demandare il raccordo tra il PMC dell’esistente discarica per rifiuti non pericolosi con il PSC approvato per la nuova discarica per rifiuti inerti, all’atto della chiusura e avvio della fase di gestione post-operativa della discarica in AIA Regionale.

8.  Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 1 del 03.01.2012, come modificato dai successivi decreti regionali DSR n. 7 del 02.02.2012, DSR n. 93 del 16.11.2012 e DDR n. 22 del 13.03.2014.

9.  Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 – 32100 Belluno, al Comune di Trichiana, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.

10.  Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

11.  Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

105_Allegato_A_384803.pdf

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