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Bur n. 1 del 02 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 120 del 14 dicembre 2018

ETRA S.p.A. Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio interventi area impianto. Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Provvedimento favorevole di VIA.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia il provvedimento favorevole di VIA per l'impianto di depurazione di Cittadella, affinché venga ricompreso nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale che potrà essere rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: istanza acquisita presentata da ETRA S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 50 del 07/11/2018.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017, con la quale la società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B,; C.F./P.IVA: 03278040245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di di VIA avviati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 10/01/2018, presso la sede consiliare di villa Rina, via Borgo Treviso, n. 2, in Comune di Cittadella;

VISTA la nota prot. n. 2424 del 03/01/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini di cui al comma 3 del citato art. 27-bis non sono pervenute comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, ad eccezione delle note prot. n. 24564 del 22/01/2018 e prot. n. 30275 del 26/01/2018 trasmesse dall’Unità Organizzativa Sistema Idrico e Ciclo delle Acque, con le quali sono stata richieste integrazioni in riferimento alla documentazione relativa all’autorizzazione integrata ambientale;

PRESO ATTO che, in riscontro alle note di cui sopra il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 84679 del 05/03/2018;

VISTA la nota prot. n. 106897 del 20/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 20/03/2018;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 18/04/2018 un sopralluogo presso l’impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 47092 del 07/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione VINCA, il quale dichiara che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, con prescrizioni e raccomandazioni;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute ulteriori osservazioni, ad eccezione del nulla osta alla realizzazione dell’intervento, per quanto di competenza, trasmesso dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con prot. n. 2645 del 12/02/2018;

CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 278618 del 2018/07/10, n. 399577 del 02/10/2018 e n. 445151 del 02/11/2018;

VISTO il parere n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 07/11/2018;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 50 del 07/11/2018, con le seguenti valutazioni in riferimento alla richiesta di ETRA di poter trattare i codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 (aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013):

tenuto conto che l’istanza attivata originariamente per l’aumento della potenzialità di trattamento dell’impianto da 50 a 250 t/giorno (sulla quale quindi sono state scontate le fasi di pubblicità e partecipazione al pubblico previste dalla normativa nazionale e regionale di settore) non comprendeva, almeno per quanto concerne la documentazione del SIA, i CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 tra i codici richiesti,

pur evidenziando quanto segue:

  • Per quanto riguarda i codici 19.06.03, 19.06.04

I rifiuti in questione, provenienti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, (NB di prassi già conferiti in altri impianti di depurazione di acque reflue), per caratteristiche chimico-fisiche possono essere considerati compatibili con il sistema di trattamento previsto presso l’impianto, fatta salva la verifica dell’ammissibilità dei quantitativi richiesti rispetto della capacità residua dell’impianto e sotto l’aspetto prestazionale da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

  • Per quanto riguarda il CER 19.07.03

Si rileva che la documentazione integrativa depositata in corso di istruttoria non risulta sufficiente a garantire l’assenza di impatti significativi sull’ambiente connessi al conferimento di tali rifiuti presso l’impianto.

In particolare, ETRA non dà evidenza di come tale tipologia di rifiuti possa essere compatibile col processo depurativo e possa venire adeguatamente trattato dall’impianto di cui trattasi.

Per quanto riguarda invece l’impatto dello scarico del depuratore sul corpo idrico superficiale, ETRA non fornisce alcuna informazione in merito alle sostanze non degradabili presenti allo scarico come i PFAS, alla portata del corpo ricettore (roggia Sansughe), all’uso delle acque della roggia e alla possibilità che queste finiscano direttamente nelle acque di falda.

Tutto ciò detto, allo stato attuale non è stato dimostrato che il corpo idrico a valle dello scarico sia esente da potenziali impatti significativi negativi dovuti allo scarico del depuratore e alle sostanze in esso contenute, con particolare riferimento alle sostanze recalcitranti non degradabili tra cui i PFAS.

In conclusione, considerando che nella documentazione inerente allo Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni depositate dal proponente non viene preso in considerazione e valutato l’eventuale impatto significativo negativo sul corpo idrico a valle dello scarico dovuto al trattamento del CER in questione, in ragione della possibile presenza di sostanze recalcitranti non degradabili ordinariamente, si evidenzia la necessità che il proponente effettui una specifica analisi degli impatti ambientali che possono derivare dal trattamento di tale rifiuto.

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale relativa all’istanza in oggetto, per l’aumento della potenzialità di trattamento dell’impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 445401 del 2/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato Tecnico regionale VIA, di cui al parere n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 07/11/2018, si è determinata favorevolmente, all’unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo all’istanza in oggetto, per l’aumento della potenzialità di trattamento dell’impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al citato parere n. 50 del 07/11/2018;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 07/11/2018 è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del giorno 22/11/2018;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245) per l’impianto in oggetto, ai sensi del citato art. 27-bis;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018;
  4. di rilasciare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza denominata “Adeguamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – interventi aera impianto”, presentata dalla società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245) per l’aumento della potenzialità di trattamento dell’impianto da 50 a 250 t/giorno, dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 50 del 07/11/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  5. di dare atto che il provvedimento di VIA favorevole è rilasciato, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04, per i quali si richiamano le valutazioni in premessa al presente decreto, alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente);
  6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Difesa del Suolo della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
  7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà rilasciato a conclusione del procedimento attivato ai sensi del citato art. 27-bis;
  8. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
  9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  10. di trasmettere il presente provvedimento a società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B,; C.F./P.IVA: 03278040245 - PEC: protocollo@pec.etraspa.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Cittadella (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Ambiente, al Consiglio di Bacino Brenta ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
  11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

120_Allegato_DDR_120_14-12-2018_384649.pdf

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