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Bur n. 130 del 24 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 117 del 07 dicembre 2018

RETE VERDE 20 S.r.l. Realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza 1.517,760 KW nel comune di Bussolengo (VR) Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da RETE VERDE 20 S.r.l., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione di potenza 1.517,760 KW, nel comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 453/2010 recante “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da RETE VERDE 20 S.r.l. (P.IVA 14401821005), con sede legale in Roma – Via Egidio Galbani n. 70, acquisita al protocollo regionale con nota n. 151999 in data 23.04.2018;

CONSIDERATO che detta domanda è stata trasmessa dal proponente, unitamente all’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, alla Direzione Regionale Ricerca Innovazione ed Energia in data 23.04.2017, la quale l’ha acquisita al protocollo dell’ente ed è quindi pervenuta alla Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 07.05.2018;

VISTO che la Direzione Regionale Ricerca Innovazione ed Energia, con nota prot. n. 182767 del 17.05.2018, ha richiesto alla Società in oggetto il completamento della documentazione relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, ai fini dell’attivazione del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 193031 del 24.05.2018 il proponente ha trasmesso alla Direzione Regionale Ricerca Innovazione ed Energia l’istanza relativa al procedimento unico correttamente predisposta e corredata della relativa documentazione tecnica in riscontro alla richiesta di cui al paragrafo precedente;

VISTO che con nota prot. n. 219029 del 08.06.2018 la Direzione Regionale Ricerca Innovazione ed Energia ha comunicato alla Società in oggetto il nominativo del responsabile del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto ed ha contestualmente informato che l’indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al procedimento in capo alla medesima Direzione, saranno attivate successivamente agli esiti delle procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza della scrivente Direzione;

VISTA la nota prot. n. 236727 del 21.06.2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 271699 del 03.07.2018 il Comune di Bussolengo ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, fatti salvi eventuali successivi approfondimenti sotto il profilo tecnico;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04.07.2018 è avvenuta la presentazione da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico su un’area piana, priva di costruzioni, a piazzale parzialmente inerbito, ubicata all’interno di una stazione elettrica esistente di proprietà di Terna S.p.A.. L’area di impianto sarà recintata.

Il campo fotovoltaico sarà dotato di una cabina di trasformazione BT/MT dell’energia elettrica prodotta che verrà totalmente immessa nella rete elettrica e di una cabina di consegna.

I moduli fotovoltaici verranno posizionati su una struttura di sostegno fissa in acciaio zincato, saranno orientati verso sud ed inclinati di 30° rispetto all’orizzontale e saranno collegati elettricamente tra loro. Le strutture di sostegno dei moduli verranno quindi fissate su basamenti di cemento, disposti direttamente sulla superficie del terreno.

I principali dati di progetto dell’intervento sono i seguenti:

  • Potenza totale: 1.517,760 kW;
  • Produzione di energia annua: 1.370.226,24 kWh;
  • N° moduli fotovoltaici: 4.464;
  • Superficie totale campo fotovoltaico: 23.184 mq;
  • Tempo di vita dell’impianto: 20 anni;

VISTO CHE il presente intervento è promosso da Terna S.p.A., per il tramite della società Rete Verde 20 S.r.l. dalla stessa controllata, ed in accordo con RFI, nell’ambito del progetto più ampio denominato “Green Power for Rail”. Tale progetto si propone la realizzazione di diversi impianti fotovoltaici dislocati su tutto il territorio nazionale, ai fini della realizzazione di un parco solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica destinata alla mobilità sostenibile pubblica;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 409166 del 09.10.2018;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 313139 del 26.07.2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 128/2018, nella quale, tra l’altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si stabiliscono alcune prescrizioni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 31.10.2018, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

  • considerato che l'impianto fa parte di un ampio progetto denominato “Green Power for Rail” e che la produzione di energia elettrica è destinata alla mobilità sostenibile pubblica;
  • considerato che il progetto si colloca su aree residuali di sviluppo della Stazione Elettrica;
  • preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 128/2018 del 12/07//2018, inviata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 26/07/2018 con prot. n. 313139, con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione d'incidenza con prescrizioni;
  • preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 31.10.2018, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate;

CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.

2. Al fine di evitare l'impermeabilizzazione eccessiva del suolo si dovrà prediligere, dove questo sia possibile, l’affissione al terreno della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici tramite l'uso dei pali anziché con zavorre in calcestruzzo.

3. Sia mantenuto nell'area del parco fotovoltaico il terreno a prato stabile e venga sottoposto a periodica manutenzione.

4. Si dovrà provvedere alla realizzazione, all'implementazione e al mantenimento della barriera arborea mediante la messa a dimora di piante autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e la sostituzione di eventuali “morie” di essenze, così da garantire la permanenza e l'integrità della fascia verde mitigativa lungo la recinzione che costeggia l'impianto verso il gruppo di abitazioni a sud della centrale.

5. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte ad evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

6. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 128/2018 del 12/07/2018, si prescrive:

1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Caprimulgus europaeus,Lanius collurio, Lanius minor) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

7. All’interno della “Relazione di Calcolo Elettrico” è prevista l’installazione un impianto di illuminazione normale e di sicurezza, oltre all’illuminazione del piazzale circostante, mediante proiettori installati sulle pareti esterne dell’edificio.

Si chiede pertanto che prima della realizzazione dell’opera venga predisposto un progetto illuminotecnico ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/2009;

8. In fase di cantierizzazione, si chiede che vengano adottate tutte le misure atte a mitigare l’impatto acustico presso gli eventuali recettori sensibili, concordandole in fase di deroga con i Comuni competenti.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 31.10.2018, sono state approvate nella seduta del 22.11.2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 31.10.2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a Rete Verde 20 S.r.l. con sede legale in Roma – Via Egidio Galbani n. 70, – Pec: reteverde20srl@pec.terna.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Provincia di Verona; Comune di Bussolengo (VR); Direzione Generale ARPAV; Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona; e-Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete - PLA - Distaccamento sede di Verona; Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per le Attività Territoriali - Ispettorato Territoriale Veneto; Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia - D.G. per le Risorse Minerarie ed Energetiche; Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Direzione Ricerca Innovazione ed Energia U.O. Energia; Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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