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Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 116 del 06 dicembre 2018

CARGILL S.r.l. (con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 20141 Milano (MI) C.F. e P.IVA 12096330159). Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo Regione del Veneto. Comune di localizzazione: Castelmassa (RO). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1020/2016, D.G.R. n. 1979/2016). Rilascio del provvedimento di V.I.A favorevole ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Note per la trasparenza

In riferimento all'istanza presentata da CARGILL S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 per il rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo Regione del Veneto, con il presente atto si rilascia il provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Cargill S.r.l. (C.F. e P.IVA 12096330159) con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 – 20141 Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.I.A. (U.O. V.I.A.) al protocollo 105724 in data 15/03/2017;

VISTO che con nota protocollo 153054 in data 18/04/2017 gli uffici dell’U.O. V.I.A. hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa da Cargill S.r.l. in ottemperanza alla richiesta di cui sopra, acquisita al protocollo regionale 192765 in data 17/05/2017;

VISTA la nota 211161 in data 30/05/2017 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati, l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e l’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 28/06/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 10/10/2017 – protocollo 421850, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 459581, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 09/11/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza con alcune prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 21/2017);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

ATTESO che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 03/10/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole (n. 42, Allegato A al presente provvedimento), in ordine alla compatibilità ambientale del rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee in oggetto, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale (facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017, acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459581 in data 09/11/2017, espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV), senza la necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste e descritte nella documentazione allegata all’istanza ed in particolare con le condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che il verbale della seduta Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 è stato approvato nella seduta del 31/10/2018;

decreta

1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole (n. 42) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, relativamente all’istanza: “Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo – Regione del Veneto.”;

3.  di rilasciare, in riferimento all’istanza: “Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo – Regione del Veneto.”, il provvedimento di V.I.A. favorevole subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 42 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste e descritte nella documentazione allegata all’istanza;

4.  di prendere atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459581 in data 09/11/2017) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;

5.  di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Operativa – Genio Civile Rovigo, ai fini del rilascio del rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo – Regione del Veneto;

6.  di trasmettere il presente provvedimento alla società CARGILL S.r.l. (con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 – 20141 Milano (MI) C.F. e P.IVA 12096330159 – PEC: Cargill_srlehs@sicurezzapostale.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Castelmassa, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Rovigo;

7.  avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

8.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

116_Allegato_DDR_116_06-12-2018_383788.pdf

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