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Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 115 del 06 dicembre 2018

Telve Rigo S.r.l. con sede legale in Via Borgo Padova, 30 35012 Camposampiero (PD) C.F. e P.IVA 02326660285. Miniera di sali magnesiaci denominata Scalon. Ampliamento del cantiere minerario. Comune di localizzazione: Quero Vas (BL). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento del cantiere minerario, della concessione miniera di sali magnesiaci denominata Scalon, localizzata in Comune di Quero Vas (BL), presentato dalla Ditta Telve Rigo S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Telve Rigo S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 97555 in data 14/03/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 41) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 03/10/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/10/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 03/10/2018

Il Direttore

PREMESSO che:

con Decreto n. 21/1997 in data 28/10/1997 del Distretto Minerario di Padova è stata assegnata alla ditta Telve Rigo s.r.l. la concessone mineraria per l’estrazione di Sali magnesiaci denominata “SCALON” in Comune di Vas (ora Quero Vas) (BL), su di una estensione di 72 Ha e per una durata di anni 20.

Con D.G.R. n. 4321 in data 24/11/1998 sono stati autorizzati ai fini idrogeologici e forestali i lavori di coltivazione mineraria e correlata ricomposizione ambientale del cantiere minerario della miniera “Scalon”.

Con decreto regionale n. 249 in data 05/11/2008 è stata rilasciata relativamente al cantiere minerario l’autorizzazione paesaggistica fino al 31/12/2008.

La mineralizzazione era costituita da due formazioni geologiche: la falda detritica e il sottostante ammasso roccioso appartenente alla formazione geologica del Calcare del Vaiont. Il progetto aveva previsto 3 fasi di coltivazioni, delle quali le prime due dovevano interessare la falda detritica per una cubatura stimata in circa 3.423.700 mc di minerale, mentre con la terza e ultima fase doveva svilupparsi in sotterraneo all’interno del substrato roccioso, per un volume stimato in circa 106.930 mc di minerale.

A seguito di fenomeni di instabilità verificatisi nell’autunno 2008, successivamente alla messa a nudo della parete rocciosa sovrastante il cantiere e che hanno interessato anche la sottostante viabilità provinciale, la ditta ha dato esecuzione ai provvedimenti adottati dalla Provincia di Belluno ai fini della sicurezza, previa realizzazione di un vallo a protezione della citata viabilità e alla messa in sicurezza del diedro detensionato dopo l’asporto dell’antistante materiale detritico.

Con D.G.R. n. 1303 in data 03/08/2011 è stata denegata la domanda in data 18/11/2003 di ampliamento del cantiere minerario, autorizzando sia sotto il profilo minerario, ai sensi del R.D. 27/07/1927, n. 1443, che per gli aspetti del vincolo idrogeologico e forestale (R.D. 30/12/1923, n. 3267) e di quello paesaggistico (D.Lgs. 42/2004), una variante sostanziale al progetto di coltivazione del cantiere minerario.

Detta variante ha previsto una notevole riduzione del volume di minerale e materiali associati estraibili, previa prosecuzione soltanto su una porzione del cantiere minerario autorizzato e rinunciando alla coltivazione in sotterraneo, nonché una nuova conformazione morfologica finale del versante detritico, con miglioramenti delle condizioni di sicurezza sia della sottostante viabilità provinciale che del sito minerario. La quantità estraibile è stata pertanto ridotta a circa 680.000 mc di minerale e materiali associati, da sommarsi ai volumi fino ad allora escavati, per una durata dei lavori di coltivazione fino alla scadenza della concessione mineraria (27/10/2017).

In data 12/07/2016 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposanpiero (PD) – C.F. e P.IVA 02326660285), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione al rinnovo della concessine mineraria di sali magnesiaci denominata Scalon, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita al protocollo regionale 269087, conclusasi con parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni (n. 14), espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A nella seduta del 11/10/2017.

In data 14/03/2018 è stata presentata, dalla Ditta Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposanpiero (PD) – C.F. e P.IVA 02326660285), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018, per l’ampliamento del cantiere minerario della miniera di sali magnesiaci denominata Scalon., acquisita al protocollo regionale 97555, con allegata la documentazione digitale (progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica) trasmessa a mezzo PEC del 14/03/2018 (acquisita al protocollo 97613 e 97691).

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 05/04/2018 al protocollo 128890.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 09/04/2018 – protocollo 131602, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 09/04/2018 - protocollo 131622 gli Uffici regionali dell’U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota 162629, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 04/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del 27/04/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni e raccomandazioni.

La Direzione Operativa – Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, con nota acquisita dagli Uffici dell’U.O. VIA al protocollo 153905 in data 26/04/2018 e con successiva nota acquisita in data 02/10/2018 al protocollo 399588 (pubblicate sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018), ha comunicato che presa visione della documentazione progettuale, non risultavano aspetti di propria competenza.

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 174590 in data 11/05/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il proponente in data 16/05/2018, presso la sede del Municipio del Comune di Quero Vas (BL) ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le modalità concordate con il Comune interessato, come da dichiarazione della Società acquisita in data 17/05/2018 al protocollo regionale 181723.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 13/06/2018, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.

La Società Telve Rigo S.r.l. ha presentato presso la Direzione regionale Difesa del Suolo, istanza di ulteriore differimento del termine di scadenza della concessione mineraria in questione (acquisita la protocollo regionale 226410 in data 14/06/2018).

In relazione alla succitata richiesta, con nota 244698 in data 28/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato l’avvio del procedimento.

Ai fini:

  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  • del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC, ha trasmesso (con nota n. 0018522 Class. 34.10.01 del 18/09/2018, acquisita al protocollo regionale 379032 in data 19/09/2018), il proprio parere di competenza favorevole relativo sia alla tutela paesaggistica e architettonica, che alla tutela archeologica, con prescrizioni.

Il Comune di Quero Vas (BL), con nota acquista al protocollo regionale 163135 in data 04/05/2018, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall’U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale e richiesta di verifica documentale (in data 09/04/2018, protocollo 131602).

Con nota acquisita la protocollo regionale 396185 in data 01/10/2018 il Comune di Quero Vas ha espresso parere favorevole al progetto in questione (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018).

Con nota acquisita la protocollo regionale 394334 in data 02/10/2018 la Provincia di Belluno ha espresso parere favorevole all’intervento in questione con prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018).

Durante l’iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. ulteriori osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTO il R.D. n. 3267/1923;

VISTO il R.D.L. n. 1126/1926;

VISTO il R.D. n. 1443/1927;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R n. 52/1978;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 4321/1198;

VISTA la D.G.R. n. 1303/2011;

VISTA la D.G.R. n. 2130/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 21/97 in data 28/10/1997;

VISTO il P.M.P.F.;

VISTO il parere favorevole di competenza, espresso dalla Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno (acquisto dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 396814 in data 01/10/2018), ai sensi dell’art. 15 della L.R n. 52/1978, dell’art. 54 del P.M.P.F. e dell’art. 20 del R.D.L. n. 1126/1926, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. la Ditta interessata dovrà presentare, alla Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno, prima dell’inizio dei lavori, quale cauzione a garanzia del recupero della nuova area da sottrarre tempestivamente al bosco, l’originale del deposito dell’importo di 100.00,00 Euro (centomila/00 Euro), da effettuarsi con le seguenti modalità:

Modalità di accensione del deposito cauzionale

Mediante:

  1. fideiussione bancaria o assicurativa, eventualmente tacitamente rinnovabile di anno in anno, che preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di liberatoria regionale;
  2. versamento in c/c bancario, avente per causale l’autorizzazione ottenuta con intestazione a “UNICREDIT BANCA SPA Mercerie dell’Orologio 191 – 30124 Venezia – IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833.

La ricevuta del deposito cauzionale dovrà essere inoltrata con:

  • lettera d’accompagnamento;
  • scheda dati anagrafici debitamente compilata (da richiedere all’Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno);
  • copia del documento di riconoscimento dell’intestatario in corso di validità;
  1. potrà essere richiesto lo svincolo del deposito in essere di 206.582,76 Euro (duecentoseimilacinquecentoottantadue/76 Euro, ad avvenuto ripristino della superficie di miniera di cui alla D.G.R. n. 1303/2011, a meno della superficie interessata dal presente ampliamento interferente con la precedente previsione di coltivazione;
  2. il risarcimento delle fallanze della piantumazione dovrà prorogarsi fino al quarto anno della coltivazione dei lavori; 

VISTO il parere n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 03/10/2018, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del 27/04/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 162629 in data 04/05/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 392218 del 27/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 03/10/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 31/10/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 03/10/2018;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposampiero (PD) – C.F. e P.IVA 02326660285), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

decreta

1.  che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del 27/04/2018 (acquista dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 162629 in data 04/05/2018) espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto:

  • delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere (n. 41 del 03/10/2018);
  • di quanto prescritto dalla Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno, nel proprio parere di competenza, acquisto dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 396814 in data 01/10/2018), ai sensi dell’art. 15 della L.R n. 52/1978, dell’art. 54 del P.M.P.F. e dell’art. 20 del R.D.L. n. 1126/1926:
  1. la Ditta interessata dovrà presentare, alla Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno, prima dell’inizio dei lavori, quale cauzione a garanzia del recupero della nuova area da sottrarre tempestivamente al bosco, l’originale del deposito dell’importo di 100.00,00 Euro (centomila/00 Euro), da effettuarsi con le seguenti modalità:

Modalità di accensione del deposito cauzionale

Mediante:

  1. fideiussione bancaria o assicurativa, eventualmente tacitamente rinnovabile di anno in anno, che preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di liberatoria regionale;
  2. versamento in c/c bancario, avente per causale l’autorizzazione ottenuta con intestazione a “UNICREDIT BANCA SPA Mercerie dell’Orologio 191 – 30124 Venezia – IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833.

La ricevuta del deposito cauzionale dovrà essere inoltrata con:

  • lettera d’accompagnamento;
  • scheda dati anagrafici debitamente compilata (da richiedere all’Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno);
  • copia del documento di riconoscimento dell’intestatario in corso di validità;
  1. potrà essere richiesto lo svincolo del deposito in essere di 206.582,76 Euro (duecentoseimilacinquecentoottantadue/76 Euro, ad avvenuto ripristino della superficie di miniera di cui alla D.G.R. n. 1303/2011, a meno della superficie interessata dal presente ampliamento interferente con la precedente previsione di coltivazione;
  2. il risarcimento delle fallanze della piantumazione dovrà prorogarsi fino al quarto anno della coltivazione dei lavori; 

3.  di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento del cantiere minerario, della concessione miniera di sali magnesiaci denominata Scalon, localizzata in Comune di Quero Vas (BL), presentato da Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposampiero (PD) – C.F. e P.IVA 02326660285), subordinatamente al rispetto:

  • delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  • di quanto prescritto dalla Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est – Sede di Belluno, indicato al punto 2 del presente decreto;

4.  di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018;

5.  di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

6.  di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;

7.  di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

8.  di trasmettere il presente provvedimento a Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – 35012 Camposampiero (PD), C.F. e P.IVA 02326660285 - PEC: telverigo@pec.telverigogroup.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Quero Vas (BL), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Belluno, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Est – Sede di Belluno, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;

9.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

10.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

115_Allegato_DDR_115_06-12-2018_383787.pdf

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