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Bur n. 122 del 11 dicembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 76 del 09 novembre 2018

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del direttore regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017. Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maser e gestito dalla società MARCON S.r.l., a seguito di comunicazione di varianti non sostanziali trasmesse dalla medesima.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 2372 del 16 dicembre 2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n. 352 del 25 marzo 2014, la Giunta regionale ha espresso il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, autorizzato il progetto e rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria per lo sviluppo e la razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti localizzato nel Comune di Maser (TV) e gestito dalla società Marcon S.r.l.

RICHIAMATI i decreti regionali n. 82 del 28.10.2014, n. 69 del 03.11.2015 e n. 35 del 15.05.2016 con cui si è preso atto delle modifiche non sostanziali dell’installazione succedutesi nel tempo e debitamente comunicate dalla Ditta.

CONSIDERATO che con decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017 è stata rilasciata alla Ditta l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativamente all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti, ubicato in Via dei Rizzi 4 in Comune di Maser (TV), di cui al progetto depositato presso i competenti Uffici dell’U.C. VIA in data 7 gennaio 2013.

VISTO che con prot. reg. n. 244692 del 22.06.2017 è stata acquisita agli atti della Direzione Valutazioni Commissioni l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata dalla Ditta, relativamente all’intervento di sviluppo e razionalizzazione dell’esistente impianto di trattamento rifiuti.

CONSIDERATO che tale intervento consiste nel riassetto funzionale e di aggiornamento delle metodiche lavorative presso l’impianto mediante:

  • l’eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata;
  • l’adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio necessario alle fasi di controllo del trattamento di inertizzazione;
  • il potenziamento dell’attività di stoccaggio provvisorio finalizzato all’aumentata attività di recupero dei rifiuti riciclabili;
  • l’individuazione del box 57/A dedicato anche al pretrattamento funzionale all’inertizzazione;
  • la creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione;
  • l’inserimento di alcuni codici CER per i rifiuti compatibili con il trattamento dell’impianto esistente;
  • l’integrazione delle funzioni per i box n. 28, n. 57/B, n. 52/P1 e n. 52/P2;
  • la miscelazione di rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi.

PRESO ATTO che nella seduta del 11.07.2018 il Comitato regionale VIA ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale sull’istanza di verifica di assoggettabilità succitata, concludendo che alcune delle modifiche richieste dal proponente evidenziano potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente, tali da rendere necessario l’assoggettamento a VIA.

PRESO ATTO altresì che col medesimo parere il Comitato regionale VIA ha ritenuto che le restanti modifiche proposte dalla Ditta si possano configurare in parte come modifiche gestionali e operative, in parte come modifiche tali da non variare gli impatti sull’ambiente già valutati nel procedimento conclusosi con la summenzionata DGRV n. 2372 del 16 dicembre 2013.

CONSIDERATO che, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. reg. n. 333953 del 09.08.2018, recependo le conclusioni testé riportate la Ditta ha presentato una nuova comunicazione di modifica non sostanziale dell’installazione limitandosi a proporre alcune delle modifiche giudicate non sostanziali dal Comitato regionale VIA e di seguito riportate:

  1. individuazione del box 57/A da dedicare anche al pretrattamento funzionale all’inertizzazione;
  2. inserimento di alcuni codici EER per il trattamento diversificato;
  3. integrazione delle funzioni per i box 28, 57/A, 57/B, 52/P1, 52/P2 e Q1 Q2.

VISTO che con nota prot. reg. n. 377272 del 18.09.2018 questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta specifiche precisazioni attinenti alle modifiche proposte e ha inoltre richiesto agli Enti interessati di esprimere le proprie eventuali osservazioni.

APPURATO che con nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 383637 del 21.09.2018 la Ditta ha prodotto le integrazioni richieste.

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 408997 del 09.10.2018 questa Amministrazione ha comunicato alla Ditta che le modifiche richieste non sono sostanziali in quanto non rientrano nelle fattispecie previste all’art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., precisando quanto segue:

  • nel box 57/A l’attività proposta di selezione/cernita del rifiuto con rimozione della frazione grossolana e/o estranea, è propedeutica al processo di inertizzazione al fine di preservare la funzionalità della specifica impiantistica e garantire la sicurezza in ambiente di lavoro; si evidenzia che tale trattamento preliminare dovrà essere indicato nelle apposite schede previste alla prescrizione lett. c del provvedimento vigente, alla sezione “Inertizzazione (stabilizzazione o solidificazione/immobilizzazione) volta allo smaltimento in discarica negli impianti disciplinati dal D.lgs. 36/2003 e del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.”, indicando quantità e codice CER dei rifiuti che vengono rimossi;
  • nella seduta del Comitato VIA del 11.07.2018 è stato determinato che “per quanto riguarda il punto F (inserimento di alcuni codici CER per il trattamento diversificato) si ritiene che non vengano modificati gli impatti sull’ambiente già valutati nel procedimento conclusosi con D.G.R.V. n. 2372/2013 in quanto le tipologie di rifiuti richieste sono analoghe a quelle già autorizzate”;
  • l’integrazione funzionale per le piazzole Q1 e Q2, per i box 57/A e 57/B, per i box 52/P1 e 52/P2 e per il box 28 potrà essere attuata evitando la presenza contemporanea di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella stessa piazzola/box e l’opzione tra le diverse modalità di stoccaggio deve intendersi alternativa, ovverosia deve intendersi esclusa la possibilità che nello stesso box siano conferiti contemporaneamente rifiuti in cumuli e rifiuti in contenitori chiusi. Tali disposizioni riprendono quelle già presenti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/2017;
  • alla luce delle varianti richieste si richiama la Ditta a garantire – mediante le registrazioni prescritte - la rintracciabilità dei rifiuti lungo le intere filiere di trattamento, in modo che in ogni istante siano sempre individuabili le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle diverse operazioni autorizzate.

PRESO ATTO che le conclusioni della succitata nota n. 408997 del 09.10.2018 sono state condivise per le vie brevi con Provincia ed ARPAV – Dipartimento provinciale di Treviso.

RITENUTO che le varianti in questione comportano la modifica dell’AIA vigente e che, pertanto, le stesse sono sottoposte – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – al pagamento dei relativi oneri istruttori – da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

PRESO ATTO che con nota acquisita con prot. n. 416001 del 12.10.2018 la Ditta ha trasmesso l’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori relativamente alle modifiche in questione.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, delle varianti proposte dalla Ditta MARCON S.r.l.

RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

1.  Di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta MARCON S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4 in Comune di Maser (TV), con nota acquisita al prot. reg. n. 333953 del 09.08.2018.

2.  Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017, come di seguito specificato.

a.  E’ autorizzato il trattamento preliminare aggiuntivo che si intende effettuare nel box 57/A, consistente nell’attività di selezione/cernita del rifiuto con rimozione della frazione grossolana e/o estranea, propedeutico al processo di inertizzazione; tale trattamento dovrà essere indicato nelle apposite schede previste alla prescrizione lett. c) del provvedimento vigente, alla sezione “Inertizzazione (stabilizzazione o solidificazione/immobilizzazione) volta allo smaltimento in discarica negli impianti disciplinati dal D.lgs. 36/2003 e del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.”, indicando quantità e codice CER dei rifiuti che vengono rimossi.

b.  E’ autorizzata l’integrazione funzionale per le piazzole Q1 e Q2, i box 57/A e 57/B, i box 52/P1 e 52/P2 e il box 28, che potrà avvenire evitando la presenza contemporanea di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella stessa piazzola/box e garantendo che le diverse modalità di stoccaggio nella stessa piazzola/box siano tra loro alternative, ovverosia che sia esclusa la possibilità che nella stessa piazzola/box siano conferiti contemporaneamente rifiuti in cumuli e rifiuti in contenitori chiusi.

c.  La tabella riportata alla prescrizione n. 14 del decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017, in ragione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), è sostituita dalla seguente:

 

N° area

Identificazione area

Capacità di stoccaggio

Superficie

Caratteristiche

Tipologia rifiuti stoccati

Attività di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi

16-17

ZONA H2

400 m3

-

2 serbatoi

Stoccaggio rifiuti liquidi prodotti dal trattamento chimico fisico – non pericolosi

16/A

ZONA H3

280 m3

-

1 serbatoio

Stoccaggio rifiuti liquidi prodotti dal trattamento chimico fisico – non pericolosi

54

ZONA T2

48 m3

-

1 serbatoio

Stoccaggio oli ed acque emulsionate prodotti dal trattamento chimico fisico – pericolosi

28

ZONA C

60 m3

26 m2

Cassone scarrabile o cumulo

Stoccaggio fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico – pericolosi o non pericolosi

Attività di inertizzazione di rifiuti solidi

73/A-73/B

ZONA L

580 m3

160 m2

Cumuli

Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di inertizzazione – pericolosi o non pericolosi

73/C-73/D

ZONA L

300 m3

84 m2

Cumuli

Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di inertizzazione – pericolosi o non pericolosi

Attività di triturazione

60

ZONA T1

30 m3 cadauno

-

Massimo 2 cassoni scarrabili

Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di triturazione – pericolosi

61

ZONA T1

30 m3 cadauno

-

Massimo 2 cassoni scarrabili

Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di triturazione – non pericolosi

Attività di selezione e cernita

58/C

ZONA S1

140 m3

55 m2

Cumulo

Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale) prodotto dalla selezione e cernita – non pericolosi

58/D/E/F

ZONA S1

420 m3

165 m2

Cumulo

Stoccaggio rifiuto solido (frazioni selezionate: legno, ferro, plastica, ecc.) prodotto dalla selezione e cernita – non pericolosi

59/R

ZONA S1

1 m3 cadauna

-

Massimo 100 balle pressate

Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale) prodotto dalla selezione e cernita – non pericolosi

59/R

ZONA S1

1 m3 cadauna

-

Massimo 100 balle pressate

Stoccaggio rifiuto solido (frazioni selezionate) prodotto dalla selezione e cernita – non pericolosi

61/R

Lato ovest

ZONA S1

30 m3 cadauno

-

Massimo 10 cassoni scarrabili

Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale e frazioni selezionate) prodotto dalla selezione e cernita – non pericolosi

59

ZONA S1

1 m3 cadauna

-

Massimo 200 balle pressate

Stoccaggio materie per le quali è cessata la qualifica di rifiuto prodotte dalla selezione e cernita

Attività di recupero metalli nobili

10

ZONA A

30 m3

-

1 serbatoio

Stoccaggio rifiuto liquido esausto prodotto dal recupero di metalli nobili – pericolosi

Attività di stoccaggio e miscelazione

9-12-13

ZONA A

70 m3

-

3 serbatoi

Mero stoccaggio rifiuti liquidi – pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico – pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti liquidi – pericolosi

14-15

ZONA A

20 m3

-

2 serbatoi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento di recupero metalli nobili – pericolosi

8

ZONA A

30 m3

-

1 serbatoio

Mero stoccaggio rifiuti liquidi – non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico – non pericolosi

Miscelazione non in deroga rifiuti liquidi – non pericolosi

7-11

ZONA A

60 m3

-

2 serbatoi

Mero stoccaggio rifiuti liquidi – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico – pericolosi o non pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti liquidi – pericolosi

55

ZONA T2

48 m3

-

1 serbatoio

Mero stoccaggio oli ed acque emulsionate – pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga oli ed acque emulsionate – pericolosi

48

Q1

18 m3

18 m2

Colli

Mero stoccaggio rifiuti liquidi in colli – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio rifiuti liquidi in colli funzionale al trattamento chimico fisico – pericolosi o non pericolosi

48

Q2

18 m3

18 m2

Colli

Mero stoccaggio rifiuti liquidi in colli – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio rifiuti liquidi in colli funzionale al trattamento chimico fisico – pericolosi o non pericolosi

61

ZONA S1

30 m3 cadauno

-

Massimo 8 cassoni scarrabili

Mero stoccaggio rifiuti solidi – non pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di selezione e cernita – non pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di triturazione – non pericolosi

61/R

Lato est

ZONA S1

30 m3 cadauno

-

Massimo 10 cassoni scarrabili

Mero stoccaggio rifiuti solidi – non pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di selezione e cernita – non pericolosi

58/A/B

ZONA S1

280 m3

110 m2

Cumuli/colli/balle pressate*

Mero stoccaggio rifiuti solidi – non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali al trattamento di selezione e cernita – non pericolosi

Miscelazione non in deroga rifiuti solidi – non pericolosi

T3

ZONA T3

10 m3

40 m2

Fusti, contenitori chiusi in genere

Mero stoccaggio rifiuti liquidi (solventi) – pericolosi

57/A

ZONA T1

280 m3

80 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali alla triturazione – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all’inertizzazione – pericolosi o non pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi

Selezione/cernita propedeutica al processo di inertizzazione senza formazione di colaticci ed emissioni diverse da quelle gestibili nel Comparto 1”

57/B

ZONA T1

280 m3

80 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali alla triturazione – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all’inertizzazione – pericolosi o non pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi

71/A/B

ZONA F2

160 m3

80 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all’inertizzatore – pericolosi o non pericolosi

Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti solidi – pericolosi o non pericolosi

72/A/B/C/D

ZONA F1

400 m3

160 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all’inertizzatore – pericolosi o non pericolosi

Miscelazione non in deroga rifiuti solidi – non pericolosi

52/P1

ZONA P1

100 m3

40 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi – pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all’inertizzatore – pericolosi

52/P2

ZONA P2

100 m3

40 m2

Cumuli/colli*

Mero stoccaggio rifiuti solidi – pericolosi o non pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all’inertizzatore – pericolosi o non pericolosi

60

ZONA T1

30 m3 cadauno

-

Massimo 10 cassoni scarrabili

Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi

72/E

ZONA F1

60 m3

20 m2

Big bags / colli

Mero stoccaggio rifiuti solidi – pericolosi

Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all’inertizzatore – pericolosi


* L’opzione tra le diverse modalità deve intendersi alternativa; ovverosia deve intendersi esclusa la possibilità che nello stesso box siano conferiti contemporaneamente rifiuti in cumuli e rifiuti in contenitori chiusi (o balle)

d.  L’Allegato A al decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017, riportante l’elenco dei rifiuti conferibili in impianto identificati mediante codifica a sei cifre con relativa descrizione, e distinti per le diverse operazioni autorizzate, è sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento.

e.  La Ditta è tenuta a garantire – mediante le registrazioni prescritte - la rintracciabilità dei rifiuti lungo le intere filiere di trattamento, in modo che in ogni istante siano sempre individuabili le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle diverse operazioni autorizzate.

3.  Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017.

4.  Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, 4 – Maser, al Comune di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV- Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.

5.  Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

6.  Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

76_Allegato_A_383023.pdf

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