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Bur n. 121 del 07 dicembre 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 484 del 22 novembre 2018

R.D. 523/1904 - Autorizzazione/Concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO). Pratica PL_AT00010 Concessionario: Telecom Italia S.p.a. -

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 13.10.2015 dalla Telecom Italia S.p.a. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 15.10.2015 Prot. n. 415309; Pareri: - C.T.R.D. del 30.08.2018 voto n. 83; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 25.09.2018; - Disciplinare n. 4861 del 16.11.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.10.2015 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) 1 ha chiesto l’autorizzazione/concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO);

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 25.09.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 83 nell’adunanza del 30.08.2018;

CONSIDERATO che la Telecom Italia S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 16.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – L.R. 54/2012, art. 18”

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) l’autorizzazione/concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 16.11.2018 iscritto al n. 4861 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone per l’anno 2018, relativo alle opere insistenti su area demaniale, è stabilito in €uro 317,94 (trecentodiciasette/94) e sarà aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT per la durata del rapporto concessorio di cui al presente atto. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice telecomunicazioni) e l’art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all’occupazione di superfici demaniali a carico degli operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910 avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l’Amministrazione concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione, avente titolo nell’occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente lite. In caso di vittoria processuale dell’Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere all’immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative o diverse disposizioni dell’Autorità giudiziaria.
  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  7.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

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