Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 121 del 07 dicembre 2018


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 471 del 16 novembre 2018

R.D. 523/1904 Aree demaniali aventi una superficie di HA 61.36.45 costituenti la scarpata e la banchina arginale lato alveo del fiume Adige compresa tra lo stante 0 e lo stante 259 nei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo e San Martino di Venezze e relativa agli interventi volti a mantenere prati stabili, a provvedere alla cura e miglioramento dei corridoi ecologici e delle aree boscate. - Pratica AD_SF00025. Concessionario: AGRIZAR Società Agricola Semplice - SANT'URBANO (PD) Declaratoria di decadenza

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione demaniale di cui all'oggetto, per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare di concessione n. 860 di Rep. del 11.04.2013, come modificato ed integrato con sostituzione dell'Allegato 2 allo stesso, con Decreto n. 311 del 25 luglio 2017.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 860 del 11.04.2013; Decreto n. 124 del 17 aprile 2013; Decreto n. 311 del 25.07.2017.

Il Direttore

VISTO il Disciplinare n. 860 di Rep. del 11.04.2013 e relativo Decreto n. 124 del 17.04.2013 e successivo Decreto n. 311 del 25.07.2017 di integrazione del disciplinare di concessione, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto, rilasciata alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, con sede a (omissis)

VISTA la nota dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Prot. n. 325639 del 03.08.2018, con la quale veniva contestata alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice la mancata ultimazione dello sfalcio e del decespugliamento primaverile delle pertinenze arginali in concessione, e veniva fissato un termine per il completamento delle predette lavorazioni sull’intera sezione arginale a fiume, come previsto dagli artt. 3 e 4 del succitato Disciplinare;

VISTA la successiva nota dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Prot. n. 367233 del 11.09.2018, con la quale la Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, nel perdurare della situazione di inadempimento precedentemente rilevata e confermata da personale dell’U.O. Genio Civile Rovigo con verbale di sopralluogo effettuato in data 28.08.2018, veniva diffidata a procedere, entro il termine del 30/09/2018, al taglio completo della vegetazione secondo lo schema denominato “Allegato 2” al disciplinare di concessione n. 860 del 11.04.2013 approvato, con modifiche, con decreto n. 311 del 25.07.2017;

CONSIDERATO che in data 09.10.2018, previo accordo con la AGRIZAR Società Agricola Semplice, veniva effettuato un sopralluogo da parte del personale dell’U.O. Genio Civile Rovigo al fine di accertare, in contradditorio con il concessionario, l’adempimento di quanto richiesto con la precitata diffida del 11.09.2018;

VERIFICATO, in seguito al sopralluogo del 09.10.2018, che la situazione dell’arginatura destra del fiume Adige, lato alveo, rispetto a quanto riscontrato col precedente sopralluogo del 28.08.2018 era rimasta sostanzialmente invariata, salvo che per il ciglio in sommità (lato fiume) e alcuni tratti della banchina e della scarpata arginale;

RICHIAMATA la nota di questo Ufficio Prot. n. 429819 del 23.10.2018 con la quale, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche, si comunicava alla Ditta concessionaria l’avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare n. 860 di Rep. del 11.4.2013, come modificato, in relazione all’Allegato 2 allo stesso, con decreto n. 311 del 25.07.2017, fissando alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa per presentare per iscritto le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che, la Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, dopo aver provveduto a versare il canone concessorio per il 2018, con nota del 02.11.2018 ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni al preavviso di decadenza trasmesso con nota dell’U.O. Genio Civile Rovigo del 23.10.2018 prot. n. 429819;

RITENUTO di non accogliere le osservazioni addotte dalla Ditta concessionaria per le seguenti motivazioni:

- contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni della Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, corredate dalla relazione a firma del tecnico Barison Matteo, le contestazioni sollevate dall’U.O. Genio Civile in merito all’incompleto sfalcio e decespugliamento delle pertinenze arginali in concessione, si riferiscono allo sfalcio primaverile, i cui termini, nonostante i ripetuti solleciti, risultano da tempo scaduti, e non già allo sfalcio autunnale. L’età dello stato vegetativo riscontrato in sede di sopralluogo, risulta essere superiore all’anno. Il mancato o solo parziale sfalcio e decespugliamento della sezione arginale a fiume e, in taluni tratti, anche della banchina, come peraltro confermato nella succitata relazione del tecnico, hanno causato uno sviluppo incontrollato di vegetazione arbustiva ed arborea che rende estremamente difficoltosa l’attività di vigilanza oltre a compromettere l’efficienza e la conservazione stessa delle arginature. Il consolidamento di una popolazione vegetale arborea e arbustiva sulle pertinenze arginali per mancato sfalcio, favorisce l’insediamento di fauna selvatica quali tassi, volpi, lepri etc. che, scavando tane, compromettono la stabilità dell’arginatura, creando così un gravissimo pericolo in occasione di piene del corso d’acqua;

- i ritardi determinati dai terzisti incaricati dalla Ditta concessionaria di eseguire lo sfalcio, sono imputabili esclusivamente al concessionario sul quale, ai sensi dell’art.2, lett f) del disciplinare, ricadono le responsabilità derivanti dall’esercizio della concessione, in quanto unico referente per l’Amministrazione concedente ;

- le evidenziate difficoltà determinate dalla presenza di vincoli ambientali ( zona SIC-ZPS ) nell’area ricompresa tra gli stanti da 0 a 56, che avrebbero generato indicazioni contrastanti fra le varie Autorità competenti, risultano quantomeno intempestive, riferendosi a problematiche già affrontate e superate con l’approvazione, con decreto n. 311 del 25.07.2017, dell’Allegato 2 al disciplinare di concessione n. 860 del 11.04.2013, che è andato a sostituire il precedente Allegato. Ad ogni buon conto il tratto ricompreso tra gli stanti 0 – 56 costituisce solo una parte minimale dell’area in concessione e in contestazione;

- tutte le osservazioni sollevate dalla Ditta concessionaria in relazione a situazioni antecedenti alla data di approvazione del succitato nuovo Allegato 2 al disciplinare di concessione (25.07.2017), si ritengono superate;

- con riferimento alla denunciata presenza di materiale inerte dovuto a lavori di manutenzione e a scarichi abusivi di pietre, sassi e calcestruzzo, si ribadiscono gli obblighi sanciti nel disciplinare di concessione in capo al concessionario rispettivamente dall’art. 2 lett. d), in merito all’onere di provvedere in caso di lavori di interesse idraulico ai ripristini del caso a proprie spese e cura, e dall’art. 4 “Recupero dei rifiuti presenti sulle pertinenze in concessione”, in merito all’obbligo di provvedere alla raccolta e all’accumulo in determinati punti per il successivo prelievo e smaltimento da parte dei Comuni competenti per territorio. Ad ogni buon conto la presenza del predetto materiale interessa solo alcuni brevi tratti delle pertinenze demaniali in concessione;

- in merito all’annosa questione relativa alle interferenze create dal pascolo abusivo di greggi su parte delle aree in concessione, si fa presente che il concessionario può chiedere a propria tutela l’intervento tempestivo degli Organi di Polizia preposti, o presentare ai medesimi formale denuncia dei fatti, con individuazione, se conosciuti, dei responsabili, unici tenuti ad un eventuale risarcimento del danno;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

decreta

1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi, quindi, ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all’inosservanza di quanto prescritto dal Disciplinare di concessione n. 860 di Rep. del 11.04.2013 e relativo Allegato 2 approvato con decreto n. 311 del 25.07.2017, a tutela dei superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della concessione demaniale per l’utilizzo di aree demaniali aventi una superficie di HA 61.36.45 costituenti la scarpata e la banchina arginale lato alveo del fiume Adige compresa tra lo stante 0 e lo stante 259 nei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo e San Martino di Venezze e relativa agli interventi volti a mantenere prati stabili, a provvedere alla cura e miglioramento dei corridoi ecologici e delle aree boscate, rilasciata da questo Ufficio alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice con i succitati Atti concessori.

3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Giovanni Paolo Marchetti

Torna indietro