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Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 439 del 26 ottobre 2018

R.D. 523/1904 - Concessione temporanea per l'istallazione di un appostamento precario di caccia (dimensioni 1,4 x 2,2 ml) ad uso venatorio per l'annata 2018/2019, in sx del fiume Po allo stante 403, in località Capo di Sopra (foglio 20) nel comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica PO_VA00189 Concessionario: Lorenzetto Pierino -

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 28.11.2017 dal Sig. Lorenzetto Pierino nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.11.2017 Prot. n. 498023; Pareri: - Nulla-osta dell'Ai.po del 28.02.2018 Prot.n. 4325; Disciplinare n. 4845 del 22.10.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.11.2017 con la quale il Sig. Lorenzetto Pierino (omissis) residente a (omissis) ha chiesto la concessione temporanea per l'istallazione di un appostamento precario di caccia (dimensioni 1,4 x 2,2 ml) ad uso venatorio per l'annata 2018/2019, in sx del fiume Po allo stante 403, in località Capo di Sopra (foglio 20) nel comune di Villanova Marchesana (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall’A.I.PO con nota n. 4325 del 28.02.2018;

PRESO ATTO della Dichiarazione di non necessità Valutazione d’Incidenza Ambientale del 14.09.2018, presentata nelle forme previste dalla D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 ai sensi dell’Allegato E;

CONSIDERATO che il Sig. Lorenzetto Pierino ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 22.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – L.R. 54/2012, art. 18”

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Lorenzetto Pierino (omissis) residente a (omissis) la concessione temporanea per l'istallazione di un appostamento precario di caccia (dimensioni 1,4 x 2,2 ml) ad uso venatorio per l'annata 2018/2019, in sx del fiume Po allo stante 403, in località Capo di Sopra (foglio 20) nel comune di Villanova Marchesana (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.10.2018 iscritto al n. 4845 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  3. La concessione ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 210,91 (duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

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