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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 41 del 07 giugno 2018

Volturazione a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Statale del Santo, 85 Cadoneghe (PD) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31.03.2009 alla Ditta Nuova Amit S.r.l., con sede legale in Via dell'Elettricità, 35 Marghera (VE). Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si voltura, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 13 del 31 marzo 2009 è stata rilasciata alla Ditta Nuova Amit S.r.l. - sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 86 del 01 dicembre 2009, n. 11 del 25 febbraio 2010, n. 15 del 28 febbraio 2012, n. 62 del 13 settembre 2013 e n. 7 del 24 febbraio 2015 che modificano ed integrano il succitato DSR n. 13/2009.

VISTA la richiesta di volturazione acquisita al prot. reg. n. 62646 del 19.02.2018 sottoscritta da Nuova Amit S.r.l. e Castelnuovo Ambiente S.r.l. in qualità di vecchio e nuovo gestore, corredata dalle pertinenti informazioni sul nuovo gestore e sulle modalità di cessione dell’attività.

VISTA la nota regionale n. 69679 del 22 febbraio 2018, con la quale si comunica l’avvio del procedimento per la variazione della titolarità nella gestione dell’impianto dalla Ditta Nuova Amit S.r.l. S.r.l. in liquidazione alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l.

VISTA la nota regionale n. 99721 del 14 marzo 2018, con la quale vengono richieste integrazioni in merito all’avvenuta presentazione alla Provincia di Verona, da parte di Castelnuovo Ambiente S.r.l., delle garanzie finanziarie previste dalla norma.

CONSIDERATO che con la medesima nota di cui sopra veniva chiesto alla Provincia di Verona di comunicare gli esiti della verifica di congruità sulle polizze fidejussorie in questione.

VISTE le appendici di “volturazione” alla polizza vigente ed alla RC inquinamento trasmesse dalla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. con pec acquisite al prot. reg. n. 146453 del 18.04.2018 e n. 150117 del 20.04.2018.

PRESO ATTO che la Provincia di Verona con nota n. 24624 del 24.04.2018 ha espresso la non accettabilità della polizza fidejussoria n. 800.071.0000900991 relativa all’impianto di gestione rifiuti della ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., assegnando un termine di venti (20) giorni per l’adeguamento delle stesse.

VISTA la successiva nota della Provincia di Verona n. 32620 del 31/05/2018 con la quale ha restituito per accettazione alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. la copia firmata delle nuove appendici alla polizza fidejussoria n. 800.071.0000900991 emanate rispettivamente in data 17 aprile 2018 e 28 maggio 2018.

VISTA la circolare regionale n. 204120 del 24.05.2017 recante indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all’Allegato VIII, punto 5, alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 29-nonies, c. 4 del medesimo D. Lgs.

PRESO ATTO che nei termini assegnati nell’avvio del procedimento e comunque fino ad oggi non sono pervenute osservazioni ex art. 10 della L. 241/19990 da parte dei soggetti interessati.

RITENUTO pertanto di volturare a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm.ii.

RITENUTO di subordinare l’efficacia del presente decreto alla trasmissione del verbale di consegna del ramo d’azienda, sottoscritto tra le parti, previsto dall’art. 2 del contratto di affitto registrato al rep. n. 62 del 12.01.2018 e trascritto alla CCIAA in data 28.02.2018.

RITENUTO di stabilire che, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. è, inoltre, tenuta a presentare alla Provincia di Verona l’estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.

PRESO ATTO che la durata del contratto d’affitto è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del ramo d’azienda, salvo disdetta e/o recesso esercitate ai sensi del medesimo contratto.

RITENUTO di prevedere l’obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti della procedura competitiva che sarà attivata per la cessione definitiva del ramo d’azienda, ovvero il verificarsi di eventuali condizioni di risoluzione e recesso del contratto d’affitto ai sensi dell’art. 15 dello stesso contratto.

RITENUTO di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD. Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data del rilascio del DSR n. 13 del 31.03.2009.

RITENUTO     di rammentare, altresì, come già richiamato nella succitata circolare del 24 maggio 2017, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all’art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.

PRESO ATTO che la Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. risulta inserita, a partire dal 20.04.2018, nell’elenco dei soggetti iscritti alla “white list” di cui all’art. 1, commi del 52 al 57 della Legge n. 190/2012, relativa ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituita presso la Prefettura di Padova.

RITENUTO al riguardo di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.

VISTE L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di volturare, a favore della Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., C.F./P.IVA 04948390283, con sede legale in Strada del Santo, 86 – Cadoneghe (PD), l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm.ii. relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
  2. di subordinare l’efficacia del presente decreto alla trasmissione del verbale di consegna del ramo d’azienda, sottoscritto tra le parti, previsto dall’art. 2 del contratto di affitto registrato al rep. n. 62 del 12.01.2018 e trascritto alla CCIAA in data 28.02.2018.
  3. di stabilire che, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l’estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
  4. di prevedere l’obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti della procedura competitiva che sarà attivata per la cessione definitiva del ramo d’azienda, ovvero il verificarsi di eventuali condizioni di risoluzione e recesso del contratto d’affitto ai sensi dell’art. 15 dello stesso contratto.
  5. di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD. Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data del rilascio del DSR n. 13 del 31.03.2009.
  6. di rammentare, altresì, come già richiamato nella circolare regionale del 24 maggio 2017 citata in premessa, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all’art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e.
  7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
  8. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSR n. 13/2009, come modificato dai successivi decreti n. 86/2009, 11/2010, 15/2012, 62/2013 e 7/2015.
  9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., alla Ditta Nuova Amit S.r.l., al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  11. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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