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Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 17 del 27 marzo 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata con DDDA n. 70 del 20 agosto 2014. Ditta Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 70/2014 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già in possesso della Ditta, in particolare i quantitativi gestibili e alcune prescrizioni, a seguito di errore materiale e di istanza della Ditta, integrando altresì alcuni codici CER a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale.

 

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DDDA n. 70 del 20.08.2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oggi Punti 5.1, 5.3 e 5.5, per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8, Z.I. Arzignano (VI);

(2) RICHIAMATO il DDDA n. 3 del 21.01.2016 con cui è stata modificata la planimetria dell’installazione, sostituendo l’Allegato B del DDDA n. 70/2014;

(3) RICHIAMATO il DDDA n. 9 del 24.02.2018 con cui è stato approvato il PMC Rev. 03 ed è stato contestualmente sostituita la planimetria dell’installazione, a seguito di alcune modifiche;

(4) VISTA la nota del 14.10.2014, prot. reg. n. 439379 del 20.10.2014, con la quale la Ditta evidenziava errori materiali presenti ai punti 9.1 e 9.2 del DDDA n. 70 del 20.08.2014, relativi alla indicazioni delle capacità di stoccaggio e alla potenzialità di trattamento, per i quali si chiedeva la rettifica;

(5) CONSIDERATO che gli errori materiali di cui trattasi vanno attribuiti, a fronte dell’integrazione nell’AIA di tutte le linee di lavorazione dell’installazione, alla mancata sommatoria dei quantitativi, gestibili nella linea di recupero del sale, con i nuovi quantitativi autorizzati a seguito della procedura di VIA di cui alla DGRV n. 1349 del 17.07.2012, relativa a nuove attività di gestione, ferma restando la Linea di recupero sale, per la quale non era prevista alcuna modifica;

(6) VISTO che nel frattempo la Ditta in oggetto aveva presentato ulteriore nuova istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il revamping dell’installazione, conclusasi con il provvedimento DDCV n. 12 del 24.01.2018 di diniego;

(7) VISTA la nota prot. n. 121/2017 del 28.12.2017 (prot. reg. n. 1895 del 03.01.2018) con la quale la Ditta sollecita la correzione dell’errore materiale richiamato alle premesse (4) e (5);

(8) VISTA la nota del 20.02.2017, assunta al prot. reg. n. 70979 del 21.02.2017, con la quale ARPAV ha trasmesso la Relazione finale dell’Ispezione Integrata Ambientale del 15.02.2017;

(9) CONSIDERATO altresì che la sopra richiamata Relazione di Ispezione di ARPAV evidenziava la necessità di integrare/modificare alcune prescrizioni dell’AIA;

(10) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 21.02.2018, a seguito dell’avvio del procedimento per la modifica dell’AIA, con contestuale convocazione, comunicato in data 13.02.2018, prot. n. 55140, di cui al verbale trasmesso con nota n.105648 del 19.03.2018;

(11) VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale di cui all’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 trasmessa in data 07.03.2018, prot. n. 107, assunta al prot. reg. n. 87256 del 07.03.2018, riguardante l’integrazione nell’AIA, per le operazioni di stoccaggio (R13 e D15) e accorpamento (R12 e D14) del rifiuto codificato con CER 070112, costituito da fanghi prodotti dal trattamento il loco degli effluenti delle attività di pffu di prodotti chimici organici di base;

(12) CONSIDERATO che presso l’installazione è già autorizzata la gestione di tipologie di rifiuti analoghe a quella comunicata, tenuto altresì conto che il trattamento previsto concerne esclusivamente lo stoccaggio e l’accorpamento, e che pertanto la modifica va ritenuta non sostanziale;

(13) VISTA la successiva comunicazione di modifica non sostanziale di cui all’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 trasmessa in data 19.03.2018, prot. n. 111, assunta al prot. reg. n. 105863 del 20.03.2018, consistente nella modifica delle limitazioni inerenti il CER 040199;

(14) CONSIDERATO che detto codice, già autorizzato con DDDA n. 70/2014 per le operazioni di stoccaggio (R13-D15), di accorpamento (D14-R13), di miscelazione (R12-D13) limitatamente al “grigliato”, nonché di recupero di materia (R5-R13 funzionale) limitatamente ai rifiuti solidi di cloruro di sodio proveniente dal settore della salatura alimentare e conciario;

(15) CONSIDERATO che la Ditta, preso atto delle indicazioni della Provincia di Vicenza in ordine alla codifica dei rifiuti costituiti da scarti di pelle conciati non al cromo (cd. concia wet white) e della necessità di trattamento che si è venuta a creare sul territorio, intende ritirare tale rifiuto per le attività di stoccaggio, accorpamento e miscelazione, ampliando pertanto la descrizione del codice generico 040199 agli scarti da concia wet white;

(16) CONSIDERATO che per le motivazioni argomentate nella nota richiamata alla premessa (13) e la tipologia di rifiuti di cui trattasi, la modifica va ritenuta non sostanziale;

(17) CONSIDERATO altresì che non si sono ravvisati, da parte degli Enti di controllo, elementi ostativi all’attuazione delle modifiche comunicate, di cui alle premesse (11) e (13);

(18) RICHIAMATA la DGRV n. 119/2018, in particolare il punto 8. del Par. 4.3 “Modalità gestionali”, ove viene ribadito che le miscelazioni finalizzate al recupero di materia devono essere effettuate tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che possono essere recuperate congiuntamente;

(20) VISTA la Relazione Tecnica trasmessa dalla Ditta con nota in data 21.03.2018, n. 112, così come richiesto nel verbale di cui alla premessa precedente, finalizzata alla individuazione della effettiva capacità della Linea di recupero del sale;

(21) CONSIDERATO che, essendo i parametri operativi della Linea di recupero del sale sono vincolati dalla potenzialità di trattamento delle emissioni derivanti dalla medesima, la sopra citata Relazione fornisce le informazioni tecniche con riferimento al nuovo sistema di abbattimento delle emissioni, il quale è attualmente in corso di sostituzione, fermi restando i limiti di emissione fissati dal DDDA n. 70/2014;

(22) CONSIDERATO che i quantitativi massimi di rifiuti trattabili nella linea di recupero sale sono stati fissati, nella sopra citata Relazione, in 14 Mg/h, corrispondenti a 112 Mg/giorno e 28.000 Mg/anno (assunti 8h/giorno e 250 giorni/anno);

(23) PRESO ATTO della modifica del PMC Rev.03, effettuata a seguito della sua approvazione con prescrizioni, avvenuta con DDDA n. 9/2018, e della sua ripresentazione, con ulteriori precisazioni, a denominazione Rev.03 bis (febbraio 2018) in data 14.02.2018, prot. n. 108, prot. reg. n. 100141 del 15.03.2018;

(24) CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, la Ditta dovrà verificare la eventuale necessità di aggiornamento del PMC, ove pertinente;

(25) RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di procedere alla modifica dell’AIA rilasciata alla Ditta Dal Maso Group S.r.l. con DDDA n. 70/2014, così come modificata dal DDDA n. 3/2016 e dal DDDA n. 9 del 24.02.2018, per l’esercizio dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI), nei termini sopra esposti

decreta

1. di modificare il DDDA n. 70 del 20.08.2014, con cui è stata rilasciata alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività soggetta ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 (già 5.1) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), come di seguito indicato:

1.1 il Punto 9 è sostituito dal seguente:

9. La Ditta è autorizzata a gestire le seguenti quantità di rifiuti:

9.1 quantitativo massimo di stoccaggio (R13/D15):

Rifiuti

R13-D15
[Mg]

Rifiuti non pericolosi destinati al recupero del sale

590

Altri rifiuti non pericolosi
(non destinati al recupero sale)

825

Rifiuti pericolosi
non contenenti amianto

335

Rifiuti pericolosi contenenti amianto

60

Totali

1.810*

 
* inclusi i rifiuti prodotti presso l’installazione.

9.2 quantitativo massimo giornaliero e annuale nelle altre operazioni (R5-R12-D13-D14):

Rifiuti

Mg/giorno

Mg/anno

Recupero Sale [R5]

112

28.000

Altre operazioni autorizzate
[R12, D13, D14]

500

70.000
di cui al massimo 30.000 di rifiuti pericolosi

Totali

612

98.000
di cui al massimo 30.000 di rifiuti pericolosi

 

1.2 il Punto 11.9 è sostituito dal seguente:

11.9 i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere. L'area dedicata a tale operazione deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

1.3 dopo il punto 35 sono aggiunti i seguenti:

35-bis La Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera (sia convogliate che diffuse), agli scarichi idrici e alle acque di falda (nonché le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose);

35-ter La Ditta deve annotare – per quanto riguarda gli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino – le relative risultanze su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell’Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

1.4 l’Allegato A è sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2. di prescrivere che la Ditta verifichi la eventuale necessità di aggiornamento del PMC a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, comunicando agli Enti tale eventualità;

3. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDDA n. 70 del 20.08.2014 non in contrasto con il presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DAL MASO Group S.r.l. con sede legale in Via Decima Strada, 8 Z.I. Arzignano (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPA Direzione Generale;

5. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

17_Allegato_A_379442.pdf

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