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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 14 del 21 marzo 2018
Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. Attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione dell'installazione in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV). Modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche.
Col presente provvedimento si prende atto delle modifiche non sostanziali che la Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. ha richiesto di attivare presso l’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ubicato in Via Donatori di Sangue, 46, in Comune di Vittorio Veneto (TV).
Il Direttore
RICHIAMATO il DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009, e i successivi provvedimenti di modifiche e integrazioni, con cui è stata rilasciata alla Ditta De Luca Servizi S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui al punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., relativamente all’attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione ubicata in Via Donatori di sangue, 46, Vittorio Veneto (TV);
VISTO il DDDA n. 5 del 12.02.2015, con il quale sono stati volturati a favore della Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. C.F. - P.IVA – R.I. TV04676630264, i provvedimenti succitati già di titolarità della Ditta De Luca Servizi S.r.l.;
VISTA la nota in data 13.05.2015, n. 211394, con la quale, richiamata la nota circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente prot. 512093 del 28/11/2014, emanata in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal. D.lgs. n. 46/2014, è stato comunicata alla Ditta la legittimazione alla prosecuzione dell’attività IPPC per un periodo equivalente alla durata dell’autorizzazione originaria, nelle more dell’avvio del procedimento finalizzato al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. reg.le n. 85640, acquisita in data 02.03.2017, con la quale la Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l., ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies, del d.lgs. n. 152/2006, l’attivazione di alcune modifiche gestionali dell’attività AIA, che non rientrano tra quelle definite sostanziali ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. l), del d.lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che le modifiche di cui al precedente punto consistevano nei seguenti interventi:
VISTA la nota in data 07.08.2017, prot. n. 340094, con la quale sono stati richiesti alle Autorità di controllo eventuali pareri e osservazioni in merito alle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta;
VISTA la nota in data 13.09.2017, prot. reg.le n. 381825, con la quale ARPAV DAP Treviso ha trasmesso le osservazioni in merito a seguito delle quali, con nota in data 25.09.2017, n. 399423, sono state richieste alla Ditta alcune precisazioni in merito alla proposta presentata evidenziando (tra l’altro) che la proposta di inviare direttamente a trattamento biologico le emulsioni, senza che queste vengano preventivamente sottoposte a trattamento di recupero con l’impianto autorizzato, contrasta con le finalità per le quali l’impianto era stato a suo tempo autorizzato, ovvero il recupero degli oli esausti e delle emulsioni oleose;
VISTA la nota in data 10.01.2018, prot. reg.le n. 8320, e la relativa relazione tecnica allegata con la quale la Ditta, a riscontro della su richiamata nota di richiesta di chiarimenti, rimodulava l’istanza di modifica non sostanziale nei modi che seguono:
RILEVATO inoltre che con la succitata documentazione la Ditta chiarisce che le modifiche riguardanti il punto 2, consentiranno di trattare un carico giornaliero pari a 400 Kg di COD al giorno da intendersi come limite di COD reflui trattabili nell’impianto di depurazione, fermo restando la portata massima di 76 m³/d., oggetto dell’autorizzazione vigente;
CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche proposte dovranno essere oggetto di comunicazione di inizio e fine lavori e di presentazione del collaudo, oltre che della modifica del PMC vigente in ragione delle varianti assentite;
CONSIDERATO che sulla base delle modifiche proposte, fermo restando quanto al punto precedente, è necessario procedere alla modifica del punto 10.5 dell’AIA n. 132/2009, di cui si riporta l’attuale versione:
10.5 i reflui, derivanti dalla distillazione, e trattati nell'impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti: COD minore o uguale a 1.850 mg/l; portata minore o uguale a 76 mc/g;
nella versione che segue, come da risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 07.02.2018:
10.5 I reflui derivanti dalla distillazione e trattati nell’impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti: COD minore o uguale a 400 Kg/giorno Portata minore o uguale a 76 mc/giorno.
ATTESO che sulla base delle precisazioni fornite dalla Ditta e delle valutazioni istruttorie condotte, le modifiche proposte non costituiscono variante sostanziale così come definita all’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. n 152/2006, in quanto non sono oggetto di variazione né i quantitativi di rifiuti trattabili autorizzati, né ampliamenti di tipologie autorizzate e che le modifiche comporteranno una migliore gestione dell’installazione;
VISTI gli esiti della conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 241/1990, tenutasi in data 07.02.2018, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota in data 02.03.2018, n. 81375;
VISTA la ricevuta del bonifico bancario eseguito in data 02.03.2017, con cui la Ditta ha provveduto al versamento gli oneri istruttori previsti nei casi di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, con le modalità di cui alla DGRV 26.05.2009, n. 1519;
VISTE le L.R. n. 3/2000 e n. 26/2007;
VISTO il d.lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II, Titolo III-bis, modificato dal d.lgs. 14.04.2014, n. 46;
decreta
10.5 I reflui derivanti dalla distillazione e trattati nell’impianto di depurazione, devono rispettare i seguenti limiti: COD minore o uguale a 400 Kg/giorno Portata minore o uguale a 76 mc/giorno
Alessandro Benassi
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