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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 94 del 31 agosto 2018
Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la denominazione DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2018. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 1.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco per quanto riguarda l’attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 1 della legge 238/2016.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 1 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale prodotto a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” come modificato da ultimo con Decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2014 ed in particolare l’articolo 4 che autorizza, limitatamente alle tipologie spumante ed in annate particolarmente favorevoli, la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ad aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 84459 del 10 dicembre 2015, che ha confermato l’incaricato al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
VISTA la nota del 17 luglio 2018, prot. n. 300171 (integrata con nota n. 321934 del 1 agosto 2018) con la quale il Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha chiesto alla Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 39 comma 1 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l’attivazione della misura della riserva vendemmiale per l’intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all’articolo 4 del vigente disciplinare di produzione ad esclusione dei vigneti atti a produrre le uve Pinot e Chardonnay da utilizzare per la tradizionale pratica del taglio, riguardante i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;
VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 11 luglio 2018, i pareri positivi delle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali interessate, la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione e la relazione inerente l’andamento climatico, fenologico e sanitario dei vigneti della medesima denominazione predisposta dal Consorzio;
PRESO ATTO che la domanda prevede che la riserva vendemmiale non potrà essere utilizzata per la produzione delle tipologie che fanno riferimento alle menzioni “Superiore di Cartizze” e “Rive”;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino n. 80 del 10 agosto 2018, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;
VISTA la nota del 27 agosto 2018, prot. n. 348810, con la quale il Consorzio ha comunicato alla Direzione la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del relativo provvedimento;
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura della riserva vendemmiale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;
decreta
Alberto Zannol
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