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Bur n. 92 del 07 settembre 2018


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 95 del 31 agosto 2018

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino DOC "Bardolino" per la vendemmia 2018 - legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio di tutela e dell’andamento del mercato del vino a DOC “Bardolino”, riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata come vino DOC “Bardolino”, per quanto concerne la vendemmia 2018.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 le regioni annualmente possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO l’articolo 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bardolino” come modificato da ultimo con Decreto del Direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2014, che fissa in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 80130 del 24 novembre 2015, di conferma dell’incarico al Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC “Bardolino”, nonché alla DOCG “Bardolino superiore”;

VISTA la nota del 29 giugno 2018 prot. n. 39-18 acquisita al prot. n. 250923,  integrata con note del  16 e 26 luglio acquisite al prot. nn.  299316 e 313808 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 2 della Legge n. 238/2016, la riduzione per la vendemmia 2018 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine controllata “Bardolino” da 13 t/ha a 12 t/ha, completa della relazione tecnica a giustificazione della misura e dei pareri delle organizzazioni professionali di categoria e delle organizzazioni professionali interessate;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.70 del 20 luglio 2018 , non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

VISTA la nota del 30 agosto 2018 , prot. n. 59-18, acquisita in pari data al prot. n. 353357, con la quale il Consorzio ha comunicato alla Direzione la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del relativo provvedimento;

TENUTO CONTO che, come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e delle previsioni di mercato,  la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari e per le imprese - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2018;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di uve ad ettaro certificabile da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bardolino” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2018, non deve eccedere le 12 tonnellate, pari ad ettolitri 84;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  4. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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