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Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 161 del 23 agosto 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.976 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.A.V.

Note per la trasparenza

Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 8.6.2018 ; - parere della CTRD, in data 28.6.2018 n. 111; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 17.8.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 8.6.2018, prot. n. 218876 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 – 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto l'autorizzazione per l’esecuzione dell’intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.980 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 “R.D. 1775/1933 – D.Lvo 112/98 – L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua regionali con asportazione di materiale – D.G.R. 918/2004”;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 111, del 28.6.2018;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

  1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell’art. 3 della L.R.41/88;
  2. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
  3. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l’intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell’assetto morfologico del corso d’acqua, e pertanto non è soggetto all’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
  4. in relazione all’interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall’alveo di materiale di recente deposito, l’intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art.95 del citato decreto legislativo;
  5. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
  • siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
  • sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
  • a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 “Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d’acqua: aspetti tecnici ed ambientali”;

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l’intervento sia compatibile con l’attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d’acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bollettino n. 822855090000697884 in data 16.8.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.390,40 (settemilatrecentonovanta/40) (mc. 2.980 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 8.8.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.390,40 (settemilatrecentonovanta/40), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all’importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A4195, in data 26.7.2018, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.7.2018;

VISTI i rilievi di consegna, a firma del Direttore dei Lavori, in data 18.7.2018, relativi allo stato dei luoghi interessati dall’intervento, dai quali risulta che il materiale da asportare è pari a 2.976 mc;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 – 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258) è concessa l’attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a monte della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.976 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in 30.5.2018, a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e rilievi di consegna in data 18.7.2018, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all’Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio dell’attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l’area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all’area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell’intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all’Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l’asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all’alveo e quant’altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all’Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell’area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Area per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell’errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell’esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

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