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Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 71 del 22 agosto 2018

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. depuratore di I^ categoria sito a Montebelluna in via San Gaetano - Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Montebelluna (TV) per il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 13/04/2018 con prot. n. 140136;

VISTA la nota prot. n. 170140 del 09/05/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Montebelluna (TV), in località San Gaetano, per il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stata autorizzata, con decreto della Provincia di Treviso n. 129/2017 del 21/03/2017, all’esercizio per una potenzialità pari a 32.000 AE e allo scarico nel canale Fossalunga sino al 20/03/2021.

PRESO ATTO che il decreto n. 129/2017 prescrive che la ditta attivi entro 12 mesi dal ricevimento dello stesso, avvenuto in data 14/04/2017, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 4/2016.

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Piave ha rilasciato alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la concessione idraulica per lo scarico nel canale Fossalunga con prot. n. 14750 del 28/11/2011, per la durata di nove anni e rinnovata tacitamente di anno in anno.

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con prot. n. 2015/0090427 del 21/09/2015, ha iscritto la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. al n. 6 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dal territorio di pertinenza dell'AATO denominato “Veneto Orientale” o da altro Ambito Territoriale di cui sia accertata la mancanza di impianti adeguati;

PRESO ATTO che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha provveduto con nota prot. n. 20943 del 16/07/2012 a richiedere alla Provincia l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla linea fanghi;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/07/2018, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel canale Fossalunga per una potenzialità di 32.000 A.E., con decreto della Provincia di Treviso N. 129/2017 del 21/03/2017, valido fino al 20/03/2021;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • la relazione presentata dal proponente non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente oltre le misure mitigative già attuate, in quanto successivamente alla loro realizzazione non sono state riscontrate problematiche relative alla gestione dell’impianto;
  • la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha comunicato alla Provincia di Treviso con nota prot n. 0037603/17 del 10/10/2017 il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi previsti di copertura e trattamento dell’aria, che dovranno essere ultimati a dicembre 2019;
  • visti i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza ed in particolare con la prescrizione di seguito riportata:

  • dovrà essere rispettato il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di copertura e trattamento dell’aria inviato alla Provincia di Treviso in data 10/10/2017 prot. n. 0037603/17.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 04/07/2018;

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/07/2018 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e con la prescrizione indicata in premessa;

3.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4.  Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, (PEC: azienda@ats-pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Montebelluna (TV), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, al Consorzio di Bonifica Piave, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di Treviso;

5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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