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Bur n. 91 del 04 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 67 del 21 agosto 2018

IQT Consulting S.p.A. Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel fiume Canalbianco in corrispondenza della conca situata nella frazione di Torretta. Comune di localizzazione: Legnago (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società IQT Consulting S.p.A. che prevede di realizzare un impianto idroelettrico nel Comune di Legnago nella frazione di Torretta.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società IQT Consulting S.p.A. con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 24/17 CAP 45100 (C.F. e P.IVA. 01028460291), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni U.O. V.I.A. con protocollo n. 389585 del 12/10/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO che con nota prot. n. 430495 del 07/11/2016 e nota prot. n. 485160 del 13/12/2016 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 8634 del 10/01/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 30/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 39219 del 31/01/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 139685 del 06/04/2017 è stato convocato un incontro tecnico presso la sede dell’U.O. Genio Civile di Verona con la società e gli enti e le amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che in data 19/04/2017 prot. n. 155097 è pervenuto il parere espresso dalla Provincia di Verona (prot. n. 0033224 del 18/04/2017);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 363094 del 29/08/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 197/2017 nella quale si propone un esito favorevole con prescrizioni e raccomandazione alla valutazione di incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/07/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ed in particolare:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000, e i siti più prossimi sono localizzati ad una distanza di oltre 7,5 km dall’area di lavoro;

considerato che si tratta di un impianto puntuale che si colloca lungo il fiume Canalbianco in località Torretta in Comune di Legnago (VR), nei pressi del manufatto di regimazione idraulica a servizio di Idrovia Veneta;

considerati gli effetti cumulativi non significativi, stante la tipologia di impianto previsto;

visto il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro_Canalbianco prot. n. 310906 del 22.07.2013 che prevede la realizzazione di una scala di rimonta per la fauna ittica e non ritiene di determinare il rilascio del DMV;

preso atto che l’impianto non è soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale dato che l’impianto stesso non implica alcun tratto sotteso né alcuna sottrazione della portata idrica;

preso atto che la durata stimata per l’esecuzione degli interventi è di 7 mesi;

considerata la Determinazione n. 1608 del 14/04/2017 della Provincia di Verona con cui si esclude il progetto dalla procedura di VIA, subordinando il parere alla soluzione delle criticità evidenziate del verbale n. 16 del 17/03/2017 in allegato alla Determinazione stessa;

considerato il Parere Vinca n. 363094 del 29/08/2017 con cui l’OU VAS VINCA NUVV comunica la non necessità di valutazione di incidenza, sulla base delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 197/2017 allegata al Parere stesso;

ha deciso all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006, la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto non genera impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

  • in riferimento dell’art. 40 delle NTA del PAT di Legnago riguardo “aree idonee a condizione 3” si preveda la realizzazione di uno studio di dettaglio con indagini dirette per verificare la consistenza puntuale del suolo;
  • venga eseguito uno studio dettagliato in merito alle possibili interazioni, con particolare attenzione alle contaminazioni, nei confronti delle acque sotterranee durante la fase di cantiere;
  • vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le modalità di regolazione dei livelli idrici a monte e valle dell’impianto e di movimentazione delle paratoie di sostegno;
  • vengano concordate con la Società Sistemi Territoriali S.p.a. e con l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona le modalità di asporto e smaltimento del materiale grigliato considerato che il Canalbianco è interessato da un abbondante trasporto di rifiuti e di ramaglie;
  • venga adeguatamente approfondito e dettagliato il progetto delle mitigazioni acustiche in fase di esercizio evidenziando la necessità di conglobare il generatore all’interno di un vano chiuso opportunamente isolato e dotato di sistemi di areazione adeguati a non far uscire i rumori verso l’esterno;
  • venga monitorata dopo l’entrata in esercizio dell’impianto in accordo con ARPAV e Comune di Legnago, una campagna di misurazioni acustiche presso i recettori sensibili individuati dallo studio di impatto acustico e sia garantito l’attuale clima acustico senza modificazioni in aumento;
  • come indicato nel parere dell’Autorità di Bacino sia inserita nel progetto adeguata scala di rimonta per la fauna ittica;
  • in riferimento alle prescrizioni del Parere Vinca n. 363094 del 29/08/2017, in sintesi:
  1. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati nel rispetto delle specie segnalate, ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di utilizzare per gli eventuali consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale si questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora necessario, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e con modulazione di intensità;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, misure idonee alla limitazione di torbidità e atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi dei tratti limitrofi al corpo interessato;
  5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E Raccomanda:

  • di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta del 01/08/2018;

decreta

1.  le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.  di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;

3.  avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4.  di trasmettere il presente provvedimento alla società IQT Consulting S.p.A. con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 24/17 CAP 45100 (C.F. e P.IVA. 01028460291) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all’U.O. Genio Civile di Verona;

5.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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