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Bur n. 88 del 24 agosto 2018


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 88 del 20 agosto 2018

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino DOC ''Bianco di Custoza'' o ''Custoza'' per la vendemmia 2018 - legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio di tutela e dell’andamento del mercato del vino a DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza”, riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata poi come vino DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza”, per quanto concerne la vendemmia 2018 e dispone della destinazione delle uve eccedenti.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

TENUTO CONTO che l’articolo 35 della predetta legge prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa DO;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 le regioni annualmente possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO l’articolo 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bianco di Custoza” o “Custoza” che fissa in 15 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 12590 del 22 febbraio 2016, di conferma dell’incarico al Consorzio tutela vino Custoza Doc (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza”;

VISTA la nota del 10 luglio 2018, pervenuta alla Regione del Veneto il medesimo giorno, prot. n. 290789, con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 2 della Legge n. 238/16 la riduzione per la vendemmia 2018 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine controllata “Bianco di Custoza” o “Custoza”, da 15 t/ha a 13 t/ha;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati, tra l’altro, i dati riferiti:

  • alle superfici vitate potenziali,
     
  • alle produzioni di uva ottenute,
     
  • al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,
     
  • all’andamento degli imbottigliamenti;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n.70 del 20/07/2018 , non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

VISTA la nota del 20 agosto 2018 , prot. n. 341878, con la quale il Consorzio ha comunicato alla Direzione la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del relativo provvedimento;

TENUTO CONTO che, come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e delle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale, al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all’ingrosso, nonché il livello quantitativo richiesto dai consumatori;

ACQUISITI i pareri positivi delle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali interessate;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari e per le imprese - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2018;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di uve ad ettaro certificabile da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2018, non deve eccedere le 13 tonnellate;
     
  2. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento e la denuncia di cui all’articolo 37 della Legge n. 238/2016 presentata da ciascun soggetto avente titolo, nonché il rispettivo potenziale produttivo così come risulta nello schedario viticolo veneto;
     
  3. di stabilire che SIQURIA è tenuta, nel processo di controllo dei vini della DOC “Bianco di Custoza” o “Custoza” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
     
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:

    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste

    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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