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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 277 del 07 agosto 2018
Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Veneto Orientale. Art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Veneto Orientale.
Il Direttore
PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all’art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: “Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d’Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile”;
PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell’art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;
VISTA la risposta del Gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS) prot. n. 40222 del 16/12/2016, prot. Regionale n. 495173 del 19/12/2016;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183032 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ha preso atto che:
VISTE la nota del gestore Alto Trevigiano Servizi prot. n. 22579 del 20/06/2017, prot. arrivo Regionale n. 242636 del 21/06/2017, con cui si forniva la cartografia richiesta;
VISTA la nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale prot. n. 675 del 29/08/2017 che allega la Deliberazione del Comitato Istituzionale del medesimo Consiglio di Bacino, n. 22 del 26/07/2017 prot. n. 619 relativa all’approvazione della ricognizione e del programma di adeguamento degli sfioratori, la quale a sua volta cita la nota prot. 13154 del 18/07/2017 del gestore Piave Servizi S.r.l. che attesta l’effettuazione dell’attività di ricognizione e l’individuazione degli interventi più significativi di adeguamento, segnalando nel contempo le specifiche situazioni nonché le problematiche riscontrate e le motivazioni della mancata conclusione di alcuni interventi;
VISTA la nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale prot. n. 121 del 01/02/2018, prot. Regionale n. 55874 del 13/02/2018, che trasmetteva la ricognizione e il programma di adeguamento degli sfioratori del gestore Piave Servizi s.r.l.;
VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:
RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo, per il gestore ATS il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate; mentre per Piave Servizi risultano mancanti le schede di rilievo relative ad altri sfioratori, in particolare quelli relativi al territorio corrispondente all’ex gestore Sile-Piave e quelli già adeguati nel territorio del gestore SISP; infine risultano mancanti, per Piave Servizi, indicazioni sulle portate in tempo secco e in tempo di pioggia;
CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veneto Orientale e/o i relativi Gestori, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali informazioni ed elaborati aggiuntivi da essa ritenuti utili;
CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,
decreta
Marco Puiatti
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