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Bur n. 82 del 17 agosto 2018


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 277 del 07 agosto 2018

Presa d'atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi per il Consiglio di Bacino Veneto Orientale. Art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto della ricognizione degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste e del programma di adeguamento degli sfioratori stessi, con le relative integrazioni, per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Veneto Orientale.

Il Direttore

PREMESSO che il Piano di tutela delle Acque all’art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) dispone: “Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d’Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile”;

PREMESSO che con nota prot. 468126 del 30/11/2016 la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto ai Consigli di Bacino di comunicare alla Direzione stessa lo stato di attuazione del predetto comma 4 dell’art. 33 delle NTA del Piano di tutela delle Acque;

VISTA la risposta del Gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS) prot. n. 40222 del 16/12/2016, prot. Regionale n. 495173 del 19/12/2016;

CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 183032 del 10/5/2017 al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ha preso atto che:

  • per Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stata fornita la documentazione prevista; è stato inoltre chiesto, per una migliore lettura dell’ubicazione degli sfioratori, ad integrazione del materiale già trasmesso (che comprendeva, tra l’altro, una cartografia in scala 1:60.000 con l’ubicazione degli sfioratori), di fornire anche una cartografia degli sfioratori in formato pdf o immagine a scala 1:10.000, per permettere una migliore localizzazione dei manufatti, e una in formato shapefile;
  • per quanto riguarda il gestore Piave Servizi, alla data del 10/5/2017 nulla era stato ancora inviato; pertanto si è invitato a trasmettere entro breve termine, per il gestore Piave Servizi, tutta la documentazione prevista;

VISTE la nota del gestore Alto Trevigiano Servizi prot. n. 22579 del 20/06/2017, prot. arrivo Regionale n. 242636 del 21/06/2017, con cui si forniva la cartografia richiesta;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale prot. n. 675 del 29/08/2017 che allega la Deliberazione del Comitato Istituzionale del medesimo Consiglio di Bacino, n. 22 del 26/07/2017 prot. n. 619 relativa all’approvazione della ricognizione e del programma di adeguamento degli sfioratori, la quale a sua volta cita la nota prot. 13154 del 18/07/2017 del gestore Piave Servizi S.r.l. che attesta l’effettuazione dell’attività di ricognizione e l’individuazione degli interventi più significativi di adeguamento, segnalando nel contempo le specifiche situazioni nonché le problematiche riscontrate e le motivazioni della mancata conclusione di alcuni interventi;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale prot. n. 121 del 01/02/2018, prot. Regionale n. 55874 del 13/02/2018, che trasmetteva la ricognizione e il programma di adeguamento degli sfioratori del gestore Piave Servizi s.r.l.;

VISTO che, in sintesi, il materiale complessivamente fornito contiene:

  • per entrambi i gestori: cartografia generale indicante la posizione degli sfioratori e mappa dettagliata dell’ubicazione di ciascuno di essi;
  • per il gestore ATS: numero sfioratori per Comune; estensione rete mista con depurazione, per Comune; numero di sfioratori per chilometro; fissazione di criteri di priorità di intervento, basati sul numero di abitanti equivalenti e sulla dimensione del collettore emissario (quest’ultima correlata alla portata) e conseguente classificazione degli sfioratori sulla base di tali criteri; descrizione/monografia di ogni sfioratore con giudizio di adeguatezza, dimensioni, portate, indicazione delle possibilità di adeguamento e del costo degli interventi di adeguamento; importo dell’investimento per anno; descrizione di due soluzioni alternative per l’abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili (S.S.S.), con preferenza per la seconda soluzione (tecnologia CSD - Continuous Deflective Separation) e individuazione dei manufatti in cui valutare la sostenibilità tecnico economica dell’inserimento di una sezione per l’abbattimento dei S.S.S. (Solidi Sospesi Sedimentabili);
  • per il gestore Piave Servizi: elenco degli sfioratori; descrizione del loro “stato” (già eliminati o già adeguati), della localizzazione, del corpo recettore, delle necessità e delle previsioni di eliminazione o adeguamento, nonché delle problematiche riscontrate e, ove determinabili, delle tempistiche di adeguamento; schede di rilevo (per alcuni sfioratori) con indicazioni dimensionali;

RITENUTO che in seguito alle successive verifiche compiute da gli uffici della Direzione Difesa del Suolo, per il gestore ATS il materiale fornito sia adeguato rispetto alle richieste formulate; mentre per Piave Servizi risultano mancanti le schede di rilievo relative ad altri sfioratori, in particolare quelli relativi al territorio corrispondente all’ex gestore Sile-Piave e quelli già adeguati nel territorio del gestore SISP; infine risultano mancanti, per Piave Servizi, indicazioni sulle portate in tempo secco e in tempo di pioggia;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Veneto Orientale e/o i relativi Gestori, in seguito, dovranno comunque trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo aggiornamenti relativi alla documentazione sinora fornita, e dovranno trasmettere, qualora richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo, eventuali informazioni ed elaborati aggiuntivi da essa ritenuti utili;

CONSIDERATO che quanto previsto e programmato concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali,

decreta

  1. di prendere atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. di prendere atto della ricognizione degli sfioratori e del programma di adeguamento degli sfioratori del Consiglio di Bacino Veneto Orientale presentati come da documentazione citata nelle premesse e conservati in forma telematica negli uffici della Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque;
  3. di raccomandare al Consiglio di Bacino Veneto Orientale la realizzazione nei tempi e modi comunicati di quanto previsto e programmato relativamente agli sfioratori;
  4. di prescrivere al Consiglio di bacino Veneto Orientale di fornire entro il 31 dicembre 2018, le schede di rilievo per gli altri sfioratori, relativi al gestore Piave Servizi, in particolare quelli relativi al territorio corrispondente all’ex gestore Sile-Piave e quelli già adeguati nel territorio del gestore SISP; nonché di prescrivere, per Piave Servizi, di fornire, entro la medesima data, per gli sfioratori, indicazioni sulle portate in tempo secco e in tempo di pioggia;
  5. di prescrivere al Consiglio di Bacino Veneto Orientale l’invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell’acqua, entro 60 giorni dalla loro approvazione, di tutti i provvedimenti di eventuale modifica del programma di adeguamento degli sfioratori;
  6. di prescrivere al Consiglio di Bacino Veneto Orientale l’invio alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell’acqua, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori;
  7. di inviare il presente decreto al Consiglio di Bacino Veneto Orientale e alle Provincie di Treviso, Belluno e Vicenza;
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

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