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Bur n. 80 del 10 agosto 2018


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 84 del 07 agosto 2018

Stoccaggi del prodotto atto ad essere designato con la Doc ''delle Venezie'' Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2018- Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta delle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della Doc “delle Venezie” - Pinot grigio e del Consorzio tutela vini della medesima denominazione per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge 238/2016 e dall’art. 4 della proposta di disciplinare di produzione approvata.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il provvedimento ministeriale prot. n. 26208/2017 relativo alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della denominazione Doc “delle Venezie”, del documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione a conclusione della procedura nazionale preliminare di riconoscimento;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero prot. 29396/2017 relativo all’autorizzazione al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, per consentire l’etichettatura transitoria dei prodotti ottenuti in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 26208/2017;

VISTO in particolare l’articolo 4 comma 6 della predetta proposta di disciplinare che consente alle Regioni e Province autonome di attivare, come sopra descritto, disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

VISTA la nota congiunta prot. n. 289746 del 09 luglio 2018 (integrata con nota n. 294006 del 11 luglio 2018) con la quale il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” e le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l’attivazione della misura dello stoccaggio di quota parte dei prodotti (uve, mosti e vino) provenienti dalle superfici atte a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione per le produzioni 2018;

VISTO, l’articolo 41 comma 4 della legge 238/2016, che assegna l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni previste all’articolo 39 della medesima legge ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione della denominazione interessata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell’iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, la suddetta richiesta soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall’art 41 comma 4 della legge 238/2016 in quanto le compagini sociali del Consorzio e delle Organizzazioni di categoria della filiera firmatarie la richiesta hanno indici di rappresentatività superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa di riferimento;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio temporaneo delle produzioni 2018 (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova);

PRESO ATTO che la succitata richiesta propone che lo stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la denominazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2018, per una concreta utilità, soddisfi precise prescrizioni ovvero:

  1. lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) provenienti dalle superfici atte a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
  2. i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 150 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro;
  3. la misura deve riguardare anche le produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che vengono destinate a Doc “delle Venezie”- Pinot grigio”;
  4. l’esclusione dalla richiesta misura di stoccaggio delle produzioni destinate a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
  5. che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe;
  6. che lo svincolo del prodotto oggetto della stoccaggio potrà avere inizio non prima di marzo 2019 salvo situazioni eccezionali;
  7. che la richiesta di svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” con adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
  8. che la richiesta di eventuale riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà altresì presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” con adeguata relazione tecnico economica a supporto della richiesta e che qualora il medesimo Consorzio non avesse ancora concluso l’iter procedurale di riconoscimento previsto dall’art. 41 comma 4 della legge 238/2016, tale richiesta di riclassificazione sarà presentata previa intesa con le Organizzazioni di categoria firmatarie l’istanza di stoccaggio oggetto di provvedimento;
  9. che nel caso di eventuale riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio, è preclusa la riclassificazione a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio di vino o mosto Pinot grigio atto o certificato a partire da una delle altre denominazioni esistenti sul territorio della Doc “delle Venezie” - Pinot grigio o da Pinot grigio atto alla pratica correttiva per la preparazione della partita destinata alla spumantizzazione prevista dagli art. 5 dei disciplinari delle denominazioni di origine “Prosecco”, “Asolo Prosecco” e “Conegliano Valdobbiadene”;
  10. che quest’ultima prescrizione assume valore dalla data di presentazione della domanda da parte del Consorzio succitato.

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 70 del 20 luglio 2018, è pervenuta l’osservazione del Consorzio di tutela vini del Trentino (protocollo n. 312293/2018);

ACQUISITO il parere favorevole in data 03 agosto 2018 (protocollo n. 326405) alle suddette osservazioni riguardanti l’opportunità di rinvio, a data da destinare, dell’adozione delle ulteriori misure atte a superare eventuali squilibri congiunturali che dovessero interessare il mercato del vino “delle Venezie” - Pinot grigio emendando i sopracitati punti h) ed i) ed eliminando il punto j);

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

TENUTO CONTO che si rende necessario altresì di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio destinati alla produzione sia della Doc “delle Venezie” sia della Doc “Prosecco”, ottenuti nel medesimo territorio, allo scopo di rendere disponibili i volumi necessari ad entrambe le denominazioni per soddisfare la campagna di commercializzazione 2018/2019, in coerenza con quanto stabilito dal predetto articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura dello stoccaggio per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1.         di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio ottenuti dalla vendemmia 2018;

2.         di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 150 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro;

3.         di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:

  1. la misura riguarda anche le produzioni di Pinot grigio provenienti dagli eventuali esuberi di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che vengono destinati alla designazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio;
  2. che sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione Doc “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
  3. che la durata massima della misura dello stoccaggio dovrà protrarsi al massimo al 31 dicembre 2019, salvo proroghe;
  4. che un eventuale svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio potrà avere inizio non prima del 01 marzo 2019 salvo situazioni eccezionali;
  5. che qualora si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini Doc “delle Venezie” – Pinot grigio, il Consorzio di tutela congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta, potrà richiedere alle competenti Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale stesso;
  6. che il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari la richiesta, è tenuto a comunicare a codesta Direzione, lo svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc “delle Venezie” - Pinot grigio;
  7. di prendere atto che i quantitativi di mosti e vini atti a dare Doc “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di stoccaggio obbligatorio possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino Igt o vino generico effettuata dal detentore del prodotto nei termini previsti dall’art. 38, commi 2 e 3 della legge 238/2016;
  8. di stabilire che fintanto non sarà disposto lo sblocco, totale o parziale, non sono ammessi passaggi di eventuali volumi di Pinot grigio atto alla produzione della Doc “Prosecco”, ottenuti da superfici con resa ettaro superiori ai 150 quintali, a Pinot grigio atto a Doc “delle Venezie”;
  9. che il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie”, congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari la richiesta, qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una variazione al cronoprogramma, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;

4.         di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” ed alle Organizzazioni di categoria firmatarie la richiesta;

5.         di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.         di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7.         di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo

Alberto Zannol

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