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Bur n. 81 del 14 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 60 del 26 luglio 2018

Consorzio di Bonifica Brenta Centralina idroelettrica sulla Roggia Molina (Canale Unico 3) in località Friola. Comune di localizzazione: Pozzoleone (VI). Domanda di procedura di verifica di assoggettabilità (ex D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Brenta che prevede di realizzare una centralina idroelettrica sulla Roggia Molina (Canale Unico 3) in località Friola in comune di Pozzoleone.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 338048 del 08/09/2016, successivamente perfezionata in data 28/09/2016 con prot n. 365027, con la quale il Consorzio di Bonifica Brenta (sede legale: Cittadella, via Riva IV Novembre, n. 15, C.F. 90013790283, P.IVA: 04463720286), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità per l’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (come previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017), al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 402749 del 19/10/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 10/10/2016;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente dotato di turbina Kaplan alimentata dalle acque della Roggia Molina (Canale Unico 3) in località Friola nel Comune di Pozzoleone (VI) con l’obiettivo di sfruttare tre distinti salti idraulici, presenti lungo un tratto di 400 m della roggia, uniti in un unico salto.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 04/05/2018 un sopralluogo presso l’area oggetto di intervento, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione dei soggetti interessati;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 291462 del 14/07/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 161/2017 nella quale si propone un esito favorevole con prescrizioni alla valutazione di incidenza;

VISTA la nota redattore dello studio preliminare ambientale, acquisita agli atti con prot. n. 221258 del 11/06/2018;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all’istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/06/2018, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ed in particolare:

  • esaminata la documentazione relativa studio preliminare ambientale e quanto ad esso allegato dal Proponente;
  • considerato che il Proponente ha presentato la relazione ai sensi dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;
  • visto l’esito istruttorio favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni) espresso dalla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, di cui alla relazione istruttoria tecnica n. n. 161/2017 del 13.07.2017 (acquista con nota protocollo n. 291462 del 14 luglio 2017);
  • considerato che l’area risulta non vincolata ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/04 – corsi d’acqua;
  • considerato che l’impianto dovrebbe garantire una producibilità media annua di circa 460.000 kWh, e che la tipologia d’impianto in progetto si colloca nell’ambito dello sviluppo delle energie derivate da fonti rinnovabili, individuate con il D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
  • considerato che per la funzionalità dell’impianto idroelettrico in oggetto è previsto il risezionamento del Canale Unico 3 per un’estesa di 320 m, tramite la realizzazione di una nuova struttura pensile al fine di concentrare i tre salti in un unico senza l’utilizzo di nuove superfici;
  • considerato che un nuovo canale pensile consentirà la distribuzione diretta delle acque di irrigazione tramite appositi bocchetti e che verranno quindi rimosse le esistenti canaline di irrigazione per una lunghezza di oltre 420 m;
  • considerato che al di fuori del sedime del canale unico 3 saranno realizzate una struttura di bypass dell’impianto, una vasca “area biologica” in sinistra idrografica e in accoppiamento con la scala di rimonta della fauna ittica, la strada di accesso alla centrale da via XXIX aprile;
  • considerato che la scala di rimonta consentirà la risalita ittica, ad oggi preclusa;
  • considerati le valutazioni sul cumulo con altri progetti, le misure di mitigazione proposte sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, il piano di ripristino proposto e le valutazioni economiche;

ha deciso all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del D.Lgs. 152/2006, la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto non genera impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

  1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 161/2017 del 13.07.2017, trasmessa dall’Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV ed acquista in data 14/07/2017 al protocollo 291462, si prescrive:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche terrestri di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescritte, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
  3. di effettuare i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida riconolizzazione vegetale (controllata). Qualora sia prevista l’installazione di fonti di illuminazione artificiale a servizio dell’impianto, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;
  5. di consentire il rilascio della portata con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore. L’officiosità della scala di risalita pesci sia soggetta a periodica verifica (almeno quinquennale) anche rispetto alla funzionalità biologica;

e si raccomanda quanto segue:

  1. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola e sull’officiosità della scala di risalita pesci. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
  2. la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  3. l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
  4. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.
  1. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, dovrà essere prodotta dal richiedente una verifica di impatto acustico post-operam redatta da Tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione). Il documento dovrà essere trasmesso a Comune, Provincia ed ARPAV.
  2. Come da integrazioni inviate in data 11.06.2018 ed acquisite al protocollo regionale n. 221258 del 11-06-2018 il proponente, in sede autorizzativa dovrà presentare idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in tema di terre e rocce da scavo e qui di seguito sintetizzato:
  • campionamento ed analisi di laboratorio delle terre, eseguiti secondo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito di ARPAV, al fine di verificare che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso;
  • verifica e valutazione di eventuali superamenti tabellari, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del DPR 120/2017; i valori che superano i limiti tabellari ma sono più bassi dei valori di fondo naturale definiti da ARPAV per i suoli del Veneto e pubblicati nel volume “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” edizione 2016, potranno essere considerati non contaminati purché siano riutilizzati nella stessa unità deposizionale/fisiografica così come definita nel documento sopraccitato, o in un’altra unità con valori di fondo maggiori o uguali, o in alternativa potranno essere riutilizzati in aree ad uso commerciale e industriale qualora i valori riscontrati siano inferiori alle CSC di colonna B. Dovrà essere escluso un riutilizzo in aree diverse.
  1. Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di cantiere, dovrà essere previsto l’installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all’interno del cantiere e l’uso di veicoli omologati almeno Euro 4/ Stage IIIB.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/06/2018 è stato approvato nella seduta del 04/07/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/06/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Brenta con sede legale ad Cittadella (PD) - Via Riva IV Novembre, n. 15 – CAP 35013, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Pozzoleone (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all’U.O. Genio Civile di Vicenza;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per Il Direttore Gianni Carlo Silvestrin

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