Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 76 del 31 luglio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 90 del 16 luglio 2018

Approvazione "Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario".

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si approva il protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario.

Il Direttore generale

VISTO l’Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito il 22 febbraio 2001.

VISTA la L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i., “La figura professionale dell’operatore socio-sanitario” con la quale è stata istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario, unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la caratterizzano, nonché alle modalità gestionali ed organizzative dei corsi di formazione.

ATTESO che sulla base della precitata L.R. 20/2001, e sulla base del fabbisogno annualmente rilevato, vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi da parte degli Organismi di formazione, accreditati, enti privati ed istituti professionali a indirizzo Socio-Sanitario ai sensi della L.R. 19/2002.

VISTA la DGR n. 688 del 16/05/2016 con la quale, da ultimo, viene programmata l’offerta formativa per i corsi di Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017-2019, nonché la direttiva per la presentazione di progetti formativi.

ATTESO quindi che la predetta direttiva ribadisce che antecedentemente all’inizio del corso i frequentanti debbono essere sottoposti agli accertamenti medico sanitari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del S.S.N., finalizzati a valutare l’idoneità fisica all’impiego ovvero la capacità di svolgere specifiche attività, considerato che parte prevalente del percorso formativo si svolge presso le strutture di ricovero e degenza delle Aziende ed Enti sanitari del Veneto e che la futura attività lavorativa professionale si svolgerà anche presso le stesse.

DATO ATTO che, pertanto, i corsisti sono sottoposti ad accertamento di idoneità finalizzato a valutare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., e che gli oneri finanziari derivanti sono posti a carico dei soggetti gestori i corsi.

CONSIDERATO altresì che sono state segnalate agli uffici competenti procedure connesse alla sorveglianza sanitaria non uniformi sul territorio che originano non solo livelli qualitativi e quantitativi diversi nell’attuazione di tale sorveglianza ma anche costi differenziati.

ATTESA dunque la necessità di standardizzare l’attività di accertamento medico volta a definire l’idoneità specifica degli iscritti ai corsi per Operatore socio sanitario, è stato incaricato il Coordinamento Medici Competenti Aziende Sanitarie e Pubbliche del Veneto ad individuare un protocollo minimo ed omogeneo destinato alla tipologia del percorso formativo per Operatore Socio sanitario che si svolge nel Veneto.

VISTA la nota prot. n. 97537 del 6/06/2018 “Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario”, trasmessa dal Coordinatore dei Medici Competenti Aziende Sanitarie ed ospedaliere Pubbliche del Veneto.

RITENUTO di aderire alle indicazioni ivi contenute e di ritenere necessario che ogni iscritto al corso formativo per Operatore Socio Sanitario sia sottoposto agli accertamenti delineati dal Coordinamento dei Medici Competenti Aziende Sanitarie ed ospedaliere Pubbliche del Veneto,

decreta

1.  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di approvare i contenuti della nota prot. n. 97537 del 6/06/2018 “Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario” citata in premessa e di seguito riportati: “Protocollo minimo ed omogeneo per la valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, degli iscritti ai corsi per Operatore Socio sanitario.

Ad integrazione della visita medica preventiva si ritengono necessari i seguenti accertamenti:

Esami ematochimici:

emocromo completo con formula leucocitaria, glicemia, creatininemia, AST, ALT, GGT, esame urine.

Esami sierologici:

Test Quantiferon-TB; HBs Ab ( nei vaccinati nei confronti del virus dell’epatite B) oppure HBs Ag, HBs Ab, HBe Ag, HBe Ab e HBc Ab (nei non vaccinati nei confronti del virus dell’Epatite B o nei vaccinati che dopo ciclo vaccinale di 4 dosi documentato persistano nello stato di HBs Ab negatività); HCV Ab; IgG per virus del Morbillo, Parotite, Varicella e Rosolia.

Accertamenti strumentali:

ECG”;

 

3.  di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale e alla Direzione Formazione e Istruzione per l’opportuna diffusione agli Organismi formativi, enti ed istituti professionali a indirizzo Socio-Sanitario accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 per la formazione superiore;

4.  di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell’attuazione del presente decreto;

5.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Mantoan

Torna indietro