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Bur n. 72 del 24 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 53 del 12 luglio 2018

Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione (DGR n. 1020 del 29/06/2016 L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016. Rilascio del provvedimento di V.I.A favorevole ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Note per la trasparenza

In riferimento all'istanza presentata da Acque Veronesi s.c.ar.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 per l'impianto di depurazione delle acque reflue di Verona, sito in Via Avesani, ed ai Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio, proposti dalla medesima società quali misure di mitigazione individuate ai sensi della citata DGR n. 1020/2016, con il presente atto si rilascia il provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi s.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Via Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 365653 del 31/08/2017;

VISTA la nota prot. n. 468035 del 09/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/06/2018, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e considerato che:

  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel Fiume Adige, per una potenzialità di 369.000 A.E. effettivi, con Determinazione della Provincia di Verona n. 2996 del 28 giugno 2013, rinnovata con Determinazione n. 2621/2017 del 23/06/2017, valida fino al 20/06/2018;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, e le modifiche previste alle opere esistenti, di cui al Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio) presentato in allegato all'istanza presentata da Acque Veronesi Scarl ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, si configurano quali misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e 1979/2016;
  • la relazione presentata dal proponente ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente idrico (tra le quali misure finalizzate ad evitare il superamento del parametro Escherichia Coli), consistenti in:
    • adeguamento normativo delle sezioni di trattamento acque di sfioro;
    • adeguamento normativo abbattimento del fosforo: nuova linea di defosfatazione;
    • adeguamento normativo abbattimento dell’azoto: potenziamento del comparto biologico e relativa linea dell’aria;
    • adeguamento normativo abbattimento microorganismi: nuova linea di disinfezione acque reflue in uscita all’impianto;
  • che nella relazione tecnica istruttoria n. 46/2018 gli uffici dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV hanno verificato la non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni e raccomandazioni;

ed evidenziato che il presente parere è limitato alla valutazione delle opere esistenti al fine del rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, ed alle sole opere del primo stralcio del Progetto di Adeguamento Tecnologico, proposte quali misure di mitigazione ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle di cui al Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio), già previste e descritte nella documentazione allegata all’istanza ed in particolare con le condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

  • La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017, utilizzando la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
  • Dovrà essere installato un nuovo motore ad inverter (entro il 2018) a servizio del sistema di aspirazione dei sedimentatori, che permetterà di variare la portata d’aria a seconda sella temperatura ambientale (aumentandola in estate e riducendola in inverno).
  • Dovranno essere riparati i tetti dei sedimentatori che risultano ammalorati e forati dalle grandinate.
  • Si demanda al Consiglio di Bacino “Veronese” l’approvazione definitiva degli interventi di mitigazione previsti, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i..
  • Con riferimento Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio), proposto quale misura di mitigazione ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016, in sede di approvazione del progetto definitivo, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. l’aria estratta dalla nuova vasca di ossidazione dovrà essere inviata al sistema di trattamento esistente;
    2. con riferimento alla relazione tecnica istruttoria n. 46/2018 dell’U.O. Commissioni Valutazioni:

PRESCRIZIONI

  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Bufo viridis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Falco columbarius, Alcedo atthis, Hypsugo savii, Hystrix cristata) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell’impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l’intera durata di esercizio;
  • verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RACCOMANDAZIONI

  • utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

CONSIDERATO che il verbale della seduta Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/06/2018 è stato approvato nella seduta del 20/06/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 06/06/2018 relativamente all’istanza: “Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell’autorizzazione (DGR N. 1020 del 29/06/2016 – L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). – Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016”;
  3. di rilasciare, in riferimento all’istanza: “Acque Veronesi s.c.ar.l. - Impianto di depurazione delle acque reflue sito in Via Avesani- Verona. Domanda di rinnovo dell’autorizzazione (DGR N. 1020 del 29/06/2016 – L.R. n. 4 del 18/02/2016, art. 13). – Lavori di adeguamento tecnologico ed autorizzativo 1° Stralcio quali misure di mitigazione individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 29/06/2016”, il provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle di cui al Progetto di Adeguamento Tecnologico (I Stralcio), allegato all’istanza;
  4. di dare atto che l’approvazione definitiva degli interventi di mitigazione previsti è demandata, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i., al Consiglio di Bacino “Veronese”;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.ar.l. (CF/P.IVA 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n.8 – PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Consiglio di Bacino “Veronese” ed all’ U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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