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Bur n. 67 del 10 luglio 2018


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 200 del 14 giugno 2018

Legge 23.12.1996, n.662 - Intesa Istituzionale di Programma tra Regione del Veneto e Governo. Accordo di Programma Quadro APQ VENRI per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. D.G.R. n.1582 del 03.10.2017. Consiglio di Bacino "Veronese" - "Acque Veronesi Scarl". I1A2P105 - Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo. C.U.P.: I25H17000000005. Importo di progetto: E.1.800.000,00. D.D.R. n.486 del 15.12.2017 di conferma del contributo ed impegno di spesa per l'importo di E.930.000,00. Erogazione primo acconto del contributo per l'importo di E.438.123,09.

Note per la trasparenza

A seguito di presentazione della documentazione prevista nel disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2244/2003 regolante i rapporti tra Regione e Consiglio di Bacino assegnatario del contributo, e alla documentazione prevista dal Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 486 del 15.12.2017 di conferma e impegno del contributo, si dispone la liquidazione del primo acconto del medesimo.

PREMESSO che con D.G.R. n. 4055 del 22.12.2000, la Giunta Regionale ha attivato la procedura di definizione di una proposta di Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo della Repubblica Italiana in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Legge 23.12.1996, n. 662;

che con D.G.R. n. 536 del 09.03.2001, la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione della proposta definitiva di Intesa, successivamente approvata dal CIPE e infine sottoscritta dalla Regione del Veneto e dal Governo in data 09.05.2001;

che tra gli Accordi di Programma Quadro (APQ), attuativi dell’intesa, è compreso quello relativo agli interventi rivolti alla tutela delle acque ed alla gestione integrata delle risorse idriche, attualmente noto come APQ VENRI, sottoscritto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla Regione e dalle altre Amministrazioni Centrali in data 23.12.2002;

che con D.G.R. n. 2244 del 25.07.2003, la Giunta Regionale ha avviato gli interventi finanziati con l’APQ VENRI, individuato nelle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali i soggetti assegnatari dei contributi (in recepimento delle disposizioni di cui ai commi 10 e11 dell’art. 17 dell’APQ VENRI) ed approvato lo schema del disciplinare regolante i rapporti tra questi ultimi e la Regione;

CONSIDERATO che l’attivazione e, nella gran parte dei casi, la conclusione degli interventi finanziati, ha consentito di accertare la disponibilità di risorse derivanti da economie in corso d’opera (ribassi d’asta e minori spese a fine lavori) che, come espressamente previsto all’art. 17, comma 12 dell’APQ VENRI, confluiscono su di un fondo regionale a disposizione della Regione del Veneto che provvede alla loro riprogrammazione d’intesa con gli altri sottoscrittori dell’Accordo Quadro;

VISTA la D.G.R. n. 1582 del 03.10.2017, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di assegnare l’importo di € 1.200.000,00, derivante dalle risorse economie riprogrammabili emerse nel corso della realizzazione degli interventi inseriti negli APQ della Programmazione FSC per il periodo 2000-2006 al finanziamento di interventi relativi al potenziamento della filtrazione delle acque potabili nell’area contaminata da sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS), da inserirsi nell’APQ VENRI – Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche;

PRESO ATTO che tra gli interventi individuati quali beneficiari di finanziamento con la citata D.G.R. n. 1582 del 03.10.2017, vi è l’intervento relativo al “Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo”, di importo di € 1.800.000,00, al quale è stato assegnato il contributo di € 930.000,00, per il quale il beneficiario è individuato nel Consiglio di Bacino “Veronese”, Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, ed il Soggetto attuatore è individuato nella Società Acque Veronesi Scarl, Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente;

VISTO il proprio Decreto n. 486 del 15.12.2017 con il quale è stato confermato ed impegnato il contributo di € 930.000,00, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1582 del 03.10.2017, a valere sul capitolo di spesa n. 103517 “Programmazione FSC 2000-2006 – Riprogrammazione economie – APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – contributi agli investimenti (Del. CIPE 06/08/1999, n. 142 – Del. CIPE 04/08/2000, n. 84 – Del. CIPE 21/12/2000, n. 138 – Del. CIPE 03/03/2002, n. 36 – Del. CIPE 09/05/2003, n. 17 – Del. CIPE 29/09/2004, n. 19 – Del. CIPE 29/09/2004, n. 20 – Del. CIPE 27/05/2005, n. 35 – Del. CIPE 22/03/2006, n. 3 – Del. CIPE 23/03/2012, n. 41)”, a favore del Consiglio di Bacino “Veronese” – art. 002 – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali – V livello del P.d.c. U.2.03.01.02.999 “Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni locali n.a.c., al n. 1932/2018;

CONSIDERATO che il citato proprio Decreto n. 486 del 15.12.2017 prevede in particolare che l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione della seguente documentazione da inoltrarsi parte del Consiglio di Bacino “Veronese”:

  • provvedimento del Consiglio di Bacino di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere finanziate che dovrà contenere le informazioni riportate in dettaglio nel disciplinare;
  • progetto definitivo o esecutivo;
  • documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Guida metodologica approvata con D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE.
  • dichiarazione del progettista dell’opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezziario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l’adozione di prezzi di valore differente.

VISTA la nota prot. n. 597 del 04.04.2018 del Consiglio di Bacino “Veronese” di richiesta primo acconto del contributo, corredata dal quadro economico del progetto definitivo dopo l’aggiudicazione dei lavori e dagli atti di aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO che con la nota sopracitata il Consiglio di Bacino “Veronese” ha provveduto a trasmettere altresì la documentazione progettuale ed amministrativa dell’intervento in oggetto, in adempimento di quanto previsto dal citato proprio Decreto n. 486 del 15.12.2017;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Veronese” n. 74 del 09.11.2017 di approvazione del progetto definitivo dell’opera, trasmessa con la citata nota prot. n. 597 del 04.04.2018;

RICHIAMATE le modalità di erogazione del contributo in oggetto, di cui al citato proprio Decreto n. 486 del 15.12.2017:

  1. 50% dell’importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso d’asta ottenuto in sede di appalto dei lavori, su richiesta del Consiglio di bacino “Veronese”. Tale richiesta dovrà indicare il quadro economico del progetto definito dopo l’aggiudicazione dei lavori, ed essere corredata dall’atto di aggiudicazione dei lavori;
  2. ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell’importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso d’asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta del Consiglio di Bacino “Veronese” attestante l’avvenuta spesa della prima erogazione o l’insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall’impresa esecutrice dei lavori;
  3. saldo del contributo definitivo su presentazione della documentazione di cui all’art. 54, comma 5 della L.R. n. 27/2003.

VISTA la propria nota prot. n. 149319 del 20.04.2018 con la quale sono state richieste al Consiglio di Bacino “Veronese” alcune precisazioni in merito alla quantificazione delle economie derivanti da ribasso d’asta ed è stato richiesto di trasmettere il quadro economico dell’intervento precedente all’esperimento delle procedure di gara;

VISTA la nota prot. n. 884 del 11.06.2018 con la quale il Consiglio di Bacino “Veronese” ha trasmesso formalmente la nota prot. n. 9660 del 17.05.2018 della Società Acque Veronesi Scarl, con la quale sono state fornite precisazioni in merito alla quantificazione delle economie derivanti da ribasso d’asta, allegando il quadro economico di progetto successivo all’aggiudicazione dei lavori rapportato con il quadro economico dell’intervento approvato precedentemente all’esperimento delle procedure di gara;

RICHIAMATO che le economie di spesa accertate in seguito all’appalto dei lavori, come indicato all’art. 3 del disciplinare per l’erogazione del contributo approvato dalle Parti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 12 dell’APQ VENRI, confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione provvede la Regione Veneto, d’intesa con gli altri sottoscrittori dell’Accordo Quadro;

DATTO ATTO che, in base alla documentazione inviata dal Consiglio di Bacino “Veronese”, con nota prot. n. 597 del 04.04.2018 e successiva nota prot. n. 884 del 11.06.2018, le economie accertate derivanti dall’esperimento delle procedure delle gare d’appalto dei lavori, ammontano complessivamente ad € 53.753,82, importo ottenuto come somma delle economie di gara realizzate in seguito all’appalto dei lavori principali pari ad € 36.739,49 e delle economie di gara realizzate in seguito all’appalto per la realizzazione della vasca in c.a. di contenimento filtri pari a € 17.014,33, come riscontrabile dal quadro economico trasmesso con la successiva nota prot. n. 9660 del 17.05.2018 della Società Acque Veronesi Scarl;

CONSIDERATO che il contributo in oggetto, rideterminato al netto delle economie di spesa derivanti dall’esperimento delle gare di appalto dei lavori, ammonta pertanto ad € 876.246,18;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione pervenuta dal Consiglio di Bacino “Veronese”, sono verificate le condizioni per l’erogazione del primo acconto del contributo, pari al 50% del contributo al netto delle economie da ribasso d’asta derivanti dall’appalto dei lavori, per un importo di € 438.123,09;

RITENUTO che, per le ragioni di cui sopra, non sussistono elementi ostativi all’erogazione del primo acconto del contributo in oggetto, per l’importo come sopra determinato, al Consiglio di Bacino “Veronese”;

decreta

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di liquidare al Consiglio di Bacino “Veronese” l’importo di € 438.123,09, quale primo acconto del contributo in oggetto, determinato come indicato in premessa, a valere sulle risorse impegnate con il proprio Decreto n. 486 del 15.12.2017, sul capitolo n. 103517, art. 002 - V^ livello P.d.C: U 2.03.01.02.999, impegno n. 1932/2018.
  3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria in allegato alla liquidazione di spesa, al Consiglio di Bacino “Veronese” e alla Società Acque Veronesi Scarl.
  4. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
  5. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

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