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Bur n. 67 del 10 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 49 del 21 giugno 2018

REFRIGERANT S.R.L. Impianto di rigenerazione dei fluidi frigoriferi - Comune di localizzazione: Noventa di Piave (VE). - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto di rigenerazione dei fluidi frigoriferi sito nel Comune DI Noventa di Piave (VE), presentato dalla società REFRIGERANT S.R.L.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della modifica apportata dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale;

VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Refrigerant Italia srl. con sede legale a Noventa di Piave (VE) in Via A. Volta, 64 (C.F. e P. IVA 03953500273), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 160471 del 24/4/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTA la nota prot. n. 207272 del 26/5/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’incompletezza della documentazione presentata relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza richiedendone l’aggiornamento, a cui la società proponente ha risposto inviando in data 5/6/2017 (ricevuta con prot. n. 220933 del 6/6/2017) la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 23/6/2017;

VISTA la nota prot. n. 251250 del 27/6/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/6/2017;

PRESO ATTO che l'istanza presentata si configura come modifica del processo produttivo attuale dell’Azienda mediante la messa in funzione di una macchina innovativa di rigenerazione di fluidi frigoriferi, in grado di trattare e disoleare i fluidi usati (gas HCF) della capacità rigenerativa (disoleazione e disidratazione) pari a 2500 kg di gas nelle 80 ore, che verrà installata all’interno del capannone esistente; il progetto non prevede alcuna modifica strutturale dell’Azienda: lo stabile e le aree circostanti rimarranno invariate.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/7/2017, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che, entro i termini di cui all’ex art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni dal Comune di Noventa di Piave, ricevute con prot. n. 339126 del 4/8/2017;

CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  • in data 24/11/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 491783, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale, e la relativa relazione tecnica a supporto della stessa, alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 503337 del 30/11/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 297/2017 del 29/11/2017, con la quale:
  • afferma che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  • dichiara che per l’impianto di rigenerazione dei fluidi frigoriferi, in comune di Noventa di Piave (VE), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
  • Raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

VISTO la documentazione integrativa acquisita al prot. regionale n. 108050 del 21/3/2018 trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti e d i integrazioni formulata dalla Direzione Commissioni Valutazioni con nota prot. n. 527603 del 18/12/2017;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 19/4/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“Relativamente agli aspetti su cui ARPAV aveva richiesto un livello di definizione superiore nella documentazione progettuale, quantità e codifica del rifiuto gestito, modalità operative di gestione e relativi apprestamenti, anche in condizioni straordinarie, e informazioni di dettaglio in merito alla gestione e destinazione dei rifiuti in uscita, dall’analisi delle integrazioni prodotte dal proponente, ARPAV ritiene siano stati forniti i necessari chiarimenti. In particolare nelle sezioni riferita al punto 1 lettera b e c (elenco corrispondente alla nota di richiesta integrazioni), Refrigerant S.r.l. ha sviluppato in modo esaustivo i temi richiesti.

Pertanto non si rilevano ulteriori elementi di criticità.

Si condividono le osservazioni comunicate da ARPAV sulla esaustività, dal punto di vista tecnico, della documentazione integrativa presentata e si conviene che con la documentazione presentata, la Ditta abbia compiutamente ottemperato alle integrazioni richieste.

Tuttavia corre l’obbligo di rilevare i seguenti aspetti connessi con la richiesta di progetto, di autorizzazione la produzione di HCF come EoW.

Con Sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato, esprimendosi nel merito del ricorso avverso la riforma della sentenza del TAR Veneto sez. III n. 1422/2016, nell’accoglierlo, ha formulato alcune significative considerazioni sul principio di gestione dei rifiuti ed in particolare del loro recupero volto alla condizione di “cessazione della qualifica di rifiuto”,

L’aspetto fondamentale della sentenza riguarda il principio che si riporta: in linea generale la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto è riservata alla normativa comunitaria” e in assenza di indicazioni comunitarie il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo Stato.

In tal senso il Consiglio di Stato rileva inoltre che La stessa Direttiva UE, non riconosce il potere di valutazione caso per caso ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.

Infatti la proposta progettuale in oggetto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto per il codice CER 140601* clorofluorocarburi HCFC HCF, che, dopo il trattamento di rigenerazione come descritto nella relazione integrativa, verrebbe reimmesso nel mercato appunto come EoW.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato di cui si è detto, e rilevata l’incompetenza delle Regioni ad emanare criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in assenza di specifiche norme che regolamentano la materia, come previsto previste dall’art. 184-ter comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, si deve necessariamente rimanere in attesa degli sviluppi della azione che le Regioni stanno svolgendo nei confronti del Ministero affinché venga risolta la questione.

A tal proposito esiste, al momento, sul tavolo del ministero una proposta di modifica dell’art. 184-ter, del d.lgs. 152/2006, nella quale si precede di demandare alla Regioni le competenze in materia di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.

Pertanto, l’iter procedurale del progetto presentato non potrà concludersi da parte della Direzione Ambiente, stante l’incompetenza in materia decisa dal Consiglio di Stato, rimanendo pertanto sospeso fino a quando non saranno definite le modalità operative da parte del MATT con l’individuazione (come sopra ricordato) della competenza in capo alle regioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni, caso per caso, di EoW ai sensi dell’art. 184-ter.procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:”

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pur sottolineando quanto indicato nella relazione istruttoria sull’impossibilità nella fase successiva di rilascio autorizzativo.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 9/5/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 19/4/2018;

decreta

1.  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.  Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 19/4/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., pur sottolineando quanto indicato nella relazione istruttoria sull’impossibilità nella fase successiva di rilascio autorizzativo;

3.  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4.  Di trasmettere il presente provvedimento alla società Refrigerant Italia srl. con sede legale a Noventa di Piave (VE) in Via A. Volta, 64 (C.F. e P. IVA 03953500273) (PEC: refrigerant@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti;

5.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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