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Bur n. 67 del 10 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 48 del 21 giugno 2018

Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 36046 Lusiana (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02421850245) e Marmi Mas S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 36046 Lusiana (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 03164970241) Progetto per la coltivazione di due cave di marmo denominate "Bertiaga Est Lotto 1" e "Bertiaga Est Lotto 2" site a Lusiana (VI). Comune di localizzazione: Lusiana (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni il progetto presentato da Frello Antonio Silvano S.r.l. e Marmi Mas S.r.l., che prevede l'apertura di due cave di calcare lucidabile denominate "Bertiaga Est Lotto 1" e "Bertiaga Est Lotto 2" site a Lusiana (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Frello Antonio Silvano S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02421850245) e Marmi Mas S.r.l. con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 03164970241), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 392056, in data 12/10/2016;

VISTA la nota protocollo 454300 in data 22/11/2016, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

coltivazione e ricomposizione ambientale di due nuove cave di marmo denominate “Bertiaga Est- Lotto 1” e “Bertiaga Est - Lotto 2”, site nel Comune di Lusiana (VI), richieste rispettivamente dalle ditte Frello Antonio Silvano s.r.l. e Marmi MAS s.r.l.

La disponibilità delle aree di cava è stata concessa alle ditte con D.C.C. n. 35 del 12/05/2016, da parte del Comune di Lusiana (VI).

L’area interessata dal progetto, ricadente nel settore centro-orientale dell’Altopiano di Asiago, è ubicata a Nord del territorio comunale di Lusiana, in località Monte Bertiaga, a Est della Malga Bertiaga Di Dietro, ad una quota compresa 1308 e 1350 m s.l.m., area soggetta da parecchi decenni ad attività estrattiva (Bertiaga Davanti e Monte Lempreche) per ricavare calcare da taglio e lucidabile, prevalentemente di colore bianco.

Il progetto di coltivazione delle due cave prevede di interessare una superficie complessiva di circa m² 28.000, di cui m² 17.750 di area coltivabile, m² 5.967 di superficie destinata alla movimentazione e all’accantonamento del materiale associato e m² 4.283 di superficie occupata dalla fascia perimetrale destinata alla realizzazione della parete e per la messa in sicurezza delle cave. Sono previsti 3 lotti di coltivazione.

Sia il Lotto 1 che il Lotto 2 sono suddivisi in tre lotti di estrazione. Il primo della durata di 4 anni, gli altri due della durata di 3 anni ciascuno. Pertanto la coltivazione delle due nuove cave coordinate sarà realizzata in un periodo complessivo di 10 anni più 2 anni per portare a termine la ricomposizione ambientale.

Il progetto prevede di realizzare raccordi e ampliamenti della viabilità per l’accesso alle cave da collegare con la strada esistente che conduce al polo estrattivo Bertiaga.

I lavori di estrazione avranno inizio per ciascuna cava con la rimozione del materiale superficiale (cappellaccio) il quale sarà accantonato nell’area apposita ubicata nel lato a valle di ciascun sito. Successivamente si accederà alla quota di attacco del bancale, direttamente con i mezzi meccanici.

Il materiale associato rimosso sarà conservato e riutilizzato nella successiva ricomposizione.

Il metodo di avanzamento prevede:

  • rimozione del terreno di copertura, che verrà accantonato a parte per essere riutilizzato nella ricomposizione ambientale per la ricostituzione del terreno agrario;
  • rimozione del materiale di scarto - «cappellaccio». Tale rimozione sarà effettuata secondo un andamento a «gradoni», con l’utilizzo dei mezzi meccanici e, qualora necessario, di esplosivo posto in fori da mina. Il materiale di scarto sarà collocato, temporaneamente, nelle zone individuate per lo stoccaggio del materiale di risulta, in attesa del suo riutilizzo per i lavori di ricomposizione ambientale;
  • coltivazione dell’orizzonte produttivo a «gradoni»;
  • cernita e prima lavorazione dei blocchi di «marmo» (smussatura degli angoli, ecc.) che verranno poi inviati ai laboratori;

Le opere di ricomposizione saranno eseguite in concomitanza con l’attività di estrazione, in modo che, al termine dell’attività estrattiva, buona parte dell’area sarà già completamente sistemata.

Le operazioni previste per la sistemazione dell’insieme estrattivo (nuova cava + area già estratta) si possono pertanto riassumere come di seguito riportato:

  • selezione del materiale presente alla base della cava in base alla pezzatura e realizzazione della scogliera di contenimento;
  • ricostituzione dell’area coltivata raccordandola alle superfici circostanti in modo dolce e naturale. In particolare si dovranno rispettare le caratteristiche orografiche delle aree limitrofe evitando di conferire all’area pendenze e forme uniformi al fine di mantenere un aspetto di naturalità che si integri con il paesaggio circostante;
  • copertura degli strati più superficiali con terra fine mescolata con sostanza organica e fertilizzanti minerali (strato di circa 20-25 cm di terreno vegetale accantonato nella precedente fase di scopertura e conservato in cumulo);
  • formazione del cotico erboso nell’area destinata a pascolo.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/03/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che, ne entro, ne oltre il termine di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati a vario titolo sull’argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 02/05/2017 - protocollo 167811 gli Uffici regionali dell’Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;

TENUTO CONTO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 278130 del 07/07/2017, ha formulato una richiesta di integrazioni, inoltrata al proponente da parte dell’U.O. VIA con protocollo 290400 in data 14/07/2017;

CONSIDERATO che, la Società hao provveduto a depositare la documentazione integrativa (riferita alla non necessità della procedura V.Inc.A.), acquisita al protocollo regionale 446067 del 26/10/2017 ed inoltrata per il seguito di competenza all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota 472434 in data 13/11/2017;

CONSIDERATO che, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota n. 503317, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 01/12/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 295/2017 del 29/11/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito alcune prescrizioni:

Prescrizioni:

1.  di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana;

2.  di escludere dalla coltivazione le superfici caratterizzate da depressioni contenenti le pozze (che dovranno essere mantenute ad un’equivalente funzionalità per l’intera durata dell’attività estrattiva) ovvero, qualora le pozze siano di origine artificiale, di subordinare la coltivazione alla traslocazione in altro sito, anche in un settore della medesima cava già esaurito e soggetto a ricomposizione, delle pozze e delle specie a ridotta vagilità eventualmente presenti in esse, secondo modalità compatibili con quest'ultime.

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolto in data 27/04/2017 presso gli Uffici della Regione Veneto un incontro tecnico al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 20/12/2017, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

1.  tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta salvo diverse prescrizioni.

2.  Dovrà essere apportato in cava, al fine di consentire un'idonea realizzazione della ricomposizione ambientale in progetto, terreno vegetale che rispetti le CSC di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

3.  Dovranno essere recepite in fase autorizzativa le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria n. 295 del 29/11/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 30/11/2017 protocollo 503317 e di seguito riportate:

3.1 di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Triturus carnifex, Bombina variegata, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana;

3.2 di escludere dalla coltivazione le superfici caratterizzate da depressioni contenenti le pozze (che dovranno essere mantenute ad un’equivalente funzionalità per l’intera durata dell’attività estrattiva) ovvero, qualora le pozze siano di origine artificiale, di subordinare la coltivazione alla traslocazione in altro sito, anche in un settore della medesima cava già esaurito e soggetto a ricomposizione, delle pozze e delle specie a ridotta vagilità eventualmente presenti in esse, secondo modalità compatibili con quest'ultime.

4.  Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto:

4.1 durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri;

4.2 i macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti.

RACCOMADAZIONI IN FASE AUTORIZZATIVA

a.  L'utilizzo del materiale associato dovrà avvenire prioritariamente per i lavori di ricomposizione, determinando nelle fasi finali l’effettivo esubero rispetto alle esigenze di ricomposizione morfologica.

b.  Concordare con il Comune i percorsi, le modalità, le modifiche e i periodi di utilizzo della viabilità comunale per il trasporto del materiale di cava.

c.  Effettuare idonea indagine di verifiche dell’eventuale esistenza di significativi reperti della Grande Guerra.

d.  Qualora durante i lavori di coltivazione emergano ritrovamenti idonei ad indicare la presenza di cavità carsiche i lavori di coltivazione sull’area interessata dal ritrovamento dovranno essere immediatamente sospesi e dovrà essere avvisata la competente Direzione regionale Difesa del Suolo e l’autorità di vigilanza e polizia mineraria.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 31/01/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 20/12/2017 in merito al progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento a Frello Antonio Silvano S.r.l. (con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana (VI), Codice Fiscale e P.IVA 02421850245 – PEC: frellosrl@pec.it) e a Marmi Mas S.r.l. (con sede legale in Via Pilastro, 60 – 36046 Lusiana (VI), Codice Fiscale e P.IVA 03164970241 – PEC: marmi mas@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Lusiana (VI), Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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