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Bur n. 62 del 26 giugno 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 3 del 22 maggio 2018

DGR n. 375/2017 "Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014": approvazione del riparto di assegnazione dei fondi - anno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il riparto di assegnazione dei fondi relativi al finanziamento regionale di cui all’art. 22, L.R. n. 7/2016 relativamente all’anno 2018 e si forniscono le dovute indicazioni ad Azienda Zero, alla luce delle disposizioni di cui alla DGR n. 326/2018, per l’avvio della gestione dei relativi flussi finanziari

Il Direttore

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” che tra l’altro attribuisce ad Azienda Zero la funzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47– Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;

VISTA la legge di stabilità regionale 23 febbraio 2016, n. 7, che all’art. 22, nell’abrogare con decorrenza 1.1.2017 l’art. 22 della legge regionale n. 11/2014, interviene a favore delle farmacie rurali dettando al riguardo nuove disposizioni e demandando alla Giunta regionale, sentite le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, la definizione di criteri, modalità e termini per le richieste di contributo e richiamato in particolare il comma 2 di detta norma che testualmente recita: “Il contributo è concesso, fino ad esaurimento delle somme di cui al comma 5, in favore delle farmacie rurali che abbiano realizzato un fatturato annuo, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore all'importo definito con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione 28 marzo 2017, n. 375 che, in attuazione del sopra citato art. 22, LR n. 7/2016, definisce criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste e abroga con decorrenza 1.1.2017 e rispetto alla quale il 2018 rappresenta il secondo anno di applicazione;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 7 novembre 2017, n. 1810 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001. DGR 07/02/2017 n. 7/CR”, parzialmente modificata dalla successiva delibera di Giunta regionale del 29 dicembre 2017, n. 2231 “Modifica della DGR n. 1810/2017 di riparto del fondo sanitario regionale 2017 - 2018. Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 19/12/2017 n. 127/CR.”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale 29 dicembre 2017 “Programmazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2018.”, successivamente integrato con decreto 26 febbraio 2018 “Programmazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018. Modifiche e integrazioni al DDR n. 165 del 29 dicembre 2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.”, che nell’Allegato A riporta la linea di spesa ID n. 0086 (punto d1 – DGR n. 1810/2017), denominata “Azioni regionali a favore delle farmacie rurali – trasferimenti correnti (art. 22, LR 23/02/2016, n. 7)”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 326 “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.” che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, ha autorizzato l’erogazione attraverso Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla sopra citata DGR n. 1810/2017 e s.m.i., per un importo complessivo pari a euro 364.636.500,00, indicando nel contempo i capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria;

VISTO il decreto del Direttore della Unità Organizzativa Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti 10 aprile 2018, n. 6 “Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 - Erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero” e preso atto che per l’effetto il previsto finanziamento di euro 400.000,00 a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285, risulta, allo stato dell’arte, già nelle disponibilità di Azienda Zero;

PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l’Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla richiamata DGR n. 375/2017 (31.3.18), sono pervenute complessivamente n. 63 domande di accesso all’intervento aggiuntivo in oggetto, a fronte delle quali sono state inviate n. 3 comunicazioni ai sensi dell’art. 6, L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché n. 9 comunicazioni ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i.. Rispetto a tali comunicazioni, fatta eccezione per 3 istanze, le osservazioni, laddove pervenute, non sono tali da ovviare ai motivi che ostano all’accoglimento della domanda;

DATO ATTO che le domande ritenute idonee all’esito dell’istruttoria, effettuati i dovuti controlli ai sensi dell’art. 71, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, sulle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. e accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017, risultano essere 54;

DATO ATTO che, come già precisato nel proprio decreto 21 luglio 2017, n. 151 riferito al primo anno di applicazione della sopra citata DGR n. 375/2017, nel caso in cui la farmacia dovesse risultare vacante al momento dell’effettivo pagamento, il contributo, stante l’assenza di titolare, non viene liquidato, in analogia a quanto stabilito dalla Giunta regionale (DGR n. 375/2017, Allegato A, art. 3) circa la modalità di erogazione del contributo in caso di trasferimento di titolarità nel corso dell’anno di presentazione della domanda;

CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 375/2017 incarica il Direttore dell’Unità Organizzativa – ora Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, nel quale impartire le direttive per consentire ad Azienda Zero di avviare la gestione dei relativi flussi finanziari;

PRESO ATTO che la richiamata DGR n. 326/2018 stabilisce che Azienda Zero avvii la gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA sulla base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti dei Direttori delle strutture dell’Area Sanità e Sociale alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti, a valere sulle risorse già erogate ad Azienda Zero;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, approvare il riparto di assegnazione dei contributi ex art, 22, LR n. 7/2016 ai titolari delle farmacie rurali – suddivise per AULSS di appartenenza territoriale - in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017 - Allegato A -, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 376.716,62;

RITENUTO , altresì, di autorizzare Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, alla liquidazione alle AULSS delle somme a queste spettanti secondo il riparto di cui all’Allegato A e di rinviare a successiva comunicazione la destinazione dell’importo residuo della linea di spesa Id n. 0086 in seguito alla ricognizione della gestione dei flussi finanziari ai sensi delle direttive stabilite dalla sopra citata DGR n. 326/2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’Agenzia delle Entrate a fronte di uno specifico interpello (Interpello 907-385/2015) sul corretto trattamento tributario della “indennità di residenza” riscontrava di ritenere corretto operare all’erogazione dell’indennità di residenza la ritenuta del 4% di cui all’art. 28, DPR n. 600/73;

DATO ATTO altresì dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;
  2. di approvare il riparto di assegnazione per l’anno 2018 dei contributi ex art, 22, LR n. 7/2016 alle farmacie rurali in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017 - Allegato A -, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di dare atto che il riparto di cui al punto 2 non tiene conto delle domande risultate prive dei requisiti di cui alla DGR n. 375/2017 - Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che comprende anche le motivazioni di esclusione;
  4. di autorizzare Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, alla liquidazione alle Aziende ULSS interessate delle somme spettanti secondo il riparto di cui al punto 2, dando atto che il finanziamento a carico della GSA e previsto per la linea di spesa ID n. 0086 “Azioni regionali a favore delle farmacie rurali – trasferimenti correnti (art. 22, LR 23/02/2016, n. 7)”, inizialmente a carico delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio corrente n. 103285, risulta allo stato dell’arte già nelle disponibilità di Azienda Zero – giusta decreto del Direttore Unità Organizzativa Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti n. 6 del 10 aprile 2018;
  5. di rinviare a successiva comunicazione la destinazione dell’importo residuo della predetta linea di spesa ID n. 0086 in seguito alla ricognizione della gestione dei flussi finanziari ai sensi delle direttive stabilite dalla DGR n. 326/2018 citata in premessa;
  6. di incaricare le Aziende ULSS interessate della successiva erogazione dell’intervento aggiuntivo anno 2018 ai titolari di farmacia aventi diritto, sulla base del riparto di cui al punto 2, nel rispetto dei contenuti della DGR n. 375/2017 e del presente provvedimento;
  7. di dare atto che il finanziamento assegnato con il presente atto non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  8. di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, alle Aziende ULSS interessate;
  9. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURVET) il decreto per esteso, una volta divenuto esecutivo, e, nel rispetto dei limiti di trasparenza posti dalle disposizioni statali e regionali in materia, di pubblicare l’Allegato A, rendendo visibili i soli dati riferiti ad Azienda ULSS - codice farmacia – importo intervento aggiuntivo spettante e di omettere la pubblicazione dell’Allegato B; le medesime informazioni verranno rese disponibili nel sito Internet regionale all’indirizzo:
    http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica;
  10. di notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) agli istanti esclusi il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, completo dell’estratto dell’Allegato B riportante il motivo dell’esclusione;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; con riferimento agli istanti dell’Allegato B, i termini per l’impugnazione della determinazione di esclusione decorrono dalla data di notifica della PEC di cui al punto 10.

Giovanna Scroccaro

Allegato B (omissis)

(seguono allegati)

3_Allegato_DDR_3_22-05-2018_372141.pdf

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