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Bur n. 57 del 15 giugno 2018


Materia: Demanio e patrimonio

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 210 del 31 maggio 2018

Convenzione CONSIP Buono Pasto Elettronico Prima Edizione Lotto 1, 2: prosecuzione del contratto per il "Servizio sostitutivo di mensa" mediante buono elettronico per i dipendenti della Regione del Veneto con la Società Edenred Italia S.r.l. di Milano P.I. 0942984015. C.I.G. 6683766230.

Note per la trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, 7 e 13 dell'art. 1, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 il provvedimento prende atto della convenienza del servizio attualmente offerto dalla Ditta Edenred Italia S.r.l., dell'inidoneità di quello fornito attraverso la convenzione Consip lotto 1,2 e quindi del mancato recesso al rapporto in essere.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 172 del 19/12/2011 è stata indetta la procedura aperta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per il “Servizio sostitutivo di mensa” tramite buoni pasto per i dipendenti della Regione del Veneto e sono stati approvati il bando di gara, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare;
  • con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 109 del 20/09/2012 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa” per la Regione del Veneto alla Società Edenred Italia S.r.l. di Milano, P.IVA 09429840151;
  • in data 17/09/2013, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto alla stipula del contratto stabilendo la decorrenza dalla data di stipulazione per la durata di tre anni, ovvero, con scadenza alla data del 16/09/2016.
  • con Delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 01/12/2015 la Regione del Veneto ha approvato l’adozione del buono pasto elettronico con un valore di € 7,00=.

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 68 in data 05/05/2016 è stato allineato il prezzo del buono pasto in essere con la Società Edenred Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 1 combinato disposto dei commi 1,7 e 13 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135, alla Convenzione “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per la P.A. – Buoni Pasto 7”, pubblicata nel sito della CONSIP il 24/03/2016, attiva dal 23/03/2016 che prevede uno sconto sul valore facciale del buono pasto pari al 17,17%.

PRESO ATTO che con lo stesso Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 68 in data 05/05/2016 è stato rinnovato il contratto per il “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con la Società Edenred Itala s.r.l. P.I. 0942984015 dal 17/09/2016 al 16/09/2019 – C.I.G. 6683766230 secondo le modalità previste dall’art. 1, combinato disposto dei commi 1, 7 e 13 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135 definendo il rapporto mediante apposito atto integrativo sottoscritto in data 14/09/2016.

DATO ATTO che la CONSIP S.p.a. in data 9 novembre 2017 ha pubblicato la Convenzione Buoni Pasto Elettronici (prima edizione) – Lotto 1, 2 – Corrispettivi e da tale pubblicazione si evince che il Lotto 2 (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana) è stato aggiudicato ad Edenred Italia s.rl. con uno sconto sul valore facciale pari a 21,75% migliorativo rispetto a quello del contratto in essere con la Regione del Veneto.

CONSIDERATO che il D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” (Spending Review) convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135 in cui all’art. 1 comma 13 dispone che “le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta a una modifica , proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo…Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.”

PRESO ATTO che la Regione del Veneto avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 con nota Prot. 0475835 in data 14/11/2017 ha chiesto alla Società Edenred Italia S.r.l. l’adeguamento dello sconto sul valore facciale.

CONSIDERATO che con nota del 29/12/2017 la Società ha dato riscontro alla nota Prot. 0475835 del 14/11/2017 evidenziando le principali differenze e caratteristiche tra l’attuale servizio di fornitura di buono pasto e quanto previsto per la fornitura CONSIP BPE1 – Lotto 2 va rilevato che il RUP con propria nota in data 26/03/2018 Prot. n. 114855 ha evidenziato ed illustrato le caratteristiche principali delle due tipologie di servizio (eseguita dalla stessa società Edenred Italia s.r.l.).

Dalla stessa si evincono differenze sostanziali nella conduzione del servizio collegata ad una scontistica economica diversa per singola fattispecie, tali da non consentire il recesso previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012.

In ragione della diversa scontistica è necessario fornire una esatta comparazione dei prodotti (offerti dalla stessa Società) per cui il servizio attualmente in essere rimane impostato sull’uso della tessera Ticket Restaurant SMART, mentre il nuovo prodotto collegato alla fornitura CONSIP BPE1 – Lotto 2 è improntato sull’uso della tessera CITY TIME PLUS (elettronica).

Il servizio attualmente in essere con la CARD regionale è collegato ad una rete di esercizi commerciali affiliati dedicata pari a n. 3165 contro il numero proposto nella nuova convenzione pari a n. 1810 e quindi al disotto delle attuali previsioni fissate nel capitolato tecnico art. 5.1.3 che richiede la presenza di almeno n. 1 esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di n. 2 esercizi per sede di servizio) entro la distanza di 1 Km da sede di servizio (circa mille). Sempre sotto tale aspetto, va ancora specificato che la nuova convenzione CONSIP prevede che gli esercizi siano ubicati in Comuni che hanno una popolazione superiore ai 5000 abitanti con grave pregiudizio quindi per alcune sedi regionali periferiche ubicate nel territorio Veneto maggiormente garantite con l’attuale presenza degli esercizi convenzionati anche al disotto dei limiti di popolazione fissati.

Un altro aspetto che richiede una necessaria valutazione è quello informatico, perché la società Edenred Italia s.r.l. nella propria nota ha evidenziato la necessità di procedere (in caso di cambio tessera) ad una modifica degli attuali circuiti elettronici e informatici al fine di renderli compatibili con la eventuale nuova CARD. Tale operazione aggraverebbe non poco l’attuale impostazione perché pregiudicherebbe anche il sistema di fatturazione e richiederebbe interventi sul flusso di informazioni oggi impostate con il programma di rilevazione presenze e la gestione del ticket elettronico che, ad un anno dalla scadenza dell’attuale contratto sarebbero troppo invasivi sull’attuale organizzazione.

In tale disamina vanno presi in esame anche altri aspetti come quello di una commissione verso gli esercenti che collegati alla nostra attuale CARD è pari ad € 0,50 mentre non è stata comunicata nell’attuale nuova Convenzione CONSIP (dato non fornito) con rischio che il servizio (in presenza di commissioni più alte) può non essere garantito.

Infine sulla temporalità della spendibilità del buono pasto, va evidenziato che l’attuale sistema prevede la possibilità di una riemissione di quelli scaduti, mentre la CARD collegata alla Convenzione CONSIP prevede un termine temporale di utilizzo con la restituzione di buoni pasto scaduti .

Premesso quanto sopra si deve rilevare che la mera differenza economica tra le due tipologie di servizio è pari al 4,58%, ma che tutti gli elementi di esecuzione del medesimo servizio, così come adottati con la Convenzione CONSIP BPE 1 – Lotto 2, non possono compararsi con il capitolato tecnico attualmente in vigore e per questo si ritiene non sussistano gli estremi che prevedono l’obbligatorietà all’adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto Elettronici (prima edizione) – Lotto 1, 2 in linea anche con quanto previsto dall’art.1 comma 510 della Legge 208/2015 e dalla giurisprudenza (vedasi TAR Emilia Romagna,Sez.I Parma in data 30.06.2017 n.00189/2017 Reg. Prov. Coll. e parere Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Veneto delib. N.348/2017).

Va ricordato inoltre che in caso di recesso anticipato, così come previsto dall’art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012, l’Amministrazione Regionale dovrebbe corrispondere all’appaltatore le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; il prezzo del recesso così calcolato corrisponde ad un importo pari ad Euro 240.000,00 (da giugno 2018 a settembre 2019 devono esser corrisposti Euro 2.400.000,00 per cui il 10% ammonta a 240.000,00 euro).

Se invece il contratto prosegue nella sua continuità, l’Amministrazione regionale dovrà versare per la differenza tra il prezzo di contratto e il prezzo di convenzione una somma pari ad Euro 109.920,00 così calcolata:

€ 2.400.000 (compenso previsto per i consumi regionali con il prezzo di Consip), moltiplicato per il differenziale di prezzo (4,58%). Appare evidente che la differenza di prezzo dovuta per la maggiorazione percentuale prevista dal contratto in essere è di gran lunga inferiore al costo che la Regione dovrebbe sostenere come costo di recesso anticipato.

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari

Generali n. 172 del 19/12/2011

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 109 del 20/09/2012

VISTO il D.L. 95/2012 convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135

VISTA la Legge 28.12.2015 n.208

VISTO il Decreto del 22/12/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163

VISTA la D.G.R. n. 1717 dell’01/12/2015

VISTO il Comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’A.N.A.C.

Tutto ciò premesso

decreta

  1. di non recedere, per i motivi in premessa esposti, dal contratto in essere per il “Servizio sostitutivo di mensa” mediante buono elettronico per i dipendenti della Regione del Veneto con la Società Edenred Italia S.r.l. di Milano P.I. 0942984015. C.I.G. 6683766230.
  2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
  3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
  4. ai sensi di quanto disposto dal comma 13, art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 viene inviato alla Corte dei Conti.

Giulia Tambato

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