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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 56 del 18 aprile 2018
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44. Deliberazione della giunta Regionale n. 3178/2004 e smi, Punto 2. "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3". Aggiornamento e integrazione.
La DGR n. 2879/2013 ha introdotto alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, individuando di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non è sostanziale. Si rende ora necessario aggiornare le disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, assicurando tempestività ed efficienza, e nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo, integrando le fattispecie di interventi che non necessitano di Piano aziendale.
Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.
L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l’adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla lettera d), relativi all’edificabilità nelle zone agricole.
PREMESSO altresì che l’art. 44 della citata LR n. 11/2004 ammette in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, destinati sia a residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite dal provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, lett. d), n. 3, sulla base di un Piano aziendale redatto secondo i parametri indicati dal medesimo provvedimento di Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, lett. d), n. 2.
EVIDENZIATO che, per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:
1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;
3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.
PRESO ATTO che le disposizioni relative all’edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, la DGR n. 329/2010 ha modificato i modificati i parametri di Redditività Minima dell’imprese agricole e parametri per valutazione allevamenti; la DGR n. 856/2012 ha revisionato lettera d), punto 5 – Allevamenti; la DGR n. 1223/2012 relativa alla semplificazione delle procedure che richiedono la redazione di un Piano aziendale e la introduzione anche per l’edificabilità del Conto Economico Unico; infine la DGR n. 2879/2013 – in attuazione delle deliberazioni d Giunta regionale n. 1599/2011 e n. 1419/2012, relative alla Semplificazione amministrativa delle procedure regionali anche nel settore primario – ha introdotto una modifica del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.
RILEVATO che il punto 3 della lettera d- Edificabilità zone agricole, della DGR n. 3178/2004, definisce quali strutture agricolo-produttive “tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi”, come definite dall’articolo 2135 del CC comprendendo quindi, oltre alle attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, anche le attività connesse; in tale ottica, il tradizionale concetto di “annesso rustico” si evolve nel più adeguato concetto di “struttura agricolo-produttiva”, tra le cui finalità possono rientrare a pieno titolo la diversificazione delle attività dell’azienda, la tutela dell’ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole.
Il medesimo Punto 3 elenca, a titolo esemplificativo, le tipologie strutturali che rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive:
EVIDENZIATO che l’elenco, non esaustivo, delle strutture agricolo-produttive è molto ampio, e ciò ha motivato l’introduzione di semplificazioni al procedimento per ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, al fine di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale.
Si richiamano, in particolare, le misure di semplificazione approvate con la citata DGR n. 2879/2013, che hanno riguardato anche l'individuazione di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, in quanto l'espressione del parere da parte dello Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA non è sostanziale. Ciò al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi. Si tratta, nello specifico, di:
PRESO ATTO che la medesima deliberazione n. 3178/2004 ha inoltre previsto che il dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente caccia e Pesca) possa provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l’adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché per assicurare tempestività ed efficienza nell’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo.
Anche la successiva DGR n. 329/2010, richiamando le medesime motivazioni sopra esposte, ha ribadito che la necessità di assicurare tempestività ed efficienza nell’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi, può determinare la necessità di aggiornare periodicamente le specifiche tecniche di cui alla lettera d) Edificabilità zone agricole degli Atti di Indirizzo mediante decreto dirigenziale, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali degli Atti di indirizzo in argomento.
CONSIDERATO che si rende ora opportuno introdurre ulteriori semplificazioni in ordine a quanto previsto in applicazione del Punto 3 “Definizione di strutture agricolo-produttive” della DGR n. 3178/2004, al fine di individuare quegli interventi che esulano dalla definizione di strutture agricolo-produttive e che pertanto possono essere realizzate senza l’approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, o che, pur essendo qualificabili come strutture agricolo-produttive, possono essere realizzate senza necessità di approvazione del Piano aziendale, che si configurerebbe solamente come un appesantimento delle procedure autorizzative e dei relativi costi a carico dell’azienda. Si tratta, nello specifico, delle seguenti strutture, realizzate a servizio di attività agricole esistenti:
RITENUTO pertanto necessario integrare gli atti di indirizzo di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d) Edificabilità zone agricole, Punto 2 “Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3”, indicando (individuando), tra gli interventi che possono essere realizzati prescindendo dall’approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA, anche quelli sopra elencati.
Sono sempre fatte salve le disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1992 e smi, nonché le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
PRECISATO infine che l'Allegato A al presente provvedimento – di cui costituisce parte integrante e sostanziale –dal titolo «Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3», integrato con l’elenco degli interventi di cui sopra, sostituisce nella loro interezza le disposizioni di cui alla DGR n. 3178/2004 e smi, lett. d), Punto 2.
decreta
Andrea Comacchio
(seguono allegati)
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