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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 43 del 08 maggio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 159 del 26 aprile 2018

Subentro della Cooperativa Pescatori Eridania, a seguito della rinuncia da parte della Cooperativa Pilamare, alla concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo e terreno golenale per l'installazione di cavane e pontili a supporto della pesca professionale, in sinistra idraulica del fiume Po Busa di tramonatna, fra gli st. 68-69, fg. 15 mapp. 76-83 acqua pubblica, in Comune di Porto Tolle, con contestuale fusione delle concessioni con modifica delle opere da realizzare. (Pratica n° PO_PA00445) Rilascio concessione demaniale.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto viene assentito il subentro alla Cooperativa Pescatori Eridania, a seguito della rinuncia da parte della Cooperativa Pilamare, alla concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo e terreno golenale per l'installazione di cavane e pontili a supporto della pesca professionale, in sinistra idraulica del fiume Po Busa di tramonatna, fra gli st. 68-69, fg. 15 mapp. 76-83 acqua pubblica, in Comune di Porto Tolle, con contestuale fusione delle concessioni con modifica delle opere da realizzare.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
-  Istanza rinuncia da parte della Cooperativa Pilamare pervenuta in data 16.10.2017;
-  Istanza di subentro da parte della Cooperativa Eridania pervenuta in data 18.10.2017;
-  Presentazione nuovi elaborati grafici da parte della Cooperativa Pescatori Eridania pervenuti in data 30.11.2017;
-  Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 2124 del 13.02.2018; Parere del Comune di Porto Tolle con nota prot. n. 2650 del 14.02.2018 Sottoscrizione disciplinare: 20.04.2018.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 16.10.2017, con la quale la Cooperativa Pilamare, con sede in (omissis), P.I (omissis) con la quale rinuncia alla concessione demaniale avente ad oggetto l’uso di uno spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze per l’istallazione di cavane a supporto della pesca professionale, in sx Po Busa di Tramontana, st. 68-69, Fg. 15, Mapp. 76 e 83 in Comune di Porto Tolle (RO), rilasciata con decreto n. 295 del 05.09.2014 e relativo disciplinare n. 19 del 28.08.2014;

VISTA l’istanza presentata in data 18.10.2017 da parte della Cooperativa Pescatori Eridania, con sede in (omissis), P.I. (omissis), con la quale intende subentrare alla concessione rilasciata alla Cooperativa Pilamare;

VISTA la richiesta della Cooperativa Pescatori Eridania di fusione delle due concessioni con la presentazione degli elaborati grafici con la modifica delle opere da realizzare;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’AIPO di Rovigo prot. n. 2124 del 13.2.2018 e dal Comune di Porto Tolle con nota prot. n. 2650 del 14.02.2018;

CONSIDERATO che la Cooperativa Pescatori Eridania ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 20.04.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Cooperativa Pescatori Eridania dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012; 

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013; 

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Subentro della Cooperativa Pescatori Eridania, a seguito della rinuncia da parte della Cooperativa Pilamare, alla concessione demaniale per l’occupazione di spazio acqueo e terreno golenale per l’installazione di cavane e pontili a supporto della pesca professionale, in sinistra idraulica del fiume Po – Busa di tramonatna, fra gli st. 68-69, fg. 15 mapp. 76-83 acqua pubblica, in Comune di Porto Tolle, con contestuale fusione delle concessioni con modifica delle opere da realizzare, con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 31 del 06.08.2014, iscritto al n. 193 di Rep. di questa Struttura in data 20.04.2018.
  1. La concessione scadrà in data 04.09.2024, allineando in tal modo le due concessioni. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  1. Il canone annuo, subisce un aumento pari ad Euro 493,17 (quattrocentonovantatre/17), come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  1. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  1. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  1. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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