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Bur n. 39 del 24 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 11 aprile 2018

HOTEL EVALDO DI LEZUO EWALD & C. S.A.S. Progetto di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in località Arabba Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dall'Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C. Sas che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Cordevole in località Arabba nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall’ Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C. S.A.S. con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) Via Mesdì n. 3 C.A.P. 32020 (C.F. 00811390251, P.IVA. 00811390251), acquisita agli atti dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 10/08/2017, con protocollo n. 345704 del 10/08/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTA la nota prot. n. 353492 del 21/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dando inoltre la contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dal 21/08/2017;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 13/09/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 420171 del 09/10/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 424708 del 11/10/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 19/10/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 09/11/09/2017 prot. n. 459425 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni della U.O. VAS VINCA NUVV;

VISTA la nota del Comune di Livinallongo del Col di Lana del 04/12/2017, acquisita dagli uffici della U.O. VIA con nota prot. n. 508123 del 05/12/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/12/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Il Quadro di riferimento programmatico dello Studio Preliminare Ambientale esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area, dallo studio non emergono elementi ostativi in senso assoluto.

Si segnala la presenza di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del D.lgs. 42/2004, in quanto le opere in progetto sono distanti meno di 150 m dal corso d'acqua Torrente Cordevole, vincolato per tutto il suo percorso.

Esaminata la cartografia della pericolosità geologica contenuta nel P.A.I. del fiume Piave si riscontra che l'area di progetto, in particolare lungo il percorso della condotta, è interessata da alcune Zone di Attenzione geologica, indicate dall'art. 5 delle norme del P.A.I. come “porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità..... L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6”.

Le zone di attenzione ricadenti nell'area di progetto sono state anche analizzate nello studio “La pericolosità geologica per instabilità dei versanti nell'Alta Val Cordevole”, predisposto dal CNR-IRPI di Padova su commissione della regione Veneto nell'ambito del Progetto Cartografia Geolocica (CARG, 2007).

In tale studio le zone di attenzione ricadono all'interno di alcune perimetrazioni alle quali è stata attribuita una pericolosità geologica da P2 a P4. Si deve però evidenziare che l'attribuzione di tale pericolosità, non essendo stata effettuata in base alle procedure indicate nell'art. 6 delle Norme Tecniche del P.A.I., non può essere considerata ufficiale ma solo come una pericolosità geologica di riferimento.

A tal proposito, si deve comunque far presente, come anche evidenziato nella relazione geologica allegata al progetto, che la stessa normativa del P.A.I. permette l'esecuzione dei lavori in progetto in quanto consente “la realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua” anche in zone di pericolosità elevata P4, come indicato all'art. 9, comma 1, punto p.

Si ricorda, tuttavia, che la realizzazione delle opere in progetto dovrà essere assoggettata a tutte le indicazioni/prescrizioni riportate nella relazione geologica di supporto a firma del Dott. Geol. Colleselli che richiedono, tra i vari punti, la realizzazione di una specifica verifica geognostica diretta e l'esecuzione dei lavori con particolare attenzione sia per la sicurezza delle maestranze che per la stabilità delle aree circostanti.

Considerato che il progetto insiste in una situazione di confermata fragilità geologica, in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito dal D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno che l'esito della verifica geognostica venga valutato in sede di VIA.

In attinenza al Quadro di riferimento progettuale la documentazione presentata a corredo dello SPA illustra le caratteristiche del progetto e il suo funzionamento, nonostante ciò si ritiene debbano essere approfonditi alcuni aspetti progettuali specialmente nella relazione tra i cambiamenti a cui è sottoposta l'asta fluviale sottesa dalla derivazione e lo stato dei luoghi a seguito del progetto, in considerazione del particolare grado di naturalità del contesto in cui si inserisce (tipico paesaggio delle valli dolomitiche), della vocazione turistica, estiva ed invernale, dei luoghi, considerato sia che gran parte del tratto di fiume sotteso dalla derivazione in progetto costeggia ed è visibile dalla strada Regionale n. 48 delle Dolomiti, arteria che collega tra loro i maggiori centri della zona e che si trova nelle vicinanze dell'abitato di Arabba, e sia per le caratteristiche ambientali del torrente Cordevole, già alterate dalle condizioni idrauliche dovute alla presenza a valle e a monte dell’impianto proposto di opere di presa per la produzione di energia elettrica con rilasci minimi, essendo un corso d'acqua di fondo valle caratterizzato da un alveo sinuoso a carattere torrentizio, dove l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale dell'ambiente e del paesaggio.

Per quanto riguarda il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, rispetto ai valori di DMV di legge (92 l/s e 77 l/s) viene previsto un rilascio maggiore, pari rispettivamente a 120 l/s e 100 l/s nei periodi primavera - autunno ed estate - inverno. La portata massima dell'impianto, pari a 400 l/s, è largamente sottodimensionata rispetto alla disponibilità idrica nel torrente, essendo circa 1/5 della massima portata decadale dell'anno tipico.

In riferimento alle acque superficiali (Direttiva Acque), il corpo idrico 430_10 è classificato “Buono” da giudizio esperto e il bacino sotteso dall’opera di presa ha una superficie di circa 22 kmq. Sul corpo idrico insiste, a valle della presente, la centralina idroelettrica ad acqua fluente di Renaz, mentre, a monte, è presente la centralina idroelettrica della ditta Pra oggetto di proposto ampliamento a seguito di rinnovo concessione. L’analisi degli impatti cumulativi è sviluppata nella “Relazione sugli effetti cumulativi ai sensi del p.15 all. 2 delibera n. 2 del 17.12.2015” allegata al progetto.

Per le Terre e rocce da scavo (cantiere e manutenzione alveo), il materiale da scavo derivante dai lavori sarà trattato e riutilizzato interamente in loco per rinterri e riempimenti. I materiali di scarto provenienti dalla demolizione di tratti asfaltati e cassonetti stradali saranno trattati come rifiuti e inviati a discarica autorizzata.

Per quanto concerne il Rumore, fatte salve le competenze del comune di Livinallongo del Col di Lana sull’inquinamento acustico, visto lo SPA e la relazione previsionale di impatto acustico, non si rilevano particolari criticità osservando comunque che questa prevede una ulteriore analisi in fase di cantiere e di esercizio per verificare quanto analizzato in fase previsionale.

Con nota prot. nr. 0007318/2017 del 25/01/2017, nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua, su richiesta della Provincia di Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici”, precisando che le analisi eventualmente eseguite nella fase ante operam potranno essere considerate nella valutazione dei risultati di monitoraggio solo con l’approvazione definitiva del Piano da parte dell’Autorità competente.

Dall'analisi dell'Allegato G “Valutazioni economiche” del progetto presentato, composto dalla Stima della spesa, Quadro economico e Piano finanziario, il Proponente individua due ipotesi di copertura dell’investimento:

  • la prima senza ricorso al debito, nella quale si suppone che l’intero investimento sia sostenuto con fondi propri del Proponente;
  • la seconda, nella quale si presume di ricorrere ad indebitamento per l’intero ammontare dell’investimento al tasso del 4%, attraverso un finanziamento della durata di 20 anni.

È stato presentato un unico prospetto per ciascuna ipotesi, nella prima in cui l’impianto presenta un pay back pari 18 anni e nella seconda ipotesi pari a 3 anni.

In rapporto al Quadro di riferimento ambientale, sono stati analizzati gli impatti sulle diverse componenti ambientali associati all'intervento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, ma non appaiono completamente superati e sostenibili nonostante gli interventi di mitigazione/compensazione proposti. Il progetto proposto prevede la realizzazione della scala di risalita per la fauna ittica la quale consente la continuità biologica del corso d'acqua. Si ritiene, comunque, che non siano sufficientemente valutate le condizioni dell'intorno come:

  1. la percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo parallelo alla scala di rimonta dell'ittiofauna, che determina effetto detrattore sul paesaggio in considerazione del contesto ambientale, paesaggistico e vista la vocazione turistica dei luoghi;
  2. gli effetti percettivo – paesaggistici del corso d'acqua con portate pari al DMV proposto nei due periodi (giugno – agosto, dicembre – febbraio e marzo – maggio, settembre – novembre);
  • gli impatti sugli ecosistemi ripariali del torrente Cordevole e più in generale sulla componente biologica dello stesso corso d'acqua, dovuto alla variazione della portata fluente in alveo, la quale può generare ulteriori effetti sul sistema idrografico collegato. È necessario pertanto approfondire la tematica per una valutazione compiuta degli impatti ambientali;
  • i cambiamenti dello scenario del corso d'acqua (breve, medio, lungo termine) in relazione alle portate idriche nei vari periodi dell'anno;
  • gli effetti sul paesaggio determinati dalla derivazione del corso d'acqua in argomento con particolare riferimento alla dimensione dell'alveo;
  • l'interferenza con le superfici forestali, al fine di limitare e definire l'effettiva necessità di abbattimento e le modalità di disboscamento previsto nell'ambito d'intervento, al fine di evitare l'innesco e l'aggravarsi di fenomeni di instabilità dei versanti;
  • la stima del flusso dei mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione e per la posa della condotta interrata in rapporto al traffico veicolare esistente sia ordinario sia dovuto al traffico di visitazione, in particolare sulla strada regionale n. 48 delle Dolomiti.

VALUTAZIONI FINALI DEL COMITATO

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015,

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

vista l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta HOTEL EVALDO di LEZUO EWALD & C., con nota acquisita con prot. n. 345.704 del 10/08/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale,

visto il parere positivo dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, prot. n. 1294/B.4.11/2 del 10/07/2015, con relative prescrizioni che devono essere introdotte nel progetto,

visto le osservazioni pervenute dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, acquisite con PEC prot. n. 508.523 del 05/12/2017,

preso atto della richiesta integrazioni dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, prot. n. 453.425 del 03/11/2017, con cui si segnala che la documentazione trasmessa è parzialmente conforme rispetto a quanto previsto con D.G.R. n. 2299/2014 (allegato A, par. 3.4), anche rispetto alla dichiarazione conclusiva dello studio, e che gli stessi giudizi espressi sull'entità delle incidenze non risultano essere congrui rispetto alle pregresse parti dello studio in riferimento all'ambito dell'influenza sugli habitat e sulle specie del sito della rete Natura 2000 coinvolto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione,

considerato che il progetto è localizzato in un'area a valenza paesaggistica - ambientale – turistica, oggetto di vincoli di diversa natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, area di confermata fragilità geologica) che generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato. In riferimento alla particolare fragilità geologica del sito, sebbene non comporti una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere previste, in ottemperanza al principio di precauzione, pienamente recepito dal D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno che l'esito della verifica geognostica, indicata nella relazione geologica allegata al progetto, venga valutato in sede di VIA,

considerato che il sito d'intervento in località Alfauro si trova in prossimità di aree con potenziale pericolosità da valanghe da molto elevata a media,

considerato che gran parte dell'asta fluviale sottesa dalla derivazione in esame costeggia ed è visibile dalla strada regionale n. 48 delle Dolomiti,

considerato che la valutazione della portata del deflusso minimo vitale (DMV) risulta superiore ai minimi determinati dal Piano Stralcio della Gestione delle Risorse Idriche del fiume Piave, in quanto pari a 120 l/s dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 30 novembre e pari a 100 l/s dal 1° dicembre al 28 febbraio e dal 1° giugno al 31 agosto, ma che il rilascio del suddetto contributo avverrebbe esclusivamente attraverso la scala per l'ittiofauna, comportando la sottensione dell'alveo naturale, a valle della briglia, per circa 15,3 m,

considerato che risulta mancante una compiuta valutazione degli effetti percettivo – paesaggistici del corso d'acqua con portate pari al DMV proposto nei due periodi (giugno – agosto, dicembre – febbraio e marzo – maggio, settembre – novembre), anche con la presentazione di fotoinserimenti,

considerato che la relazione paesaggistica, allegata al progetto non dà evidenza, anche con tecniche di rendering dell'efficacia delle misure di mitigazione ambientali previste dal progetto,

considerato che non vengono definiti gli effetti sul paesaggio determinati dalla derivazione del corso d'acqua in argomento con particolare riferimento alla dimensione dell'alveo,

considerato che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto del materiale necessario che comporta l'opera in progetto, che non è stato precisato il periodo di esecuzione del tratto di condotta sottostante la strada regionale n. 48 delle Dolomiti, necessario al fine della valutazione delle interferenze con il traffico turistico nei mesi invernali ed estivi e che è assente una valutazione degli effetti indotta dal suddetto cantiere sul traffico turistico e locale,

considerato che è assente la valutazione degli effetti relativi ai cambiamenti dello scenario del corso d'acqua (breve, medio e lungo termine) in relazione alle portate idriche nei vari periodi dell'anno, dato il contesto compreso nel Piano d'Area Dolomiti Agordine,

considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale e sulla fauna dovuta alla variazione della portata fluente in alveo, nel suddetto contesto d’importanza naturalistica e paesaggistica,

considerato che la documentazione progettuale indica quantitativamente le aree soggette a disboscamento previste da progetto ma non dà atto della collocazione delle stesse e non chiarisce l'effettiva necessità dell'abbattimento, le modalità di disboscamento previsto nell'ambito d'intervento, data la potenziale e particolare fragilità geologica del contesto,

considerato che il progetto appare bisognevole di approfondimenti sotto l’aspetto della sostenibilità economica dell’iniziativa in quante si sono riscontrate alcune difformità tra le tabelle di valutazione economica (con o senza ricorso all'indebitamento), condizione intimamente connessa con l’esigenza di rendere l’iniziativa compatibile sotto il profilo della protezione dell’ambiente;

Tutto ciò visto, considerato e valutato,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’intervento per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato nella seduta del 20/12/2017;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 540178 del 28/12/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie osservazioni;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all’Hotel Evaldo di Lezuo Ewald & C. S.A.S. con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) Via Mesdì n. 3 C.A.P. 32020 (C.F. 00811390251, P.IVA. 00811390251) pec: hotelevaldo@confcommercio.legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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