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Bur n. 37 del 17 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 25 del 30 marzo 2018

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale. Comuni di localizzazione: Cona e Cavarzere (VE). Comuni interessati: Agna, Anguillara (PD) e Chioggia(VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo agli interventi in rete minore di bonifica da realizzarsi per l’aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011 con la quale la Giunta regionale, preso atto del parere n. 303 del 04/08/2010 della Commissione regionale VIA - istituita ai sensi della L.R. n. 10/199 - ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (oggi Consorzio di Bonifica Adige Euganeo) denominato: “Interventi in rete minore di bonifica Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale”; con le seguenti prescrizioni:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 e ss.mm.ii..
  3. Venga rispettato quanto previsto a pag. 38 della Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, in ogni caso al fine di mitigare l’impatto sulle componenti biotiche ed abiotiche del sistema idrico saranno adottate misure di prevenzione atte ad evitare il rilascio, a causa di perdite d’olio o di carburante dai mezzi meccanici, di sostanze nocive e, al fine di limitare i fenomeni di intorbidimento delle acque, di volta in volta le aree di scavo all’interno dell’alveo saranno isolate provvisoriamente dal corso d’acqua.
  4. Prima dell’inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
  5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.
  6. Dovrà essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
  7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure necessarie per evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni per ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
  8. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.
  9. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati.

TENUTO CONTO che con la citata D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011, la Giunta Regionale ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99, il progetto definitivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;

TENUTO CONTO che il termine di cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, avvenuta in data 03/10/2011, entro i quali il progetto oggetto di valutazione deve essere realizzato risulta decorso;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta ad oggi riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (P.IVA./C.F 91022300288), con sede legale in Este (PD), via Augustea, n. 25, CAP 35042, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 432592 del 17/10/2017;

VISTA la nota prot. n. 497162 del 28/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 497193 del 28/11/2017, prot. n. 64162 del 19/02/2018, prot. n. 73079 e 74036 del 26/02/2018;

CONSIDERATO che il progetto in esame fa riferimento scheda di progetto D1.7 “Interventi in rete minore di bonifica con l’aumento dei tempi di corrivazione nei Bacini Foresto superiore e Foresto centrale”, di cui alla D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004;

CONSIDERATO che gli interventi previsti hanno lo scopo di rendere idraulicamente connessi tre bacini, di aumentare l’invaso dei canali principali tramite ricalibratura e sostegni e di garantire una gestione ottimale anche in condizioni di piogge intense, tramite la realizzazione di una nuova idrovora di inversione, immissaria nel Fiume Gorzone, in località Buoro di Cavarzere (VE).

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  • in data 26/01/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 32094, dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale e la relativa relazione tecnica a supporto della stessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. n. 43281 del 5/2/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 21/2018.

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è stata esaminata nel corso dell’incontro tecnico effettuato in data 17/01/2018;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 14/03/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

  • TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • CONSIDERATO che gli interventi previsti hanno lo scopo di rendere idraulicamente connessi e sicuri tre bacini, aumentando l’invaso dei canali principali tramite ricalibratura e sostegni e di gestione ottimale anche in condizioni di piogge intense;
  • CONSIDERATO che l’impatto generato dall’occupazione temporanea determinerà la perdita del reddito derivante dalla pratica dell’attività agricola che sarà però risarcita ai conduttori dei fondi in maniera adeguata e che negli stessi fondi verranno eseguiti gli interventi di sistemazione necessari a riportare i terreni allo stato originario;
  • CONSIDERATO che il materiale di risulta utilizzato per la sistemazione fondiaria della campagna è lo stesso terreno agricolo presente in sito e pertanto non vi saranno alterazioni geochimiche nella composizione del suolo. La movimentazione del terreno verrà effettuata nelle immediate vicinanze delle aree di intervento è sarà minore di quanto elencato in progetto a causa dello stralcio dei lavori del nuovo canale Bragatina. Il proponente ha effettuato delle analisi sui terreni nel 2017 i cui risultati hanno rilevato un superamento relativo ad As, Zn e idrocarburi > 12 collegandoli però valori di fondo naturale. Tale motivazione viene avvalorata da A.R.P.A.V. che nella nota n. 38.432 del 18/04/2016 identifica la zona in questione con valore di fondo naturale per gli idrocarburi C>12 (contributo A.R.P.A.V. del 28/02/2018).
  • CONSIDERATO che i rumori prodotti dal cantiere avranno carattere transitorio e che, nel caso specifico, avranno una rilevanza limitata anche in relazione alla distanza degli edifici (il più vicino dista dall’area di cantiere circa 120 m), e alla possibilità di limitarli con un’attenta organizzazione del cantiere;
  • CONSIDERATO che gli impatti negativi nei confronti degli habitat terrestri ed acquatici si manifesteranno esclusivamente nella fase di cantiere in quanto collegati alle attività di scavo e di movimentazione del terreno (anche all’interno dei canali) e che determineranno, anche in ragione della presenza di macchine operatrici e delle maestranze, un disturbo alla fauna che sarà costretta a migrare nella aree vicine.
  • CONSIDERATO che gli impatti negativi a livello paesaggistico sono provvisori e limitati nel tempo alle operazioni di scavo, alla movimentazione del terreno e al cantiere stesso;
  • VERIFICATI i presupposti per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza;
  • TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento in questione dalla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. dovrà essere garantita l’estensione del piano di monitoraggio proposto per il post-operam delle acque superficiali per i 3 anni successivi alla realizzazione dell’opera;
  2. in fase di cantiere, sarà necessario prevedere un monitoraggio della componente acque sotterranee alla luce dell'uso di well-point, che si spingono fino a -6 m dal p.c. per la realizzazione delle opere di progetto, con la realizzazione di alcuni piezometri al fine di evitare il peggioramento dell'ambiente idrico superficiale con l’immissione delle acque aggottate qualora queste intercettino il cuneo salino; il piano dovrà essere concordato con ARPAV.
  3. dovrà essere presentata, prima del rilascio dell’autorizzazione, la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della D.D.G. ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008), dalla quale emerga l’evidenza che gli impatti verso i ricettori non siano superiori ai limiti di legge. Per quanto riguarda le fasi di cantiere dovranno essere messere in atto tutte le misure necessarie a limitare il disagio dei ricettori.
  4. dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico (stage IIIB e euro 4).
  5. dovranno, prima dell’inizio dei lavori, essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
  6. i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati;
  7. con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 21/2018, si prescrive di:
    1. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ((Lycaena dispar, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus pygargus, Falco vespertinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio)) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
    2. attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. Qualora si provveda alla messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica con terminazione, sia precedentemente effettuata una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle altre eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo ittico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate dalla D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
    3. eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero individuando a applicando opportune misure a tutela di tali specie (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse o mobili con barriere per l’erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). È richiesto l’aggiornamento del cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche alla relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione lavori;
    4. verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di dare adeguata informazione all’autorità regionale per la valutazione di incidenza.

PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 28/03/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 14/03/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede legale ad Este - Via Augustea, 25, – CAP 35042 – Pec: adigeuganeo@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova ed alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni di Cona, Chioggia e Cavarzere (VE), ai Comuni di Agna ed Anguillara (PD), alla Direzione Generale ARPAV, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Venezia e Padova, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa ed all’U.O. Genio Civile di Padova;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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