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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 25 del 30 marzo 2018
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale. Comuni di localizzazione: Cona e Cavarzere (VE). Comuni interessati: Agna, Anguillara (PD) e Chioggia(VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo agli interventi in rete minore di bonifica da realizzarsi per l’aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Centrale.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011 con la quale la Giunta regionale, preso atto del parere n. 303 del 04/08/2010 della Commissione regionale VIA - istituita ai sensi della L.R. n. 10/199 - ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (oggi Consorzio di Bonifica Adige Euganeo) denominato: “Interventi in rete minore di bonifica Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale”; con le seguenti prescrizioni:
TENUTO CONTO che con la citata D.G.R. n. 2232 del 20/12/2011, la Giunta Regionale ha inoltre approvato, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99, il progetto definitivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate;
TENUTO CONTO che il termine di cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, avvenuta in data 03/10/2011, entro i quali il progetto oggetto di valutazione deve essere realizzato risulta decorso;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta ad oggi riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (P.IVA./C.F 91022300288), con sede legale in Este (PD), via Augustea, n. 25, CAP 35042, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 432592 del 17/10/2017;
VISTA la nota prot. n. 497162 del 28/11/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 497193 del 28/11/2017, prot. n. 64162 del 19/02/2018, prot. n. 73079 e 74036 del 26/02/2018;
CONSIDERATO che il progetto in esame fa riferimento scheda di progetto D1.7 “Interventi in rete minore di bonifica con l’aumento dei tempi di corrivazione nei Bacini Foresto superiore e Foresto centrale”, di cui alla D.G.R.V. n. 3094 del 01.10.2004;
CONSIDERATO che gli interventi previsti hanno lo scopo di rendere idraulicamente connessi tre bacini, di aumentare l’invaso dei canali principali tramite ricalibratura e sostegni e di garantire una gestione ottimale anche in condizioni di piogge intense, tramite la realizzazione di una nuova idrovora di inversione, immissaria nel Fiume Gorzone, in località Buoro di Cavarzere (VE).
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è stata esaminata nel corso dell’incontro tecnico effettuato in data 17/01/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 14/03/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento in questione dalla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate.
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/03/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 28/03/2018;
decreta
Luigi Masia
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