Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 06 settembre 2017
Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014 all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova. Gestore: Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5.
Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell’AIA relativa all’impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, gestito dalla Ditta HestAmbiente s.r.l., attivato d’ufficio in ottemperanza all’intervenuta normativa (D. Lgs. n. 46/2014).
Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.
VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Acegas-Aps S.p.A. con sede legale in via del Teatro, 4, 34123 – Trieste, per l’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova.
VISTO il decreto Direttore del Dipartimento Ambiente (D.D.D.A.) n. 64 del 23/09/2015 con cui è stata volturata a favore della Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, l’AIA concessa con D.D.D.A. n. 10 del 31.01.2014 alla Ditta AcegasApsAmga S.p.A.
DATO ATTO che con il D.D.D.A. n. 10/2014, il Gestore è stato autorizzato ad effettuare, in aggiunta alle “Operazioni di smaltimento individuate come incenerimento di rifiuti (D 10)”, anche l’“Operazione di recupero energetico (R1)”.
VISTA la nota prot. n. 215922 del 22/05/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato ai Gestori degli impianti di incenerimento rifiuti le procedure per il riesame ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lett. d) ed art. 237 - duovicies, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e, contestualmente, reso noto il calendario per la presentazione della relativa documentazione tecnica.
VISTA la documentazione tecnica, trasmessi dalla società HestAmbiente s.r.l. con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015 ed acquisita al protocollo regionale con n. 321586 in data 05/08/2015.
VISTA la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato alla società HestAmbiente s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell’AIA rilasciata con il D.D.D.A. n. 10 del 31/01/2014 ai fini di adeguarne i contenuti all’intervenuta normativa di settore.
VISTO il D.D.D.A. n. 79 del 03/12/2015 con cui la Ditta HestAmbiente s.r.l. è stata autorizzata ad effettuare gli interventi al sistema di abbattimento dei fumi della Linea 1 dell’inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo di S. Lazzaro – Padova.
ATTESO che con la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 è stato rammentato alla Ditta l’obbligo di verificare se era tenuta alla predisposizione della relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 272/2014 e della circolare ministeriale n. 12422 del 17/06/2015.
VISTA la nota prot. n. 710 del 23/12/2015, acquisita al prot. regionale con n. 527619 in data 28/12/2015, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate al precedente punto.
PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta in ordine alla non sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
VISTA la nota prot. n. 187360 del 12/05/2016 con cui sono state chieste delle integrazioni alla documentazione trasmessa con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015, segnatamente ad alcuni aspetti afferenti le caratteristiche dell’impianto e alla gestione effettuata.
VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 892 del 29/06/2016 in ordine alle caratteristiche tecniche e strutturali dell’impianto, nonché, le precisazioni rese in merito a certi aspetti gestionali, segnatamente anche alle informazioni da inserire nell’autorizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 237 – sexies del D. Lgs. 03/04/02006, n. 152 s.m.i.
DATO ATTO che le tipologie di rifiuti pericolosi autorizzati ad essere trattati in impianto sono identificabili come “rifiuti sanitari provenienti da particolari canali di raccolta dedicati” (CER 180103* e 180202*) e che, ai sensi dell'art. 237 - septies, comma 5, lett b), detti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo rientrano tra le tipologie che la norma stessa esclude dall'obbligo di campionamento preventivo al conferimento in quanto definito “inopportuno”.
VISTA la nota prot. n. 443252 del 14/11/2016 con cui è stata indetta ai sensi della legge n. 241 del 1990 s.m.i. una conferenza dei servizi finalizzata a concludere il procedimento di riesame dell’AIA rilasciata all’impianto con il DDDA n. 10 del 2014 e ad acquisire un parere sul Programma di Monitoraggio e Controllo (rev. 3 del 15/07/2015).
DATO ATTO che la citata nota prot. n. 443252/2016 è stata inoltrata ai Soggetti deputati ai controlli ambientali (Provincia ed ARPAV - Dip. Prov. di PD), nonché, al Comune sede dell’impianto (comune di Padova).
VISTA la nota prot. n. 458203 del 23/11/2016 con cui è stato comunicato il differimento alla data del 14/12/2016 della Conferenza dei servizi richiamata ai precedenti punti in accoglimento alla motivata richiesta fatta dalla provincia di Padova.
VISTA la nota prot. n. 474643 del 05/12/2016 con cui, in considerazione del fatto che è emersa nel frattempo l’opportunità di coinvolgere nella fase decisionale anche il Gestore del sistema fognario che serve l’installazione in parola, e che pertanto l’invito a partecipare alla Conferenza dei servizi in programma il 14/12/2016 è stato esteso alla società AcegasApsAmga Spa – Gestione Sistema Fognario.
DATO ATTO che in data 14/12/2016 presso la Sede regionale di Palazzo Linetti si è tenuta la Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato la Ditta, la provincia di Padova - Settore Ambiente, l’ARPAV-DAP di Padova e il Comune di Padova.
VISTO l’esito della Conferenza dei servizi di cui al precedente punto, il cui verbale, condiviso da tutti i partecipanti è conservato agli atti della Direzione Ambiente.
PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla Ditta con riferimento alla rispondenza dell'impianto alle disposizioni di cui al nuovo Titolo III-bis, parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.
VISTI i pareri resi nell’ambito della Conferenza dei servizi del 14/12/2016 da ARPAV - dip. di Padova e dalla Provincia di Padova sul Programma di Monitoraggio e Controllo nella versione 3 del 15/07/2015.
DATO ATTO dell’esito positivo della Conferenza dei servizi del 14/12/2016, nonché, di quanto espresso da parte di tutti i partecipanti sui contenuti dell’atto autorizzativo da emanare.
VISTA la nota prot. n. 103 del 17/01/2017 con cui la Ditta ha formalizzato la propria posizione circa l’emanando provvedimento esposto nel corso della Conferenza dei servizi del 14/12/2016.
RITENUTO che quanto evidenziato nella succitata nota prot. n. 103/2017 possa essere accolto limitatamente alle parti che non contrastano con l’esito della conferenza dei servizi del 14/12/2016, ovverossia, per le parti che attengono l’inserimento del parametro Hg tra quelli da misurare in continuo nell’effluente gassoso e, con riferimento al PMC, che riguardano la prescrizione che impone il blocco dell’alimentazione dei rifiuti in certe condizioni anomale di funzionamento.
PRESO ATTO di quanto sancito dal comma 4 dell’art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente agli obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione, con particolare riferimento alle domande di autorizzazione e di rinnovo per gli impianti di incenerimento.
CONSTATATO che la procedura oggetto del presente provvedimento è un riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, avviato in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006; articolo inserito nel Titolo III-bis del T.U.A. dall’art. 2, c. 24, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall’art. 7, c. 7, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e del fatto che, trattandosi di riesame, gli obblighi di pubblicazione sono riferibili alle disposizioni di cui all’art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs. 152 2006 s.m.i.
DATO ATTO che in data 26/08/2016 sono stati pubblicati sul sito web della Regione del Veneto, nella sezione riguardante l’autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni.
ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la consultazione pubblica, avvenuta il 25/09/2016, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna osservazione da parte di Soggetti interessati al procedimento.
DATO ATTO che l’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico sito in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova non è ricompreso nell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 e, in particolare, l’art. 16, comma 4, della Normativa di Piano che prevede la sussistenza dei requisiti soggettivi per tutti i Soggetti impegnati, a vario titolo, nelle attività di gestione dei rifiuti.
VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 216 del 04/09/2015 e la dichiarazione datata 04/09/2015 sulla capacità economico finanziaria sottoscritta da Unicredit Spa così come integrata in data 17/09/2015.
ATTESO che la società HestAmbiente s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella “white list” della Prefettura di Trieste conformemente all’art. 53 della Legge n. 190 del 2012.
VISTA la nota prot. n. 332177 in data 05/09/2016 con cui la Regione del Veneto ha chiesto ad ARPAV di attivare una verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 per i due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.
VISTA la nota prot. n. 47275 in data 06/02/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto di conoscere gli esiti della verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 condotta dall’Agenzia sui due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.
VISTA la nota prot. n. 17180/2017 del 21/02/2017 con cui ARPAV ha dato riscontro alle richieste formulate dalla Regione del Veneto evidenziando come fosse necessario prescrivere alla Ditta di:
VISTA la nota prot. n. 95083 del 08/03/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto al Gestore di dar seguito, entro il termine di 30 giorni, a quanto comunicato dall’Agenzia con la nota prot. n. 17180/2017.
VISTA la nota prot. n. 623 del 07/04/2017 con cui la Ditta ha chiesto di posticipare di 30 giorni la data di presentazione del protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
VISTA la nota prot. n. 163474 del 27/04/2017 con cui la Regione del Veneto ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla Ditta con la nota prot. n. 623 del 07/04/2017.
VISTA la nota prot. n. 746 del 04/05/2017 con cui la Ditta ha trasmesso un “Protocollo tecnico analitico per la verifica periodica del P.C.I. dei rifiuti” conferiti nell’impianto di cui trattasi, individuando, tra l’altro, la specifica modalità procedurale da seguire e in cinque anni il periodo intercorrente tra le due successive valutazioni.
VISTA la nota di ARPAV - Dip. provinciale di PD acquisita al protocollo regionale con n. 180129 in data 09/05/2017 con cui ha comunicato di condividere i contenuti del protocollo tecnico analitico trasmesso dalla Ditta ritenendolo rispondente a quanto comunicato con nota prot. n. 17780 del 21/02/2017.
VISTO l’aggiornamento della documentazione sull’efficienza energetica dell’impianto trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 751 del 05/05/2017 nel quale è riportato un attestato di conformità del calcolo della “formula R1” a firma di un professionista incaricato.
DATO ATTO che nel documento citato al precedente punto l’estensore, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver verificato che l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi di Padova, nell’anno solare 2016, ha conseguito un’efficienza energetica di 0,714 consentendo di poter considerare il termovalorizzatore stesso come un impianto di recupero anziché come impianto di smaltimento.
DATO ATTO che, sulla corta di quanto verificato e dichiarato, il parametro dell’“efficienza energetica” risulta essere superiore a 0,60 come richiesto dalla disciplina di riferimento per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla normativa comunitaria anteriormente al 1 gennaio 2009.
DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (n. di Certificato IQNET- IT-39920) e registrazione EMAS (n. IT 000089 del 2002).
DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36 della L. R. 3 del 2000 s.m.i. i rifiuti urbani conferiti nell’impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico di Padova sono assoggettati al pagamento di una tariffa approvata dalla Regione del Veneto sulla base delle annuali proposte di aggiornamento presentate dal Gestore stesso.
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.D.A. n. 10 del 31 gennaio 2014, non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di AIA a favore della società HestAmbiente s.r.l. che legittimi il proseguo dell’attività attualmente svolta in impianto.
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
decreta
Termini dell’autorizzazione
Rifiuti avviabili a trattamento in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi
a)rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l’accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 1 e 2); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell’impianto.
b)rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (privi di altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l’accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile contraddistinto dalla scritta “ROT 18.XX.XX”. Tale cassone è posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.
c)rifiuti costituiti da farmaci (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l’accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.
d)rifiuti “non conformi” per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 13) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati.
È autorizzato il deposito preliminare (operazione D15) dei rifiuti derivanti dall’incenerimento e dal processo di trattamento delle acque che dovranno essere stoccati nelle aree appositamente adibite in impianto (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Nella gestione degli stoccaggi la Ditta deve rispettare i quantitativi indicati nel presente provvedimento e porre la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri delle scorie, anche mediante l’impiego di periodiche bagnature dei cumuli.
Capacità nominale e carico termico impianto
Il carico termico complessivo dell’impianto è di 68,75 GCal/h e la capacità nominale di trattamento è la seguente:
L 1: 6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;
L 2: 6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg , pari a 150 t/g;
L 3: 12,50 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3000 kcal/kg, pari a 300 t/g.
La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare 245.000 t/anno con periodo p.c.i. di riferimento pari a 2400 kcal/kg.
Valori limite per le emissioni in atmosfera
I valori limite di emissione in atmosfera che la Ditta dovrà rispettare, sono indicati nell’allegato D al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Valori limite per gli scarichi idrici
Le acque di processo, di lavaggio dei piazzali, di spegnimento scorie, di spurgo caldaie e le acque meteoriche di prima pioggia devono essere avviate a trattamento nel depuratore posto a servizio dell’impianto e, solo successivamente, scaricate nella fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF1 (punto indicato nella planimetria posta nell’allegato C del presente atto). Tali acque dovranno rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5 alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, le condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura. I valori limite non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico dovrà essere dotato di misuratore di portata con totalizzatore e di un sistema di campionamento automatico auto svuotante.
Le acque di raffreddamento dell’impianto prelevate dal canale Piovego devono essere restituite allo stesso corpo idrico (punti individuati nella planimetria posta nell’allegato C del presente atto con la sigla SF2 e SF3) con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata, ad eccezione del parametro temperatura che dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3 “scarico in acque superficiali” dell’allegato 5, alla parte III, del D. Lgs. n. 152/06.
Le acque meteoriche non di prima pioggia dell’impianto saranno recapitate in fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF4 (punto indicato nella planimetria dell’allegato C del presente atto). Tali acque potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo se rispettano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5, alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, delle condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura.
La Ditta è tenuta a misurare, con idonei strumenti, le portate delle acque derivate. Sulle stesse linee di derivazione dovranno essere inseriti sensori per la temperatura, pH e conducibilità con misure in automatico e continuo; in particolare, su ciascuna delle due linee di scarico dovrà essere presente un sensore di temperatura con misure in automatico e continuo. Inoltre sulle linee di scarico delle acque di raffreddamento deve essere previsto un sistema di campionamento.
Tutte le acque di prima pioggia, individuate come tali ai sensi di quanto stabilito dal P.T.A., dovranno essere raccolte e depurate nel depuratore posto a servizio dell’impianto.
Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente mediante idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura. I pozzetti di ispezione devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in Allegato C al presente provvedimento.
Rumore
Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Padova.
Procedure e frequenza di campionamento e misurazione per il controllo delle emissioni in atmosfera
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché, di taratura della strumentazione e le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 3 del 15.07.2015) trasmesso con nota prot. n. 113 del 29.07.2015 ed acquisita al prot. regionale con n. 321586 in data 05.08.2015.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 237 - quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 devono essere misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di: CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3, Hg, tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica. Devono, altresì, essere misurate e registrate in continuo le temperature dei gas nel punto indicato nell’allegato E al presente decreto posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.
Il Gestore è tenuto a misurare, inoltre, con cadenza almeno quadrimestrale i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella dell’allegato D al presente decreto.
Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le 8 ore successive all’evento, a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, nonché, di superamenti di uno o più limiti dei parametri misurati in continuo indicati nell’allegato D al presente decreto. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
Nei casi di cui al precedente punto, entro le 48 ore successive all’evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova una relazione che in modo sintetico descriva l’evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità.
Nei casi di cui alla precedente prescrizione 23 il Gestore è tenuto ad attuare urgenti misure precauzionali atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Localizzazione punti campionamento e misurazione
L’emissione in atmosfera avviene attraverso il camino indicato con la sigla E2 che ospita le tre canne delle linee 1, 2 e 3 (vedi planimetria in allegato C). Il camino ha le seguenti caratteristiche:
Camino - canna (sigla)
Altezza dal suolo (m)
Area Sezione di uscita (m2)
Portata (Nm3/h)
E 2 - L1
80
1,77
50.000
E 2 - L2
E 2 - L3
3,14
120.000
Periodi massimi di superamento dei limiti emissivi in situazioni di non conformità dei dispositivi di depurazione e misurazione
Con riferimento al parametro monossido di carbonio CO, il blocco dell’alimentazione sarà attuato comunque nei casi di superamento dei valori limite riportati nell’allegato D del presente atto.
Periodi massimi di tempo per l’avvio e l’arresto
Modalità e frequenza dei controlli programmati
Disposizioni generali
Tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
Torna indietro