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Bur n. 33 del 03 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 06 settembre 2017

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014 all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova. Gestore: Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell’AIA relativa all’impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, gestito dalla Ditta HestAmbiente s.r.l., attivato d’ufficio in ottemperanza all’intervenuta normativa (D. Lgs. n. 46/2014).

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Acegas-Aps S.p.A. con sede legale in via del Teatro, 4, 34123 – Trieste, per l’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova.

VISTO il decreto Direttore del Dipartimento Ambiente (D.D.D.A.) n. 64 del 23/09/2015 con cui è stata volturata a favore della Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, l’AIA concessa con D.D.D.A. n. 10 del 31.01.2014 alla Ditta AcegasApsAmga S.p.A.

DATO ATTO che con il D.D.D.A. n. 10/2014, il Gestore è stato autorizzato ad effettuare, in aggiunta alle “Operazioni di smaltimento individuate come incenerimento di rifiuti (D 10)”, anche l’“Operazione di recupero energetico (R1)”.

VISTA la nota prot. n. 215922 del 22/05/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato ai Gestori degli impianti di incenerimento rifiuti le procedure per il riesame ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lett. d) ed art. 237 - duovicies, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006 delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e, contestualmente, reso noto il calendario per la presentazione della relativa documentazione tecnica.

VISTA la documentazione tecnica, trasmessi dalla società HestAmbiente s.r.l. con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015 ed acquisita al protocollo regionale con n. 321586 in data 05/08/2015.

VISTA la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato alla società HestAmbiente s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell’AIA rilasciata con il D.D.D.A. n. 10 del 31/01/2014 ai fini di adeguarne i contenuti all’intervenuta normativa di settore.

VISTO il D.D.D.A. n. 79 del 03/12/2015 con cui la Ditta HestAmbiente s.r.l. è stata autorizzata ad effettuare gli interventi al sistema di abbattimento dei fumi della Linea 1 dell’inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo di S. Lazzaro – Padova.

ATTESO che con la nota prot. n. 393969 del 01/10/2015 è stato rammentato alla Ditta l’obbligo di verificare se era tenuta alla predisposizione della relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 272/2014 e della circolare ministeriale n. 12422 del 17/06/2015.

VISTA la nota prot. n. 710 del 23/12/2015, acquisita al prot. regionale con n. 527619 in data 28/12/2015, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate al precedente punto.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta in ordine alla non sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la nota prot. n. 187360 del 12/05/2016 con cui sono state chieste delle integrazioni alla documentazione trasmessa con la nota prot. n. 113 del 29/07/2015, segnatamente ad alcuni aspetti afferenti le caratteristiche dell’impianto e alla gestione effettuata.

VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 892 del 29/06/2016 in ordine alle caratteristiche tecniche e strutturali dell’impianto, nonché, le precisazioni rese in merito a certi aspetti gestionali, segnatamente anche alle informazioni da inserire nell’autorizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 237 – sexies del D. Lgs. 03/04/02006, n. 152 s.m.i.

DATO ATTO che le tipologie di rifiuti pericolosi autorizzati ad essere trattati in impianto sono identificabili come “rifiuti sanitari provenienti da particolari canali di raccolta dedicati” (CER 180103* e 180202*) e che, ai sensi dell'art. 237 - septies, comma 5, lett b), detti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo rientrano tra le tipologie che la norma stessa esclude dall'obbligo di campionamento preventivo al conferimento in quanto definito “inopportuno”.

VISTA la nota prot. n. 443252 del 14/11/2016 con cui è stata indetta ai sensi della legge n. 241 del 1990 s.m.i. una conferenza dei servizi finalizzata a concludere il procedimento di riesame dell’AIA rilasciata all’impianto con il DDDA n. 10 del 2014 e ad acquisire un parere sul Programma di Monitoraggio e Controllo (rev. 3 del 15/07/2015).

DATO ATTO che la citata nota prot. n. 443252/2016 è stata inoltrata ai Soggetti deputati ai controlli ambientali (Provincia ed ARPAV - Dip. Prov. di PD), nonché, al Comune sede dell’impianto (comune di Padova).

VISTA la nota prot. n. 458203 del 23/11/2016 con cui è stato comunicato il differimento alla data del 14/12/2016 della Conferenza dei servizi richiamata ai precedenti punti in accoglimento alla motivata richiesta fatta dalla provincia di Padova.

VISTA la nota prot. n. 474643 del 05/12/2016 con cui, in considerazione del fatto che è emersa nel frattempo l’opportunità di coinvolgere nella fase decisionale anche il Gestore del sistema fognario che serve l’installazione in parola, e che pertanto l’invito a partecipare alla Conferenza dei servizi in programma il 14/12/2016 è stato esteso alla società AcegasApsAmga Spa – Gestione Sistema Fognario.

DATO ATTO che in data 14/12/2016 presso la Sede regionale di Palazzo Linetti si è tenuta la Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato la Ditta, la provincia di Padova - Settore Ambiente, l’ARPAV-DAP di Padova e il Comune di Padova.

VISTO l’esito della Conferenza dei servizi di cui al precedente punto, il cui verbale, condiviso da tutti i partecipanti è conservato agli atti della Direzione Ambiente.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla Ditta con riferimento alla rispondenza dell'impianto alle disposizioni di cui al nuovo Titolo III-bis, parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

VISTI i pareri resi nell’ambito della Conferenza dei servizi del 14/12/2016 da ARPAV - dip. di Padova e dalla Provincia di Padova sul Programma di Monitoraggio e Controllo nella versione 3 del 15/07/2015.

DATO ATTO dell’esito positivo della Conferenza dei servizi del 14/12/2016, nonché, di quanto espresso da parte di tutti i partecipanti sui contenuti dell’atto autorizzativo da emanare.

VISTA la nota prot. n. 103 del 17/01/2017 con cui la Ditta ha formalizzato la propria posizione circa l’emanando provvedimento esposto nel corso della Conferenza dei servizi del 14/12/2016.

RITENUTO che quanto evidenziato nella succitata nota prot. n. 103/2017 possa essere accolto limitatamente alle parti che non contrastano con l’esito della conferenza dei servizi del 14/12/2016, ovverossia, per le parti che attengono l’inserimento del parametro Hg tra quelli da misurare in continuo nell’effluente gassoso e, con riferimento al PMC, che riguardano la prescrizione che impone il blocco dell’alimentazione dei rifiuti in certe condizioni anomale di funzionamento.

PRESO ATTO di quanto sancito dal comma 4 dell’art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. relativamente agli obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione, con particolare riferimento alle domande di autorizzazione e di rinnovo per gli impianti di incenerimento.

CONSTATATO che la procedura oggetto del presente provvedimento è un riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, avviato in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006; articolo inserito nel Titolo III-bis del T.U.A. dall’art. 2, c. 24, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall’art. 7, c. 7, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 237-septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e del fatto che, trattandosi di riesame, gli obblighi di pubblicazione sono riferibili alle disposizioni di cui all’art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs. 152 2006 s.m.i.

DATO ATTO che in data 26/08/2016 sono stati pubblicati sul sito web della Regione del Veneto, nella sezione riguardante l’autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni.

ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la consultazione pubblica, avvenuta il 25/09/2016, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna osservazione da parte di Soggetti interessati al procedimento. 

DATO ATTO che l’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico sito in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova non è ricompreso nell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 e, in particolare, l’art. 16, comma 4, della Normativa di Piano che prevede la sussistenza dei requisiti soggettivi per tutti i Soggetti impegnati, a vario titolo, nelle attività di gestione dei rifiuti.

VISTI i chiarimenti forniti dalla Ditta con la nota prot. n. 216 del 04/09/2015 e la dichiarazione datata 04/09/2015 sulla capacità economico finanziaria sottoscritta da Unicredit Spa così come integrata in data 17/09/2015.

ATTESO che la società HestAmbiente s.r.l. risulta regolarmente iscritta nella “white list” della Prefettura di Trieste conformemente all’art. 53 della Legge n. 190 del 2012.

VISTA la nota prot. n. 332177 in data 05/09/2016 con cui la Regione del Veneto ha chiesto ad ARPAV di attivare una verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 per i due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.

VISTA la nota prot. n. 47275 in data 06/02/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto di conoscere gli esiti della verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la qualifica di impianto R1 condotta dall’Agenzia sui due inceneritori di rifiuti con recupero energetico attivi in Veneto.

VISTA la nota prot. n. 17180/2017 del 21/02/2017 con cui ARPAV ha dato riscontro alle richieste formulate dalla Regione del Veneto evidenziando come fosse necessario prescrivere alla Ditta di:

  • procedere con la definizione di un protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) quale parte integrante del piano stesso;
  • effettuare un aggiornamento della documentazione prevista per la determinazione dell’efficienza energetica considerando l’opportuno fattore climatico di cui al D.M. 19/05/2016, n. 134.

VISTA la nota prot. n. 95083 del 08/03/2017 con cui la Regione del Veneto ha chiesto al Gestore di dar seguito, entro il termine di 30 giorni, a quanto comunicato dall’Agenzia con la nota prot. n. 17180/2017.

VISTA la nota prot. n. 623 del 07/04/2017 con cui la Ditta ha chiesto di posticipare di 30 giorni la data di presentazione del protocollo tecnico-analitico condiviso con ARPAV, per la verifica periodica del p.c.i. dei rifiuti, da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

VISTA la nota prot. n. 163474 del 27/04/2017 con cui la Regione del Veneto ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla Ditta con la nota prot. n. 623 del 07/04/2017.

VISTA la nota prot. n. 746 del 04/05/2017 con cui la Ditta ha trasmesso un “Protocollo tecnico analitico per la verifica periodica del P.C.I. dei rifiuti” conferiti nell’impianto di cui trattasi, individuando, tra l’altro, la specifica modalità procedurale da seguire e in cinque anni il periodo intercorrente tra le due successive valutazioni.

VISTA la nota di ARPAV - Dip. provinciale di PD acquisita al protocollo regionale con n. 180129 in data 09/05/2017 con cui ha comunicato di condividere i contenuti del protocollo tecnico analitico trasmesso dalla Ditta ritenendolo rispondente a quanto comunicato con nota prot. n. 17780 del 21/02/2017.

VISTO l’aggiornamento della documentazione sull’efficienza energetica dell’impianto trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 751 del 05/05/2017 nel quale è riportato un attestato di conformità del calcolo della “formula R1” a firma di un professionista incaricato.

DATO ATTO che nel documento citato al precedente punto l’estensore, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver verificato che l’impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi di Padova, nell’anno solare 2016, ha conseguito un’efficienza energetica di 0,714 consentendo di poter considerare il termovalorizzatore stesso come un impianto di recupero anziché come impianto di smaltimento.

DATO ATTO che, sulla corta di quanto verificato e dichiarato, il parametro dell’“efficienza energetica” risulta essere superiore a 0,60 come richiesto dalla disciplina di riferimento per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla normativa comunitaria anteriormente al 1 gennaio 2009.

DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (n. di Certificato IQNET- IT-39920) e registrazione EMAS (n. IT 000089 del 2002).

DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36 della L. R. 3 del 2000 s.m.i. i rifiuti urbani conferiti nell’impianto di incenerimento di rifiuti con recupero energetico di Padova sono assoggettati al pagamento di una tariffa approvata dalla Regione del Veneto sulla base delle annuali proposte di aggiornamento presentate dal Gestore stesso. 

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.D.A. n. 10 del 31 gennaio 2014, non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di AIA a favore della società HestAmbiente s.r.l. che legittimi il proseguo dell’attività attualmente svolta in impianto.

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

decreta

Termini dell’autorizzazione

  1. Alla Ditta HestAmbiente s.r.l., (P. Iva n. 01266190329), con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5 è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova, catastalmente censito al Foglio n. 95 del Comune di Padova, mappali n. 155, 80, 74, 75 e 158, per l’attività individuata al Punto 5.2 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i.; la Ditta medesima, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è il Gestore dell’impianto.
  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere registrato EMAS.
    • In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della registrazione EMAS e di certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni, ovvero 12 (dodici) anni nel caso di solo mancato rinnovo e/o revoca della Registrazione EMAS, a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
    • Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della registrazione EMAS e/o di certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
    • Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta registrazione EMAS e/o di certificazione ISO 14001, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
  1. In sede di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione la Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto stabilito dall’art. 237 - septiesdecies del D. Lgs. n. 152/2006, in termini di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione del pubblico.
  1. Ai sensi dell’art. 29 - quater, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • Autorizzazione allo scarico in fognatura.

Rifiuti avviabili a trattamento in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

  1. La Ditta HestAmbiente s.r.l. è autorizzata a gestire presso l’impianto, le tipologie di rifiuto di cui all’allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
  1. Ai sensi dell’Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. la Ditta è autorizzata ad effettuare, nelle linee 1, 2 e 3, l’operazione R1 (utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia). Qualora si verifichino situazioni particolari opportunamente documentabili che non consentono di raggiungere, per brevi periodi, le prestazioni di efficienza energetica previste per il riconoscimento dell’operazione R1, la Ditta è autorizzata, ai sensi dell’Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ad effettuare anche l’operazione D10 (incenerimento a terra) e questo, al fine di garantire la continuità del servizio.
  1. In aggiunta alle attività di cui al punto precedente, solamente in circostanze eccezionali e limitatamente ai casi di rinvenimento in fossa rifiuti di frazioni estranee e tecnologicamente non avviabili a termodistruzione, è consentita l’effettuazione di uno stoccaggio occasionale in apposite aree di dette frazioni. Inoltre, su queste frazioni, che continueranno ad essere classificate come rifiuti urbani, potranno essere effettuate operazioni R13: messa in riserva di rifiuti escluso il deposito temporaneo e D15: deposito preliminare inteso come stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all’impianto di incenerimento, a seconda del destino finale a cui gli stessi saranno avviati.
  1. Le quantità massime di rifiuti stoccabili in impianto sono riportate nell’allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In particolare, la gestione dei rifiuti in ingresso all’impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a)rifiuti urbani e rifiuti speciali: dopo l’accettazione devono essere avviati allo stoccaggio diretto in fossa (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 1 e 2); non è consentito lo stoccaggio in altre aree dell’impianto.

b)rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (privi di altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l’accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile contraddistinto dalla scritta “ROT 18.XX.XX”. Tale cassone è posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.

c)rifiuti costituiti da farmaci (opportunamente conferiti in contenitori sigillati ed integri): dopo l’accettazione, devono essere travasati dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedicati, con possibilità di essere stoccati, per un periodo di tempo strettamente necessario, sotto il profilo tecnico, al caricamento sui nastri e, comunque, non oltre 5 giorni, in un cassone scarrabile posto all'interno di un locale coperto in prossimità del sistema di caricamento della linea 3 o delle linee 1 e 2 (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 3). Le operazioni di travaso dai mezzi di trasporto al cassone dei rifiuti confezionati devono, pertanto, avvenire all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o, comunque, in area dotata di tettoia atta a garantire la protezione da acque meteoriche.

d)rifiuti “non conformi” per tipologia o dimensioni che risultino non processabili: devono essere stoccati provvisoriamente in apposita area dedicata (come indicato in allegato C al presente decreto, posizione 13) e successivamente inviati ad opportune operazioni in impianti terzi autorizzati.

  1. È autorizzato il deposito preliminare (operazione D15) dei rifiuti derivanti dall’incenerimento e dal processo di trattamento delle acque che dovranno essere stoccati nelle aree appositamente adibite in impianto (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Nella gestione degli stoccaggi la Ditta deve rispettare i quantitativi indicati nel presente provvedimento e porre la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri delle scorie, anche mediante l’impiego di periodiche bagnature dei cumuli.

Capacità nominale e carico termico impianto

  1. Il carico termico complessivo dell’impianto è di 68,75 GCal/h e la capacità nominale di trattamento è la seguente:

    • L 1: 6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;

    • L 2: 6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg , pari a 150 t/g;

    • L 3: 12,50 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3000 kcal/kg, pari a 300 t/g.

La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare 245.000 t/anno con periodo p.c.i. di riferimento pari a 2400 kcal/kg.

Valori limite per le emissioni in atmosfera

  1. I valori limite di emissione in atmosfera che la Ditta dovrà rispettare, sono indicati nell’allegato D al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 

Valori limite per gli scarichi idrici

  1. Le acque di processo, di lavaggio dei piazzali, di spegnimento scorie, di spurgo caldaie e le acque meteoriche di prima pioggia devono essere avviate a trattamento nel depuratore posto a servizio dell’impianto e, solo successivamente, scaricate nella fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF1 (punto indicato nella planimetria posta nell’allegato C del presente atto). Tali acque dovranno rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5 alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, le condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura. I valori limite non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico dovrà essere dotato di misuratore di portata con totalizzatore e di un sistema di campionamento automatico auto svuotante.

  1. Le acque di raffreddamento dell’impianto prelevate dal canale Piovego devono essere restituite allo stesso corpo idrico (punti individuati nella planimetria posta nell’allegato C del presente atto con la sigla SF2 e SF3) con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata, ad eccezione del parametro temperatura che dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti nella tabella 3 “scarico in acque superficiali” dell’allegato 5, alla parte III, del D. Lgs. n. 152/06.

  1. Le acque meteoriche non di prima pioggia dell’impianto saranno recapitate in fognatura pubblica attraverso lo scarico individuato con la sigla SF4 (punto indicato nella planimetria dell’allegato C del presente atto). Tali acque potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo se rispettano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i., allegato 5, alla parte III, tab.3, colonna scarico in acque superficiali, nonché, delle condizioni fissate dal Gestore della pubblica fognatura.

  1. La Ditta è tenuta a misurare, con idonei strumenti, le portate delle acque derivate. Sulle stesse linee di derivazione dovranno essere inseriti sensori per la temperatura, pH e conducibilità con misure in automatico e continuo; in particolare, su ciascuna delle due linee di scarico dovrà essere presente un sensore di temperatura con misure in automatico e continuo. Inoltre sulle linee di scarico delle acque di raffreddamento deve essere previsto un sistema di campionamento.

  1. Tutte le acque di prima pioggia, individuate come tali ai sensi di quanto stabilito dal P.T.A., dovranno essere raccolte e depurate nel depuratore posto a servizio dell’impianto.

  1. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente mediante idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura. I pozzetti di ispezione devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in Allegato C al presente provvedimento.

Rumore

  1. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Padova.

Procedure e frequenza di campionamento e misurazione per il controllo delle emissioni in atmosfera

  1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché, di taratura della strumentazione e le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC - Rev. 3 del 15.07.2015) trasmesso con nota prot. n. 113 del 29.07.2015 ed acquisita al prot. regionale con n. 321586 in data 05.08.2015.

  1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 237 - quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 devono essere misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di: CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3, Hg, tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica. Devono, altresì, essere misurate e registrate in continuo le temperature dei gas nel punto indicato nell’allegato E al presente decreto posto in prossimità della parete interna della camera di combustione.

  1. Il Gestore è tenuto a misurare, inoltre, con cadenza almeno quadrimestrale i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella dell’allegato D al presente decreto.

  1. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le 8 ore successive all’evento, a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, nonché, di superamenti di uno o più limiti dei parametri misurati in continuo indicati nell’allegato D al presente decreto. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.

  1. Nei casi di cui al precedente punto, entro le 48 ore successive all’evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV-DAP di Padova una relazione che in modo sintetico descriva l’evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità.

  1. Nei casi di cui alla precedente prescrizione 23 il Gestore è tenuto ad attuare urgenti misure precauzionali atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

  1. L’emissione in atmosfera avviene attraverso il camino indicato con la sigla E2 che ospita le tre canne delle linee 1, 2 e 3 (vedi planimetria in allegato C). Il camino ha le seguenti caratteristiche:

Camino - canna
(sigla)

Altezza dal suolo
(m)

Area Sezione di uscita
(m2)

Portata
(Nm3/h)

E 2 - L1

80

1,77

50.000

E 2 - L2

80

1,77

50.000

E 2 - L3

80

3,14

120.000

 

  1. Ciascun punto emissivo (canna) deve essere dotato di fori posizionati in modo idoneo a consentire la misurazione ed il prelievo degli inquinanti emessi. La piattaforma per il campionamento in quota deve avere un'area di lavoro adeguata che consenta un agevole accesso al camino in condizioni di sicurezza degli addetti al controllo ed i punti di prelievo devono essere conformi alle norme UNI.

Periodi massimi di superamento dei limiti emissivi in situazioni di non conformità dei dispositivi di depurazione e misurazione

  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 – octiesdecies del d. lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione riportati nel presente atto, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di incenerimento interessata dall’evento, l’alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo l’immediata attivazione delle misure volte a superare la problematica e il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 – octiesdecies del d. lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione 27 in un anno solare dovrà essere inferiore a 60 ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
  1. L’alimentazione dei rifiuti dovrà essere bloccata, come previsto dal PMC, per la linea ove siano stati verificati valori semi orari:
  1. superiori ai valori limite di emissione per più di 4 volte/giorno;
  2. superiori al doppio dei limiti previsti con il presente decreto.

Con riferimento al parametro monossido di carbonio CO, il blocco dell’alimentazione sarà attuato comunque nei casi di superamento dei valori limite riportati nell’allegato D del presente atto.

  1. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nell’allegato D al presente atto dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare, in aggiunta a quelli previsti nel PMC, tre controlli nell’arco di 1 mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV- Dip. provinciale di Padova, nonché, ai Comuni di Padova e Noventa Padovana al fine di poter adottare i provvedimenti da attuare.
  1. In situazioni di emergenza o di comprovate anomalie funzionali dei sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto e loro miscele attestate dal responsabile tecnico e comunicate entro 8 ore a Regione del Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV-DAP di Padova, è consentito, al fine di mantenere i limiti emissivi di NOx entro i valori indicati nell’allegato D, l’utilizzo del sistema DeNOx – SNCR, come sistema di Backup nelle tre linee di incenerimento. Il tempo massimo di utilizzo del sistema SNCR è comunque limitato a 15 giorni/anno per linea.
  1. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione in continuo delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell’allegato D del presente atto, la Ditta è tenuta a:
    1. predisporre entro 48 ore lavorative dall’insorgere dell’anomalia, e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;
    2. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
    3. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l’alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;
    4. comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento. 
  1. Nell’ipotesi che il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni dovesse protrarsi per più di 15 giorni, è obbligatorio sospendere l’alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.
  1. La Ditta è tenuta a garantire che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura deve essere misurata nel punto indicato nell’allegato E al presente decreto, posto in prossimità della parete interna della camera di combustione. 

Periodi massimi di tempo per l’avvio e l’arresto

  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 – sexies i periodi di tempo per l’avviamento e l’arresto durante i quali non vengono alimentati rifiuti al forno sono quelli fissati nella DGR n. 4139 del 29/12/2009 e contenuti nel parere della Commissione VIA n. 271 del 16/12/2009. In particolare, il tempo di fermata per interventi “esterni” alla camera di combustione è di 4 ore, mentre, per gli interventi “interni” alla camera di combustione è di 36 ore. Il tempo, invece, per l’avviamento è di 18 ore e mezza. Ogni avvio ed arresto dovrà essere annotato nell’apposito registro di manutenzione.
  1. I bruciatori ausiliari in dotazione in ciascuna delle linee di incenerimento devono garantire, nelle fasi di avviamento e di arresto, nonché, nelle condizioni sfavorevoli di esercizio, il mantenimento di una temperatura minima nella camera di combustione di 850° C. Tale condizione deve essere assicurata fino a quando vi è combustione di rifiuto.
  1. I bruciatori ausiliari non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve diverse disposizioni che potranno essere impartite ai sensi della vigente normativa in tema d’ispezione ambientale, l’ARPAV effettuerà, nell’ambito di validità del presente provvedimento e con oneri a carico del Gestore, almeno due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni 6 anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC. In aggiunta sono previsti due controlli analitici a camino da effettuarsi nell'arco dei sei anni, in annualità diverse da quelle del controllo integrato.
  1. Il Gestore dovrà comunicare a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV DAP di Padova, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
  1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare a Regione del Veneto, Provincia ed ARPAV DAP di Padova le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, ovvero, modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione dei nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato.
  1. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e comunque comunicati a Regione del Veneto, Provincia e ARPAV – DAP di Padova, nonché, ai Comuni di Padova e di Noventa Padovana, contestualmente alle Relazioni periodiche trimestrali.
  1. Il Gestore è tenuto a trasmettere la relazione periodica trimestrale prevista dall’art 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV – DAP di Padova e Comuni di Padova e di Noventa Padovana entro 60 giorni dalla data di chiusura del trimestre interessato. In ogni relazione dovranno essere riportati i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, indicanti i quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell’impianto.

Disposizioni generali

  1. Le periodiche verifiche sulla sussistenza dell’efficienza energetica dell’impianto dovranno essere effettuate dalla Ditta in conformità al protocollo tecnico analitico trasmesso con nota prot. n. 746 del 04/05/2017 e su cui ARPAV - DAP di Padova ha espresso un giudizio favorevole. La Ditta è tenuta altresì ad integrare il PMC con i contenuti del suddetto protocollo tecnico analitico.
  1. In particolare, la determinazione del p.c.i. da attribuire ai rifiuti per il calcolo dell’efficienza energetica dell’impianto dovrà essere effettuata mediante bilancio energetico su base annuale, in funzione della quantità dei rifiuti alimentati, della produzione di energia nelle varie forme, delle perdite termiche a camino e dell’impianto. In base al protocollo tecnico analitico richiamato alla precedente prescrizione 43, la determinazione del p.c.i. sarà supportata da almeno due verifiche di tipo analitico condotte da ARPAV-DAP di Padova nei periodi estivi e invernali su campioni di rifiuto ritenuti rappresentativi.
  1. Nelle apposite aree di stoccaggio diverse dalla fossa, deve essere presente un’idonea cartellonistica che consenta l’identificazione chiara e univoca della tipologia di rifiuto stoccata e la natura pericolosa o non pericolosa della stessa. Inoltre, lo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido può avvenire solo mediante l’impiego di serbatoi e/o contenitori e in aree munite di idoneo bacino di contenimento.
  1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 237 - sexiesdecies del D. Lgs. 152/2006 i residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto, intesi come tali qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, dovranno essere ridotti in quantità e pericolosità al minimo e, laddove tecnicamente possibile, avviati a forme appropriate di riciclaggio e o recupero.
  1. Nella gestione dell’impianto la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. lgs. 152 del 2006, con particolare riferimento alla parte IV, Titolo III - bis, anche se non espressamente richiamato nel presente provvedimento e ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. Sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto “codice a specchio”, deve essere accertato il carattere di non pericolosità. Da tale verifica sono esclusi i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  2. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
  3. i rifiuti pericolosi costituiti da rifiuti sanitari a rischio infettivo potranno essere inceneriti se privi di altre caratteristiche di pericolo (riferimento: Allegato 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come sostituito dal regolamento Commissione Ue n. 1357/2014). Detti rifiuti non necessitano di un preventivo campionamento prima del loro trattamento in impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti l’assenza, tra i costituenti dei rifiuti stessi, di sostanze pericolose elencate nell’allegato I al D. Lgs. n. 152/2006, parte IV;
  4. i rifiuti provenienti da attività ospedaliere costituiti da farmaci e da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere opportunamente confezionati e caricati in tramoggia senza manipolazione diretta. Per manipolazione diretta si intende un’operazione che generi un rischio infettivo per gli operatori;
  5. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere introdotti direttamente nel forno, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti prima del riversamento in tramoggia. È ammesso il caricamento contemporaneo alla bocca del forno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con altre categorie di rifiuti;
  6. la Ditta è tenuta ad assicurare che tutti i contenitori di rifiuti pericolosi di natura sanitaria siano contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sui recipienti stessi. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di opportuna cartellonistica indicante la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti; in ogni caso il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i 5 giorni dal ricevimento;
  7. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle tre linee di incenerimento costituiti da ceneri pesanti (scorie), ceneri leggere e altri rifiuti derivanti dai processi di incenerimento, nonché, di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovrà avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e dispersioni nell’ambiente. In caso di incidenti o spandimenti fortuiti, che nel corso dell’attività possono verificarsi, è fatto obbligo alla Ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
  8. I contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri;
  9. Durante l’esercizio dell’impianto le scorie, le ceneri ed i fanghi derivanti dall’abbattimento delle emissioni dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, in piazzole impermeabilizzate o in cassoni scarrabili a tenuta; le eventuali acque di dilavamento dovranno essere collettate ed inviate al trattamento presso adeguato impianto di depurazione.
  1. Sui residui prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, dev’essere effettuata un’opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. In particolare, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
  1. In conformità all’art. 237 – octies, co. 11, del D. Lgs. 152/2006, deve essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico al fine di impedire l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
  1. all’avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
  2. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
  3. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
  1. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000; in particolare la Ditta è tenuta a dotarsi di:
  1. un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell’impianto produttivo secondo il modello previsto dall’appendice 2, Allegato 6, parte V, D. Lgs. n. 152/06;
  2. un registro relativo ai dati dei controlli discontinui delle emissioni secondo il modello previsto dall’appendice 1, Allegato 6, parte V, D. Lgs. 152/06;
  3. un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura dei controlli in continuo secondo il modello previsto dall’appendice 3, Allegato 6, parte V, D. Lgs. 152/06;
  4. un registro relativo agli sversamenti accidentali di sostanze inquinanti nell’ambiente, eventualmente occorsi nell’esercizio dell’impianto e dei relativi interventi di ripristino.

Tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili. 

  1. Il Gestore è tenuto a verificare entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento se il PMC approvato (Rev. 3 del 15/07/2015) è adeguato ai contenuti della presente autorizzazione, proponendo, se del caso, un aggiornamento del documento stesso. 
  1. La Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV-DAP di Padova e al Comune di Padova una relazione sul funzionamento e la sorveglianza dell’impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull’andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell’atmosfera e nell’acqua), sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, in conformità al PMC approvato. Inoltre, suddetta relazione dovrà riportare nelle conclusioni un giudizio sintetico ed esplicito sul rispetto o meno delle condizioni di legge e di autorizzazione.
  1. Al fine di garantire la diffusione delle Relazioni non tecniche, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, la Ditta come concordato con il Comune di Padova ed il Comune di Noventa Padovana, dovrà rendere disponibili presso l'impianto e presso i Comuni medesimi, sia su supporto cartaceo che informatico, le relazioni su citate, aggiornate annualmente entro il 30 aprile.
  1. Dovranno essere comunicate preventivamente e, comunque, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi ad ARPAV - DAP di Padova le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo e per il campionamento e le analisi periodiche delle emissioni.
  1. ARPAV potrà richiedere alla Ditta di sigillare e consegnare all’Agenzia stessa, uno o più campioni prelevati con il sistema di campionamento in continuo di PCDD/PCDF; l’Agenzia concorderà con la Ditta la durata del campionamento e la data di prelievo e consegna del campione; in tali occasioni la Ditta non sarà tenuta ad un ulteriore campionamento in continuo per il mese di riferimento.
  1. In caso di chiusura dell’attività in vigenza della presente autorizzazione il titolare del presente titolo autorizzativo è tenuto ad inviare tutti i rifiuti presenti in impianto a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e ai sensi del comma 10 dell’art. 237 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 procedere con la dismissione dell’impianto in condizioni di massima sicurezza, ripristinando infine l’area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Padova. 
  1. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro la Ditta dovrà rispettare quanto approvato con la DGR n. 4139 del 29/12/2009 e presentare una nuova versione aggiornata del piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L. R. n. 3/2000 entro il termine di 45 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. 
  1. La Ditta è tenuta a verificare con la Provincia di Padova la necessità di regolarizzare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento. In caso affermativo, il termine entro cui procedere con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Padova della documentazione attestante l’avvenuta estensione è di 45 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.
  1. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
  1. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della registrazione EMAS e/o certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della registrazione e/o certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
  1. La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Padova entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.
  1. Il sistema di rilevazione della radioattività posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detto sistema risultasse irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso la Ditta è tenuta a dotarsi di strumenti portatili di rilevamento e ad adottare gli opportuni protocolli gestionali, definiti nel PMC, atti ad annullare, o comunque ridurre al minimo, il rischio.
  1. La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla L. R. 17 del 7 agosto 2009 recante: "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" ed in particolare dell'art. 8, comma 10 e dell'art. 9, commi 2, 9 e 10, nonché le prescrizioni fornite da ARPAV con parere del maggio 2010 (NIR/10/79) relativamente all'illuminazione della torre dell'impianto.
  1. Entro un anno dal rilascio del presente atto, la Ditta dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione di quanto raccomandato dalla Commissione VIA nel parere n. 271 del 16/12/2009 allegato alla DGR. n. 4139/2009 relativamente all’attivazione di accordi di programma con i Comuni di Padova e di Noventa Padovana ed altri enti interessati (Ospedale/università, provincia, …) per il possibile sviluppo di una rete di teleriscaldamento, che utilizzi una quota significativa del calore prodotto dalla cogenerazione dell’impianto.
  1. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 31 gennaio 2014, nonché, i successivi decreti n. 64 del 23 settembre 2015 e n. 79 del 03 dicembre 2015 e fa salve eventuali prescrizioni contenute nella DGR. n. 4139/2009 ancora attuali e non espressamente riportate nel presente atto.
  1. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  1. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  1. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  1. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

78_Allegato_A_366380.pdf
78_Allegato_B_366380.pdf
78_Allegato_C_366380.pdf
78_Allegato_D_366380.pdf
78_Allegato_E_366380.pdf

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