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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 97 del 07 dicembre 2017
Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) Verona. Impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Sona (VR) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGR n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
Con il presente provvedimento si autorizza il Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2006, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni, modificando ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come specificato nel medesimo decreto.
VISTA la nota, datata 04.09.2017, acquisita al prot. reg. n. 370489 del 05.09.2017, con la quale la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha inviato apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV).
PRESO ATTO che la destinazione finale dei rifiuti in questione è individuata in impianti esteri di incenerimento - termovalorizzazione in Austria, Svizzera e altri paesi Europei, collegati all’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. con apposite omologhe o notifiche.
PRESO ATTO che la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi “è dettata dalle notevoli difficoltà degli impianti finali, fornitori di EURO Veneta a ricevere il CER per il quale si chiede la deroga” e, comunque, “per situazioni di emergenza”.
CONSIDERATO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Centro Risorse S.r.l., allegata alla succitata nota del 04.09.2017, le miscele in questione verrebbero ricevute in D15, R13 e, successivamente inviati ad impianti finali di smaltimento D10/recupero R1, “previo trattamento” presso l’impianto.
VISTO l’avvio del relativo procedimento amministrativo comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con nota prot. reg. n. 384081 del 14.09.2017.
PRESO ATTO che non sono pervenuti nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.
VISTA la richiesta di chiarimenti formulata con nota regionale n. 425280 dell’11.10.2017, finalizzata in particolare a chiarire la tipologia e le motivazioni del trattamento ipotizzato nell’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. delle miscele oggetto di deroga prima del definitivo avvio a smaltimento/recupero energetico.
PRESO ATTO che la summenzionata richiesta di chiarimenti è stata riscontrata dalla Ditta con nota del 23.10.2017, acquisita al prot. reg. n. 442743 del 24.10.2017.
CONSIDERATO che, con successiva nota prot. reg. n. 469688 del 10.11.2017, osservando quanto segue:
gli Uffici regionali incaricati dell’istruttoria hanno comunicato che, fatti salvi eventuali ed ulteriori elementi istruttori o pareri diversi degli Enti, che avrebbero dovuto in ogni caso pervenire nel termine di 10 giorni, si sarebbe proceduto al rilascio dell’autorizzazione richiesta prescrivendo il divieto di effettuare nell’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l. operazioni diverse dallo stoccaggio (D15/R13).
CONSIDERATO che nei termini sopra evidenziati non è pervenuto alcun ulteriore elemento istruttorio o parere discordante.
RITENUTO pertanto, di concedere l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Comune di Motta di Livenza (TV), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.
RITENUTO tuttavia, per quanto più sopra argomentato, di prescrivere il divieto di effettuare presso il citato impianto intermedio di destino operazioni diverse dallo stoccaggio (D15/R13) e l’obbligo alla Ditta Euro Veneta S.r.l. di conferire a detto impianto miscele di rifiuti già compatibili con la destinazione finale, perfezionando in tal senso gli accordi commerciali con la Ditta Centro Risorse S.r.l.
PRESO ATTO che la Ditta EURO Veneta S.r.l. ha dichiarato di voler provvedere ad aprire una notifica transfrontaliera per il conferimento delle miscele in questione presso un impianto ancora da definire e che, sulla base delle comunicazioni agli atti dei competenti Uffici regionali, risulta effettivamente già depositata apposita richiesta di apertura della relativa procedura.
CONSIDERATO che le tempistiche relative alle procedure di notifica, nel caso di documentazione debitamente compilata da parte del notificatore, sono stabilite, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006, come segue: l’autorità di spedizione trasmette la notifica entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento alla competente autorità di destinazione; quest’ultima invia conferma di ricezione entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, salvo richiesta di integrazioni; entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma, è rilasciata l’autorizzazione da parte delle autorità di spedizione e di destinazione (ed eventualmente di transito); il notificatore provvede quindi alla presentazione della garanzia finanziaria, la cui congruità viene verificata dall’autorità di spedizione in un tempo massimo stimato di 30 giorni.
RITENUTO pertanto, di assentire la deroga richiesta dalla Ditta EURO Veneta S.r.l. per un massimo di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ritenuti ampiamente cautelativi ai fini dell’espletamento dell’istruttoria sulle notifiche che la Ditta ha dichiarato di voler aprire.
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV di Treviso, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l’impianto della Ditta Centro Risorse S.r.l., sito in Motta di Livenza (TV).
VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
Alessandro Benassi
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