Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 90 del 18 ottobre 2017
Proroga per l'adeguamento all'Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 17.07.2017 alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A, Verona per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Ponzina, 1/D, Legnago (VR).
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. una proroga per l’adeguamento all’Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017, inerente l’elenco dei rifiuti conferibili in installazione e le relative operazioni autorizzate, fino all’espressione di parere da parte della Regione del Veneto sulle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ditta e comunque non oltre il 14.12.2017.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 65 del 17.07.2017, con cui si rilascia alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A, Verona, l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Via Ponzina, 1/D, Legnago (VR);
CONSIDERATO che la prescrizione n. 23 del sopracitato decreto n. 65 del 17.07.2017, stabilisce in 90 giorni dalla data di notifica alla Ditta il termine per l'adeguamento alle prescrizioni previste dal medesimo decreto, con l’eccezione delle prescrizioni direttamente applicabili inerenti la gestione dei rifiuti a rischio di incendio ed esplosione;
CONSIDERATO che la Ditta ha presentato comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, con note del 05.09.2017 (prot. reg. n. 373155 del 06.09.2017) e del 25.09.2017 (prot. reg. n. 399029 del 25.09.2017);
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle modifiche comunicate dalla Ditta è stato richiesto il parere ad ARPAV e Provincia di Verona, con note prot. reg. n. 386619 del 15.09.2017 e prot. reg. n. 417233 del 06.10.2017, contestualmente sospendendo i termini delle rispettive istruttorie per un massimo di 20 giorni;
CONSIDERATO che la citata comunicazione della Ditta del 25.09.2017 (prot. reg. n. 399029 del 25.09.2017) è stata successivamente integrata con note del 06.10.2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017) e del 12.10.2017 (prot. reg. n. 431094 del 16.10.2017);
CONSIDERATO che ARPAV ha espresso parere favorevole, acquisito al prot. reg. n. 419368 del 09.10.2017, relativamente alla prima comunicazione di modifiche non sostanziali del 05.09.2017, ferme restando le specifiche prescrizioni sulla miscelazione di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;
VISTA la richiesta della Ditta del 12.10.2017 (n. 431128 del 16.10.2017) di proroga per l’entrata in vigore dell’Allegato A dell’AIA decreto n. 65 del 17.07.2017 fino al decorrere dei termini entro i quali l’Autorità competente deve esprimersi in merito alla comunicazione di modifiche non sostanziali del 25.09.2017 e successivi chiarimenti, per ragioni di difficoltà gestionale e operativa;
CONSIDERATO che la conduzione delle operazioni in base all’Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017 (prescrizione n. 3) rientra tra le prescrizioni per le quali il medesimo decreto già concede un tempo di adeguamento di 90 giorni ai sensi della prescrizione n. 23, che scade il 24.10.2017;
CONSIDERATO che nelle more della definizione del procedimento istruttorio, è ragionevole estendere i termini per l’adeguamento all’Allegato A del decreto n. 65 del 17.07.2017, fino all’espressione del parere sulla modifica non sostanziale da parte dell’autorità competente (Regione del Veneto), onde evitare il rischio di un’eccessiva variabilità delle condizioni operative nell’arco di un breve periodo;
RITENUTO quindi di concedere l’ulteriore estensione dei termini per l’adeguamento all’Allegato A dell’AIA n. 65 del 17.07.2017 fino all’espressione del parere sulla comunicazione della Ditta del 25.09.2017 da parte dell’autorità competente (Regione del Veneto) e comunque non oltre il termine del 14.12.2017, stabilito per la conclusione del procedimento e derivante dalla somma dei 60 giorni di cui al comma 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e dei 20 giorni di sospensione per l’eventuale espressione del parere di ARPAV e Provincia di Verona;
decreta
Alessandro Benassi
Torna indietro