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Bur n. 33 del 03 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 89 del 12 ottobre 2017

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Introduzione di operazioni di selezione e cernita e modifiche in tema di miscelazione dei rifiuti. Impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 59/2010, volturata a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con decreto n. 26/2016, autorizzando alcune operazioni di selezione e cernita nella filiera del recupero e modificando le prescrizioni introdotte con decreto n. 47 del 30.05.2017 in tema di miscelazione dei rifiuti.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE);

CONSIDERATO che il sopracitato decreto di volturazione n. 26/2016 conferma le modifiche e integrazioni apportate all’autorizzazione dai decreti n. 3/2011, n. 69/2012, n. 123/2012 e revoca i decreti n. 13/2015, n. 48/2015, n. 55/2015, n. 76/2015 di parziale sospensione dell’autorizzazione, avvio del procedimento di revoca e conseguenti proroghe;

VISTO il proprio decreto n. 47 del 30.05.2017, che modifica le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 59/2010, in tema di miscelazione dei rifiuti, individuando i gruppi di miscelazione e i relativi destini, e contestualmente precisa le potenzialità di trattamento per ogni linea di trattamento autorizzata;

Comunicazione ex art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006: operazioni di selezione/cernita – modifiche di lay out

VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali, effettuata dalla Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 173574 del 04.05.2017, inerente l’introduzione di operazioni di selezione e cernita, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, e alcune modifiche del layout impiantistico;

VISTA la nota prot. reg. n. 184220 del 11.05.2017 con cui si richiedono integrazioni istruttorie alla comunicazione della Ditta inerenti l’individuazione delle diverse tipologie di operazioni di selezione e cernita, le relative potenzialità di trattamento, i CER coinvolti e le aree interessate, la planimetria completa e aggiornata dell’impianto e la relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 242668 del 21.06.2017, con la quale la Ditta integra la documentazione richiesta dagli uffici regionali;

VISTA la nota prot. reg. n. 266282 del 05.07.2017 di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione conclusiva sulla documentazione presentata dalla Ditta e la definizione delle eventuali conseguenti modifiche al provvedimento AIA n. 59/2010 e ss.mm.ii, nella quale peraltro viene evidenziato che l’incremento dei quantitativi trattabili relativamente alle operazioni di selezione e cernita richieste dalla Ditta comporterebbe, nel caso della filiera di smaltimento, l’assoggettamento alle procedure di VIA di cui al Titolo III, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e della LR n. 4/2016;

VISTA l’ulteriore integrazione documentale inerente le modifiche non sostanziali, acquisita al prot. reg. n. 309108 del 28.07.2017, con la quale la Ditta propone di mantenere nella sola filiera di recupero la selezione e cernita per la produzione di due o più rifiuti da inviare ad altri impianti per il successivo trattamento, rinunciando alla corrispettiva operazione nella filiera dello smaltimento, e propone, sia in filiera di recupero che in filiera di smaltimento, una procedura di selezione e cernita preliminare o contestuale alle operazioni di miscelazione, tesa a ricomprendere i quantitativi dell’attività di selezione nell’ambito della successiva operazione di miscelazione;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 02.08.2017, trasmesso con nota prot. reg. n. 347442 del 11.08.2017;

CONSIDERATO che l’introduzione di nuove operazioni di selezione nella filiera dello smaltimento non può, in linea generale, configurarsi come modifica non sostanziale, in assenza di precise informazioni sui quantitativi specificamente riferibili allo smaltimento;

CONSIDERATO che l'eliminazione delle frazioni estranee risulta già contemplata al punto 11-bis dell’AIA rilasciata con decreto n. 59/2010, come modificata dal decreto n. 3/2011, ancorché limitatamente ai rifiuti sottoposti ad operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura, travaso e svuotamento classificate come D14/R12;

RITENUTO di riclassificare, in linea con gli aggiornamenti normativi, l’operazione di eliminazione delle frazioni estranee come D13/R12 e di considerare modifica non sostanziale l’estensione dell’eliminazione delle frazioni estranee, sia in recupero che in smaltimento, per tutti i rifiuti autorizzati allo stoccaggio, nel limite dei quantitativi complessivi di trattamento autorizzati, in quanto tale operazione riveste carattere di eccezionalità ed è volta ad ottimizzare la gestione dei rifiuti in entrambe le filiere;

CONSIDERATO che selezione e miscelazione sono operazioni diverse e autonome (anche temporalmente), essendo la prima tesa a distinguere diverse frazioni merceologiche, codificate con nuovi codici CER, e la seconda finalizzata invece alla commistione di rifiuti aventi diverso codice CER e/o diversa caratteristica di pericolosità, al fine del successivo invio ad un diverso impianto di smaltimento o recupero;

RITENUTO pertanto, di non accogliere la proposta dalla Ditta di ricomprendere i quantitativi dell’attività di selezione nell’ambito della successiva operazione di miscelazione qualora la selezione sia preliminare alle operazioni di miscelazione presso l’impianto;

RITENUTO di autorizzare l’operazione di selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti compositi nella sola filiera del recupero, in quanto solo il recupero giustifica un’attività specifica di suddivisione in diverse frazioni merceologiche da avviare a linee distinte di lavorazione, stabilendo la potenzialità massima dell’operazione in 400 Mg/giorno, indicati dalla Ditta per le operazioni di selezione nella citata nota acquisita al prot. reg. n. 309108 del 28.07.2017;

CONSIDERATO che in sede istruttoria per alcuni CER oggetto di richiesta di autorizzazione alla selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti compositi, non è risultata evidente la possibilità di selezionare manualmente, come da modalità indicate, distinte frazioni merceologiche;

RITENUTO pertanto di non autorizzare la selezione di rifiuti misti/smontaggio di rifiuti compositi sui CER non manifestamente misti/compositi per i quali non siano state precisate dalla Ditta le motivazioni e i parametri commerciali che portano ad individuare, in relazione alle modalità di separazione adottate, diverse sottotipologie qualitative da inviare a differenti impianti;

CONSIDERATO inoltre che per i rifiuti liquidi, l’operazione di selezione di rifiuti misti è autorizzabile solo in caso di rifiuti confezionati, per evidenti ragioni gestionali;

CONSIDERATO che la Ditta non ha provveduto a identificare distintamente i CER riferibili alla specifica operazione di selezione dimensionale, considerandola congiuntamente alle operazioni di selezione misti/smontaggio compositi e, inoltre, ha addotto ragioni tecniche per la sola filiera dello smaltimento, per la quale si pongono le già avanzate considerazioni sulla sostanzialità della modifica;

RITENUTO di non autorizzare l’operazione di selezione su base dimensionale in carenza della identificazione dei CER da sottoporre specificamente a tale operazione nonché delle ragioni per cui i rifiuti sarebbero sottoponibili a tale lavorazione nella filiera del recupero;

CONSIDERATO che la separazione gravimetrica risulta già implicita al punto 11-bis dell’AIA rilasciata con decreto n. 59/2010, come modificata dal decreto n. 3/2011, nell’ambito delle operazioni di travaso, codificate D14/R12;

RITENUTO quindi, di meglio esplicitare l’operazione di separazione gravimetrica, codificandola R12/D13, in linea con gli aggiornamenti normativi, e ammettendola quale modifica non sostanziale in filiera sia del recupero che dello smaltimento, nel limite dei quantitativi attualmente autorizzati all’accorpamento dal decreto n. 47/2017;

CONSIDERATO che la separazione gravimetrica interessa rifiuti aventi stato fisico fangoso o liquido, come richiamato anche nel verbale della Conferenza dei Servizi del 02.08.2017, trasmesso con la citata nota prot. reg. n. 347442;

RITENUTO pertanto di non autorizzare alla separazione gravimetrica i CER 060702* Carbone attivato dalla produzione di cloro e 061302* Carbone attivato esaurito (tranne 060702) riferiti a rifiuti aventi stato fisico solido;

RITENUTO per tutto quanto sopra, di autorizzare, allo stato attuale delle informazioni, le operazioni di selezione e cernita distinte in:

  • eliminazione delle frazioni estranee [R12/D13], nel limite della complessiva potenzialità di trattamento giornaliera autorizzata, per i CER specificamente individuati in Allegato A al presente provvedimento;
  • selezione di rifiuti misti/smontaggio compositi [R12], per i CER nel limite quantitativo di 400 Mg/giorno, per i CER specificamente individuati in Allegato A al presente provvedimento;
  • separazione gravimetrica [R12/D13] nel limite quantitativo attualmente autorizzato all’accorpamento con decreto n. 47/2017, per i CER specificamente individuati in Allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l’introduzione di nuove operazioni non può comportare il superamento del limite relativo alla quantità di rifiuti presenti in impianto, anche alla luce degli spazi disponibili;

RITENUTO pertanto di confermare in 1.000 Mg la quantità massima di rifiuti che può essere presente istantaneamente in impianto;

CONSIDERATO che le modifiche al layout impiantistico si configurano quali modifiche non sostanziali, come da esiti della Conferenza di Servizi del 02.08.2017;

RITENUTO pertanto, di approvare la planimetria aggiornata dell’impianto, di cui all’Allegato B al presente provvedimento, inviata dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 242668 del 21.06.2017;

RITENUTO di introdurre, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi del 02.08.2017, specifiche prescrizioni relative alla tracciabilità delle singole operazioni cui viene sottoposto il rifiuto, al fine di garantire una corretta gestione dei flussi e agevolare i controlli;

Modifiche alle modalità operative delle attività di miscelazione

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 310691 del 31.07.2017, con cui la Ditta presenta osservazioni e richieste di integrazioni al decreto n. 47/2017 in tema di miscelazione dei rifiuti e invia i sottogruppi di miscelazione per i rifiuti a merceologia mista in ottemperanza alla prescrizione n. 16 del medesimo decreto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 22.08.2017 e proseguita in seconda seduta il 31.08.2017 per la valutazione delle suddette osservazioni e richieste, inviato con nota prot. reg. n. 375009 del 07.09.2017;

VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 365255 del 31.08.2017, e al prot. reg. n. 376648 del 08.09.2017, con cui la Ditta invia ulteriore documentazione a sostegno della possibilità di invio delle miscele costituite da bombolette spray o contenitori in pressione a impianti che effettuano operazioni D10 e R1;

CONSIDERATO che il decreto n. 47/2017 introduce, per effetto delle intervenute novellazioni dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, specifici vincoli e limitazioni alle operazioni di miscelazione, già autorizzate con decreto n. 59/2010 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla individuazione dei gruppi di miscelazione e relativi destini, ponendo quindi maggiori restrizioni di carattere puramente gestionale ad attività già autorizzate per l’impianto in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, che le istanze rappresentate dalla Ditta con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 310691 del 31.07.2017, non hanno valenza estensiva dell’autorizzazione originaria ma sono volte a ridiscutere le ulteriori regolamentazioni introdotte con decreto n. 47/2017;

RITENUTO di non accogliere la richiesta della Ditta di integrare il destino D9 per il gruppo di miscelazione dei rifiuti plastici, in assenza di specifiche e precise motivazioni avanzate per i CER che lo compongono, in quanto non si ravvisano ragioni tecniche di carattere generale per sottoporre a trattamento chimico-fisico, preliminare al conferimento in discarica, rifiuti plastici non pericolosi, posto che tale trattamento è efficace su rifiuti a prevalente natura inorganica, che la finalità dell’individuazione del gruppo di miscelazione di rifiuti plastici non pericolosi è prioritariamente il recupero e che i rifiuti costituiti da materiali non univocamente plastici e quelli costituiti da limatura e trucioli, nello specifico osservati dalla Ditta, rientrano anche nel gruppo di miscelazione dei rifiuti misti, per il quale è autorizzato l’invio a destino di smaltimento D9;

RITENUTO alla luce degli approfondimenti istruttori e della documentazione fornita dalla Ditta, di ammettere per il gruppo di miscelazione delle bombolette spray o contenitori in pressione il destino D10, limitatamente ai casi di contaminazione organica, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero e garantire la conformità ai criteri di accettazione di idonei impianti di destino e, per contro, di non ammettere il destino R1 in quanto il recupero energetico non può interessare rifiuti che non abbiano adeguato potere calorifico;

RITENUTO alla luce degli approfondimenti istruttori effettuati con il CONOU, di integrare il destino R9 per il gruppo di miscelazione degli oli combustibili, al fine di perseguire la rigenerazione prioritariamente rispetto alle altre destinazioni, con l’eccezione dei CER 010505* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli e 190208* rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose, inadatti alla rigenerazione;

RITENUTO di consentire la miscelazione tra rifiuti codificati con il medesimo CER 080417* olio di resina ma aventi diverse caratteristiche di pericolo, ammettendo, rispetto alle richieste della Ditta, il destino finale R3, ma non il destino finale R9 in quanto si tratta di olio di origine vegetale e non di olio minerale, e integrando anche i destini finali D10, R1, già ammessi per il CER 080417* nel gruppo di miscelazione dei rifiuti combustibili, nonché il destino D8 in sostituzione del destino D9 indicato dalla Ditta per il CER 080417* nel gruppo di miscelazione dei rifiuti misti, dal momento che si tratta di rifiuto di natura organica;

RITENUTO alla luce dell’integrazione di cui sopra di eliminare il CER 080417* dal gruppo di miscelazione dei rifiuti misti;

RITENUTO di mantenere la prescrizione relativa al divieto di passaggi intermedi per i rifiuti esitanti dalle operazioni di miscelazione (salvo motivate e circostanziate istanze di deroga), in ragione dei rischi specifici associati alla miscelazione (operazione che non è volta al trattamento dei contaminanti), in termini sia di tracciabilità dei rifiuti sia di diluizione, in particolare se le lavorazioni negli impianti terzi sono effettuate su partite congiunte e non su singole partite;

RITENUTO di modificare, per maggiore chiarezza, l’espressione di cui alla prescrizione n. 4.1.12 del decreto n. 47/2017 come segue: “non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti”;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di disapplicare la prescrizione 4.1.12 del decreto n. 47/2017 alle miscele da inviare ad incenerimento, in quanto la miscelazione non rientra tra le operazioni di pretrattamento consentite ai sensi dell’Allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 per i rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all’Allegato IV;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di eliminare l’obbligo di attribuire alle miscele la sommatoria delle HP dei rifiuti che le costituiscono, in quanto il divieto di declassificazione mediante diluizione o miscelazione, di cui all’art. 184, comma 5-ter, del d.lgs. n. 152/2006, si intende riferito a tutte le singole specifiche HP del rifiuto;

RITENUTO di non accogliere la richiesta di eliminare la tabella di cui all’Allegato A del decreto n. 47/2017, che individua il destino finale delle miscele, in quanto l’identificazione degli impianti di destino rappresenta un’informazione essenziale per l’autorizzazione dell’operazione di miscelazione;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta relativa all’individuazione di un gruppo di miscelazione di rifiuti plastici pericolosi, da inviare ad impianti che effettuano operazioni R1-R3-D9-D10, ammettendo anche il destino D9 in quanto trattasi di rifiuti pericolosi;

RITENUTO di ammettere nel gruppo di miscelazione di cui al punto precedente i CER proposti dalla Ditta con l’esclusione del CER 120116* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose, in quanto le componenti plastiche rinvenibili in tale rifiuto sono marginali, e limitando l’inclusione del CER 101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose agli alveari delle torri di abbattimento; pertanto il gruppo risulta costituito dai seguenti CER: 070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose; 070216* rifiuti contenenti siliconi pericolosi; 101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose (limitatamente ai rifiuti costituiti da alveari delle torri di abbattimento); 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14; 170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati; 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose; 191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre il CER 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 nei gruppi dei metalli ferrosi non pericolosi e dei metalli non ferrosi non pericolosi, e di integrare il destino D9 per i medesimi gruppi, in quanto compatibile;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre i CER 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, 160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14, 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi, 191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose nei gruppi dei metalli ferrosi pericolosi e dei metalli non ferrosi pericolosi, e di integrare il destino D9 per i medesimi gruppi, in quanto compatibile;

RITENUTO di eliminare il CER 191212 dai gruppi di miscelazione a merceologia specifica della carta, dei metalli ferrosi e non ferrosi, della plastica e del legno, in quanto la famiglia 1912 prevede CER appropriati per singola categoria merceologica, fermo restando il mantenimento del CER 191212 nel gruppo dei minerali, in ragione del fatto che lo stesso viene spesso attribuito a rifiuti con prevalente componente minerale;

RITENUTO di consentire la miscelazione tra rifiuti codificati con il medesimo CER 160107* filtri dell’olio ma aventi diverse caratteristiche di pericolo, ammettendo il destino finale R4 (per mero errore materiale indicato come R5 nel verbale della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. reg. n. 375009 del 07.09.2017) in quanto costituiti prevalentemente da materiali metallici e, solo in via residuale, l’invio ad impianti intermedi autorizzati R12, come deroga generale al divieto di conferimento delle miscele ad impianti intermedi, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri), posto che in tal caso la Ditta è tenuta a darne comunicazione agli Enti competenti per l’impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l’impianto intermedio di destino;

RITENUTO di accogliere la proposta della Ditta di introdurre i CER 140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati, 140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi, 200113* Solventi nei gruppi di miscelazione dei solventi, in quanto compatibili;

CONSIDERATO che vanno corrette alcune codifiche utilizzate nella tabella che individua i destini delle miscele in Allegato A al decreto n. 47/2017, che per mero errore materiale non risultano esattamente identiche alle codifiche utilizzate nelle successive tabelle di individuazione dei CER che compongono i gruppi di miscelazione nel medesimo allegato;

RITENUTO in ragione delle modifiche di cui ai punti precedenti, di sostituire l’Allegato A del decreto n. 47/2017 con l’Allegato C al presente provvedimento;

RITENUTO di autorizzare i sottogruppi dei rifiuti misti di cui all’Allegato D al presente provvedimento, individuati dalla Ditta in ottemperanza alla prescrizione n. 16 del decreto n. 47/2017, prevedendo, in assenza di ulteriori specifiche informazioni sulle ragioni dei destini richiesti, i seguenti stralci: - stralcio del destino D9 per il CER 030101 scarti di corteccia e sughero in quanto costituiti da sostanza organica; - stralcio del destino R3 per i rifiuti 080316* residui di soluzioni per incisioni, in quanto costituiti da sostanze inorganiche; - stralcio dei destini D9 e R5 per il CER 160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 in quanto costituito da rifiuti organici non meglio specificati; - stralcio del destino D9 per il CER 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili in quanto costituito da sostanza organica; - stralcio del destino R5 per il CER 200304 fanghi delle fosse settiche in quanto costituito da sostanza organica, mantenendo invece il destino D9 (oltre al D8) in considerazione della possibilità di effettuare trattamenti fisici con calce;

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del d.lgs. n. 152/2016 e DGRV n. 1519/2009;

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  1. di integrare tra le operazioni autorizzate con DSRA n. 59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii. la selezione e cernita dei rifiuti, distinta in:

2.1 eliminazione delle frazioni estranee [R12/D13], manuale con l’eventuale supporto di attrezzi e/o benna a polipo, nel limite della complessiva potenzialità di trattamento giornaliera autorizzata; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

2.2 selezione di rifiuti misti/smontaggio compositi [R12], manuale con l’eventuale supporto di attrezzi e/o benna a polipo, nel limite quantitativo di 400 Mg/giorno, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;

2.3 separazione gravimetrica [R12/D13], mediante decantazione ed estrazione della componente liquida, nel limite quantitativo attualmente autorizzato all’accorpamento con decreto n. 47/2017; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;

  1. di sostituire la tabella di cui al punto 1 del decreto n. 47/2017 con la seguente tabella:

Operazione

Linea di trattamento

Quantitativo giornaliero (Mg/giorno)

Quantitativo annuo (Mg/anno)

D14/R12

Accorpamento

500

150.000

D13/R12

Separazione gravimetrica

D13/R12

Miscelazione

350

105.000

R12

Selezione di rifiuti misti/ smontaggio di rifiuti compositi

400

120.000

D9

Trattamento chimico-fisico

120

36.000

 

  1. di confermare che il limite quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti istantaneamente in installazione è pari a 1.000 Mg;
  1. di stabilire che le operazioni di selezione e cernita di cui al punto 2 possono essere condotte sulle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
  1. di stabilire che per i rifiuti allo stato liquido l’operazione di selezione di rifiuti misti di cui al punto 2.2 è ammessa solo in caso di rifiuti confezionati;
  1. di approvare la planimetria aggiornata dell’impianto (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostituisce la planimetria di cui al punto 28.b del DSRA n. 59 del 30.09.2010 come modificato dal decreto n. 69/2012, fermo restando che devono essere tenuti distinti i settori destinati al conferimento dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento autorizzate da quelli destinati allo stoccaggio dei rifiuti trattati, ovvero dei rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15);
  1. di stabilire che alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (eliminazione delle frazioni estranee, miscelazione, ecc.);
  1. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;
  1. di sostituire l’Allegato A al decreto n. 47/2017 con l’Allegato C al presente provvedimento;
  1. di prescrivere che l’invio a D10 delle miscele costituite da bombolette spray o contenitori in pressione del gruppo BOMB, di cui all’Allegato C al presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

11.1 deve essere residuale rispetto all’invio a recupero;

11.2 deve avvenire in impianti idonei a trattare bombolette spray e contenitori in pressione in D10 in conformità ai criteri di accettazione;

11.3 deve essere limitato a rifiuti contaminati da sostanze organiche.

  1. di prescrivere che i CER 010505* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti oli e 190208* rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose del gruppo OL COM, di cui all’Allegato C al presente provvedimento, non possono essere inclusi nelle miscele da inviare a R9;
  1. di limitare l’inclusione del CER 101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose nel gruppo dei rifiuti plastici pericolosi di cui all’Allegato C al presente provvedimento, ai rifiuti costituiti da alveari delle torri di abbattimento;
  1. di autorizzare la miscelazione tra rifiuti codificati con il CER 080417* olio di resina aventi diverse caratteristiche di pericolo;
  1. di ammettere per le miscele costituite da rifiuti codificati con il CER 080417* olio di resina aventi diverse caratteristiche di pericolo, di cui al punto precedente, l’invio a destino R1, R3, D8, D10;
  1. di autorizzare la miscelazione tra rifiuti codificati con il CER 160107* filtri dell’olio aventi diverse caratteristiche di pericolo;
  1. di ammettere per le miscele costituite da rifiuti codificati con il 160107* filtri dell’olio aventi diverse caratteristiche di pericolo, di cui al punto precedente, l’invio a destino R4 e, in via residuale, a R12, ai soli fini della triturazione/separazione (intesa come separazione delle diverse componenti che costituiscono i singoli filtri), in deroga alla prescrizione 4.1.6 del decreto n. 47/2017; in quest’ultimo caso, la Ditta è tenuta a dare comunicazione dell’invio agli Enti competenti per l’impianto oggetto del presente provvedimento e agli Enti competenti per l’impianto intermedio cui le miscele sono inviate;
  1. di sostituire la prescrizione n. 4.1.12 del decreto n. 47/2017 con la seguente espressione: “4.1.12. non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti”;
  1. di individuare in Allegato D al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, i sottogruppi di miscelazione di cui alla prescrizione n.16 del decreto n. 47/2017 per i gruppi a merceologia mista;
  1. di integrare la prescrizione 6.2 del decreto n. 47/2017, con il seguente punto:

“6.2.5 bis i rifiuti di cui al gruppo a matrice plastica non pericolosi (PLAS NP) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo a matrice plastica pericolosi (PLAS P*)”;

  1. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV – DAP Padova e all’Osservatorio Rifiuti di ARPAV;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

89_Allegato_A_366312.pdf
89_Allegato_B_366312.pdf
89_Allegato_C_366312.pdf
89_Allegato_D_366312.pdf

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