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Bur n. 33 del 03 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 88 del 06 ottobre 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) ed annesso impianto di inertizzazione. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 dell'11.09.2012 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in qualità di Gestore della discarica in questione e dell’annesso impianto di inertizzazione, in adempimento alle prescrizioni autorizzative.

Il Direttore

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23.02.2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 10 dell’Allegato A alla DGRV n. 175/2016, il Gestore era tenuto a presentare, prima dell’avvio dell’esercizio provvisorio dell’impianto di inertizzazione una versione unitaria del PMC relativo ad entrambe le attività autorizzate (smaltimento in discarica ed inertizzazione), con le modalità indicate dagli Uffici regionali con nota n. 121206 del 20.03.2015, che tenesse anche conto delle nuove disposizioni introdotte con il DM 24.06.2015.

VISTO il PMC – Revisione 09 datato Giugno 2016 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in adempimento della succitata prescrizione n. 10 dell’Allegato A alla DGRV n. 175/2016, con nota del 12.07.2016 acquisita al prot. reg. n. 269942 (stessa data).

CONSIDERATO che con nota regionale n. 305064 dell’08.08.2016 veniva evidenziato che la versione del PMC di cui sopra non teneva conto delle nuove disposizioni previste dal DM 24 giugno 2015 e non recepiva in maniera esaustiva i contenuti della precedente nota regionale n. 121206 del 20 marzo 2015; con la medesima comunicazione veniva pertanto richiesta alla Ditta la presentazione di un’ulteriore versione del PMC comprensiva di tutte le integrazioni richieste.

VISTO il PMC – Revisione 09 datato Febbraio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alla succitata richiesta, con nota del 15.02.2017 acquisita al prot. reg. n. 62653 (stessa data).

VISTE le osservazioni di Provincia ed ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra inviate, rispettivamente, con note datate 16.05.2017 e 26.05.2017.

VISTA la successiva nota regionale n. 229640 del 12.06.2017 con la quale veniva richiesta la presentazione di una nuova ed ulteriore versione del PMC in recepimento delle modifiche/integrazioni richieste dagli Enti di controllo, fatte salve alcune precisazioni ed indicazioni contenute nella medesima comunicazione.

VISTO il PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alla succitata richiesta, con nota del 11.07.2017 acquisita al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017.

VISTE le osservazioni di Provincia ed ARPAV sulla versione del PMC di cui sopra inviate, rispettivamente, con note datate 27.07.2017 e 31.07.2017.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi, convocata dai competenti Uffici regionali con nota n. 368557 del 04.09.2017 e tenutasi in data 14.09.2017, come riportati nel relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 399664 del 26.09.2017.

PRESO ATTO che alla Conferenza di cui sopra risultavano assenti sia la Provincia di Verona, sia il Comune di Zevio, e che la Provincia di Verona aveva comunicato con precedente nota, in data 08.09.2017, che la stessa Amministrazione riteneva di aver già ampiamente comunicato il proprio parere nel caso in questione e che, pertanto, l’eventuale assenza della stessa alla Conferenza del 14.09.2017 non poteva assolutamente inficiare il proseguimento dell’iter procedimentale di approvazione del PMC.

RILEVATO in particolare che la Conferenza si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all’approvazione del PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017, evidenziando al contempo la necessità di acquisire un’ulteriore aggiornamento del Piano con il recepimento integrale di quanto richiesto dalla Conferenza, nonché demandando ad ARPAV la verifica del corretto recepimento di quanto prescritto.

RITENUTO pertanto di poter procedere, nei termini individuati dalla Conferenza, all’approvazione del PMC - Revisione 09 datato Luglio 2017 - trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l. ed acquisito al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017.

RITENUTO infine di modificare le lettere j) e k) della prescrizione n. 15 dell’AIA vigente, relativa alla linea di inertizzazione, rilasciata con DGRV n. 1079/2013, nei termini individuati dalla Conferenza.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato - Revisione 09 datato Luglio 2017 -trasmesso dalla Ditta Inerteco S.r.l., in qualità di Gestore dell’installazione IPPC di cui trattasi, relativo ad entrambe le attività autorizzate (discarica ed inertizzazione) ed acquisito al prot. reg. n. 286141 del 12.07.2017, con le seguenti prescrizioni, come condivise nella Conferenza dei Servizi del 14.09.2017:
    1. Relativamente ai lotti di discarica oggetto dell’ampliamento approvato con DGRV n. 175/2016, il RPMC è tenuto ad attestare, per ciascuno di essi, la fine dei conferimenti dei rifiuti ed il raggiungimento delle quote massime di baulatura previste dal progetto (maggiorate di quelle prevedibili di assestamento); a tal fine dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti interessati apposita comunicazione corredata dal rilievo topografico necessario per la successiva misura dei cedimenti.
    2. I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t. Per lotti di dimensioni ≤ 1.000 t deve essere prevista l’effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. La Ditta è tenuta ad individuare il criterio di scelta casuale dei campioni da prelevare e a specificarlo nel PMC.
    3. I rifiuti provenienti da abbandoni ed i rifiuti provenienti da interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere considerati come non regolarmente generati.
    4. Il carico di rottura delle geomembrane in HDPE utilizzate nel pacchetto di impermeabilizzazione deve essere ≥ 26 N/mm2.
    5. Venga stralciato dal PMC ogni riferimento ad usi delle acque meteoriche diversi da quelli consentiti dall’autorizzazione vigente.
    6. Al fine di consentire una valutazione complessiva degli effettivi volumi di biogas liberati dalla discarica devono essere effettuate, con le medesime frequenze delle analisi qualitative dello stesso biogas, misure del flusso di massa di metano e acido solfidrico mediante posizionamento, al di sopra dei pozzi di monitoraggio, di camini appositamente predisposti.
    7. Il PMC deve essere integrato prevedendo in maniera esplicita le frequenze di determinazione di ANC e prove geotecniche sui rifiuti provenienti da impianti terzi atteso che: 1. Per quanto riguarda i rifiuti regolarmente generati dette frequenze sono quelle già definite in esito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni post DM 24 giugno 2015; 2. Per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall’impianto di trattamento.
    8. Qualora il Gestore riscontri nell’ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l’altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di riconfermare o rigettare l’ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore.
    9. Il PMC deve essere integrato con:
      1. Le ricette standard di inertizzazione, in funzione delle tipologie di rifiuti in ingresso/inquinanti critici contenuti negli stessi;
      2. Un fac – simile della Scheda Operativa di Trattamento.
    10. La riduzione delle frequenze di monitoraggio delle emissioni dell’impianto di trattamento aria (da trimestrale a semestrale) potrà essere adottata a seguito di apposita istanza del Gestore e previo nulla osta della Regione, acquisito nel merito il parere di ARPAV, e comunque non prima della conclusione dei primi 3 (tre) anni di monitoraggio.
    11. L’interruzione del monitoraggio dei COV potrà essere adottata a seguito di apposita istanza del Gestore e previo nulla osta della Regione, acquisito nel merito il parere di ARPAV, e comunque non prima della conclusione dei primi 3 (tre) anni di monitoraggio.
    12. Relativamente alle emissioni dell’impianto di trattamento aria vengano stralciati dal PMC i limiti di polveri e odori.
    13. Ai fini della verifica del limite previsto dal progetto, la concentrazione di odore media dovrà essere calcolata come media geometrica pesata.
    14. Il PMC deve essere integrato con una specifica tabella relativa ai controlli di manutenzione eseguiti ai sistemi di abbattimento dei fumi (scrubber, biofiltro e filtri a maniche), comprensiva di frequenze e modalità di registrazione.
    15. La Ditta è tenuta ad inserire i dati relativi ai rifiuti in ingresso nell’apposito applicativo (ORSO) fornito da ARPAV.
  1. Di modificare le prescrizioni di cui alle lettere j) e k) del punto 15 dell’Allegato B alla DGRV n. 1079/2013, come segue:

j. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione degli stessi e del regolare invio a smaltimento nella discarica Cà Bianca. La classificazione dei rifiuti in uscita e l’attribuzione del relativo codice CER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle apposite Schede Operative di Trattamento previste dal PMC e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • Stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell’eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
  • Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell’eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304* (190306* in caso di solidificazione).
  • Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell’eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
  • Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell’eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305.
  • Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell’eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione).

In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.

La caratterizzazione deve sempre comprendere un’analisi sul tal quale ed un test di cessione. Le frequenze dell’analisi di caratterizzazione sono quelle riportate alla successiva lett. k). Nel caso di rifiuti pericolosi in uscita dal trattamento dovranno essere inoltre eseguite, per ogni lotto omogeneo (ovvero per ogni rifiuto in uscita qualora non siano rispettate le condizioni per la generazione del lotto omogeneo) la determinazione dell’ANC e le prove geotecniche già proposte dal Gestore con nota del 27 novembre 2015; gli esiti di dette verifiche dovranno essere conservati presso l’impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

Nel caso di rifiuti solidificati (190306* o 190307), come previsto dalle BAT di riferimento (Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzo delle MTD di cui al DM del 29.01.2007 per il trattamento chimico – fisico dei rifiuti solidi) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità. Al riguardo si specifica che, qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità, è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti, fermo restando che la solidificazione si intende perseguibile solo in caso di aggiunta di cemento (o altro legante indurente) in quantità significative tali da ottenere rifiuti caratterizzati da bassa permeabilità e bassa porosità, così come previsto dalle richiamate BAT di settore.

K. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall’impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, ovverosia miscele costituite in percentuali costanti dagli stessi rifiuti (stessi CER e stessi produttori) e dagli stessi additivi, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l’analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m3 e, comunque, almeno 1 volta l’anno; diversamente dovrà essere effettuata un’analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.

  1. Di prescrivere al Gestore la presentazione – entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento - di un’ulteriore aggiornamento del PMC con il recepimento integrale delle prescrizioni e delle integrazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, demandando ad ARPAV la verifica del corretto recepimento di quanto richiesto.
  2. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 67 dell’11.09.2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 20 del 27.09.2016 e n. 50 del 31.05.2017, nella DGR n. 1079 del 28.06.2013, come modificata dai successivi decreti regionali n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016 e n. 30 del 18.11.2016, e nella DGR n. 175/2016.
  3. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 – 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V.- Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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